Testo integrale:
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZ. ORDINARIA CIVILE
Verbale della causa nrg __/2016
Tra
Attore con l’avv. __
E
Convenuto con l’avv. ____
E
Terzo chiamato
Intervenuto
Oggi 13.7.2016, innanzi al dott. Fiammetta Lo Bianco, sono comparsi:
Per gli attori l’avv. __ che si riporta alle note depositate in data 10.6.2016 quanto alla questione della procedibilità; nel merito insiste in tutti i propri scritti difensivi.
Per il convenuto l’avv. ___ oggi sostituito dall’avv. ___ che si riporta alle comparse di costituzione e risposta.
E’ altresì presente ai fini della pratica forense il dott. D. R.
Il Giudice, sentite le parti e lette le note difensive depositate dall’avv.___ in data 10.6.2016;
Rilevato
Che dalla documentazione di causa si evince che l’invito a partecipare all’incontro di mediazione diretto alla sig.ra G. R. contiene una erronea indicazione del domicilio;
Letto
il primo comma dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, il quale stabilisce che la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”;
Ritenuto
che nel caso di specie l’articolo menzionato è stato disatteso, in quanto non si è proceduto alla comunicazione dell’invito con mezzo adeguato, stante l’erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario nella comunicazione;
Rilevato ancora
Che il mediatore nel verbale di mediazione non ha neppure individuato le parti del procedimento giudiziale, sicché non ha appurato che R. G. è contumace
Rilevato
Che la mancanza di detta verifica ha impedito di verificare l’erronea indicazione del domicilio ove far pervenire l’invito alla mediazione;
Ritenuto
Che il procedimento di mediazione obbligatoria non si è correttamente instaurato nei confronti della sig.ra G. R.;
Ritenuto
Che, alla luce della genericità con cui il mediatore ha adempiuto ai propri obblighi di legge in punto di individuazione delle parti del giudizio, la rilevata irregolarità non può ridondare in danno della parte attrice, ben avendo potuto il mediatore verificare l’individuazione delle parti e del loro domicilio;
Considerata
La non scindibilità delle posizioni sostanziali e processuali assunte da tutti i convenuti
Dispone
La rinnovazione della procedura di mediazione nei confronti di tutti i convenuti e assegna all’attrice termini di 15 giorni per adire l’organismo di mediazione al fine di tentare la conciliazione e fissa in prosieguo l’udienza del 16.11.2016,
ad ore 10,30.
Il Giudice
Dott. Fiammetta Lo Bianco