Commento:
Nella vicenda esaminata con la sentenza 210/2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha stabilito che la conciliazione raggiunta in giudizio non è valida se la procura alle liti conferita al difensore non prevede espressamente l’attribuzione del potere di compiere gli atti che importino la disposizione del diritto in contesa. A seguire un breve stralcio della sentenza in esame in esame.
La conciliazione sottoscritta dal difensore in assenza di specifica procura che ne attribuisca i relativi poteri, è inammissibile.Invia ad un amico |
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Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n.210/2013.A cura del Mediatore Dott. Antonio Bellizzi da Milano.Letto 9375 dal 15/01/2014 |
Testo integrale:
“L’art. 84 comma 2 c.p.c. in ordine ai poteri del difensore, precisa che questi, “in ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa se non ne ha avuto espressamente il potere”; in riferimento a questa norma la Corte di Cassazione, sent. n. 2006/5905, ha affermato il principio di diritto secondo cui “La procura alle liti abilita il procuratore, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell’impostazione della lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, qual è la rinuncia, per la quale occorre un mandato speciale”.
Facendo ora applicazione del suddetto, condiviso, principio di diritto, alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, non può che conseguire la carenza di potere, in capo ai difensori a sottoscrivere la proposta di conciliazione, non essendo stati esplicitamente delegati dalla Parte, ed a chiedere, conseguentemente, l’estinzione del giudizio, né può affermarsi che il citato potere possa dirsi ricompreso nella “PROCURA”, riversata in atti dall’Agenzia, con cui i suddetti difensori vengono delegati “… a rappresentare detta Società….”; infatti la stessa non è stesa in un atto processuale come invece richiede l’art. 83 comma 2 c.p.c., per cui “la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intevento del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione ….” (…); concorda con questa interpretazione della norma la Corte di Cassazione che con la sent. n.2013/21154, ha affermato il principio di diritto per cui “A norma dell’art. 83 cod.proc.civ. sebbene l’elencazione degli atti in calce o a margine dei quali può essere apposta la procura alle liti non possa ritenersi tassativa, tuttavia deve trattarsi pur sempre di atti determinanti l’ingresso della parte in giudizio, ossia di atti “latus sensu” processuale, atteso che la natura processuale degli stessi ne rivela l’inerenza allo specifico processo per il quale la procura è rilasciata, divenendo componente essenziale di essa”; a tutto ciò ne consegue che i difensori non avevano potere di sottoscrivere alcun atto di conciliazione e pertanto la stessa va dichiarata inammissibile ….”