Commento:
La Corte d’appello di Brescia qui annotata, coeva all’importante precedente della Corte di Cassazione 14 dicembre 2021, n. 40035 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-corte-di-cassazione-pone-fine-ad-un-contrasto-giurisprudenziale-sulla-natura-del-termine-assegnato-dal-giudice-nella-mediazione-obbligatoria-ope-1027.aspx), adotta un interpretazione opposta a quella del Supremo Collegio.
La Corte d’appello di Brescia dà atto che “non è pacifico in giurisprudenza se il termine di quindici giorni sia da ritenersi perentorio. Deve infatti osservarsi come, da una parte, la norma non preveda espressamente la perentorietà del termine ma, dall'altra, lo stesso non possa diventare meramente giaculatorio consentendo alla parte di rinviare a suo piacimento un procedimento già scansionato temporalmente nella supposizione dell'ordinato svolgimento del procedimento di mediazione. Va infatti ritenuto che, proprio per non essere del tutto canzonatori, i termini ordinatori debbano servire a mettere ordine nel procedimento, sollecitando le parti agli adempimenti necessari per una sua pronta definizione, soprattutto nel caso in cui, a fronte di un termine di 15 giorni, si ritardi di oltre sei mesi (12 volte)”.
La Corte, aderendo alla tesi più rigorosa, ravvisa che la perentorietà può essere evinta, anche in via interpretativa, tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, il termine debba essere rigorosamente osservato. La natura perentoria sarebbe desumibile anche dalla gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere una sentenza di rito, così impedendo al processo di pervenire al suo naturale epilogo. E sarebbe inoltre desumibile anche in relazione ad altre fattispecie quali ad es. gli art. 641, primo comma e 645 c.p.c.
La Corte ritiene “eccezionale il potere del giudice ex art. 5/1bis di concedere ulteriore termine per l'esperimento della mediazione, ovvero di posticiparlo all'esito della decisione nelle ipotesi ex art. 5/4 lett. a) e d), innescando un meccanismo di sanatoria della precedente mancanza”.
L'argomento è di notevole importanza in quanto le conseguenze processuali (e le potenziali responsabilità del professionista) che deriverebbero dal mancato rispetto del termine, ove lo stesso fosse ritenuto perentorio, sarebbero quelle di una sentenza di improcedibilità.
In ogni caso, anche applicando il diverso orientamento che ritiene il termine ordinatorio, la Corte rileva che ove “non si volesse seguire questo orientamento e ritenere una natura meramente ordinatoria del termine, la stessa dovrebbe comunque consentire, per non diventare una pia illusione, una regolare prosecuzione del procedimento e la sua conclusione entro il termine fissato per legge in tre mesi (art. 6, D.Lgs. 28/10 e ss mod).”
Nel caso di specie avente ad oggetto l’inadempimento ad un contratto di mutuo fondiario, il procedimento di mediazione non solo non era stato avviato nel termine dei 15 giorni, ma neppure entro l'udienza fissata a sei mesi dalla precedente e non risulta alcuna eventuale motivata istanza di proroga.°
Si veda
M. PROIETTI, La natura del termine per l'avvio della mediazione su ordine del giudice, Il Merito, 2022, p. 10-11
O. DESIATO, La mediazione ex officio iudicis e la natura ordinatoria del termine assegnato alle parti per l’instaurazione della procedura conciliativa (nota a Cass., sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035), in
https://www.judicium.it/la-mediazione-ex-officio-iudicis-e-la-natura-ordinatoria-del-termine-assegnato-alle-parti-per-linstaurazione-della-procedura-conciliativa-nota-a-cass-sez-ii-14-dicembre-2021-n-40035/
Mediatore Avv. Laura Poccioni
Laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Siena.
Iscritta all'Albo degli Avvocati di Grosseto dall'anno 2008.
Mi sono formata nell'ambito del diritto civile, occupandomi prevalentemente di problematiche attinenti ai diritti reali, condominio, contrattualistica, responsabilità civile, locazione, recupero crediti.
Dall'anno 2006 all'anno 2012 ho ricoperto il ruolo di Difensore Civico Comprensoriale per i Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri e Roccastrada, servizio che ...
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