La condizione di procedibilità è superata solo con la presenza personale della parte

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Avv. Daniela Pagliarosi

Tribunale di Como, ordinanza 23.3.2016

A cura del Mediatore Avv. Daniela Pagliarosi da Frosinone.
Letto 2191 dal 11/09/2016

Commento:

La ratio dell’istituto della mediazione mira alla riappacificazione dei litiganti attraverso la riattivazione di un canale comunicativo.
La riattivazione del dialogo richiede necessariamente la presenza personale ed effettiva delle parti, trattandosi diversamente di un rito conciliatorio puramente formale ed inidoneo a rappresentare la funzione voluta dal legislatore.
La condotta poco collaborativa della parte assente viene perciò sanzionata dalla giurisprudenza con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI COMO
I Sez. Civile
 
Verbale di udienza del 23.3.2016 
innanzi al Giudice dott. Alessandro Petronzi è chiamata la causa rubricata all’r.g. ____/2015; 
sono comparsi per parte attrice l’Avv.____ e per parte convenuta l’Avv. ____ già costituito in cancelleria che deposita fascicolo di parte; per la banca l’ avv. ___
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, preliminarmente, rilevato che la presente controversia rientra tra quelle per le quali il novellato D.Lgs. 28/2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione.
Invita la parte attrice ad adire l’Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni dalla presente ordinanza. Ammonisce le parti della necessità della loro comparizione personale alla mediazione, posto che, come recentemente e condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr., ex pluribus, Trib. Siracusa 05.07.2015, Trib. Pavia 18.05.2015, Trib. Palermo 17.03.2015, Trib. Vasto 09.03.2015,  Trib. Bologna 11.11.2014, Trib. Monza 20.10.2014, Trib. Firenze 19.03.2014  nonché Trib. Firenze, Sez. spec. imprese, 17.03.2014) ai fini dell’avverarsi della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 risulta imprescindibile la effettiva partecipazione personale al procedimento di mediazione (o, al più, tramite soggetto munito di idonea procura sostanziale: Trib. Palermo 26.11.2014) e ciò sia per ragioni imposte dalla necessità di una lettura dell’istituto conforme alle finalità di cui alla normativa comunitaria di riferimento (arg. ex art. 5 direttiva 2008/52/CE) sia in considerazione della ratio dell’istituto, fondato sul tentativo di riattivare la comunicazione tra i litiganti ed evitare un non necessario ricorso all’attività giurisdizionale, comunicazione che deve essere pertanto il più possibile effettiva e non invece risolversi in una mera formalità del tutto inidonea a spiegare quella funzione deflativa auspicata dal Legislatore in conformità con i principi costituzionali ed europei.  
Fissa la nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 21.09.2016 h 10,00.    
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
 

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Chi è l'autore
Avv. Daniela Pagliarosi Mediatore Avv. Daniela Pagliarosi
Iscritta all'Albo degli Avvocati di Frosinone dal 1998, svolgo la mia attività professionale nell'ambito del diritto civile, occupandomi di tutela risarcitoria, contratti e obbligazioni, diritto di famiglia, fallimentare, locazioni abitative e commerciali. Ho seguito numerosi corsi di aggiornamento su tali aspetti del diritto.
Sono mediatore professionista, con esperienze positive sia come mediatore che come consulente delle parti. Credo in tale nuovo strumento in quanto abbatte i tempi ed i co...
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