Commento:
In una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, due condòmini
ricevevano il verbale di convocazione dell’assemblea condominiale straordinaria rispettivamente il giorno della prima convocazione e il giorno della seconda convocazione e ciò determinava l’impossibilità per i medesimi di presenziare. Inoltre, nella verbalizzazione, secondo gli attori, non veniva dato conto di coloro che hanno votato a favore e contro le delibere assunte.
Avverso la predetta delibera presentavano istanza di mediazione obbligatoria avanti allo Sportello di Conciliazione e Mediazione della Camera di Commercio di Caserta che si concludeva con esito negativo.Gli attori pertanto agivano in giudizio contro il Condominio lamentando l’irregolare costituzione dell’assemblea ex art. 1136 c.c. e l’invalidità di tutte le deliberazioni assunte. Il Condominio si costituiva eccependo l’inammissibilità della domanda per decorso del termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c. e l’infondatezza della stessa nel merito.
La giudice, fatta una preliminare distinzione fra delibere nulle e annullabili, ritiene che i motivi di impugnazione addotti dagli attori avverso la delibera impugnata rientrano nell'ambito delle ipotesi di annullabilità e andavano proposti nel termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137, secondo comma c.c. Rammenta inoltre che, espletata la mediazione obbligatoria, il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
Nella fattispecie, tuttavia, non vi è prova agli atti di causa della trasmissione, entro i termini di cui all'art. 1137 2° comma c.c., a controparte dell’istanza di mediazione. Infatti, il 6° comma dell'art. 5 D. Lgs. 28/10 prevede che la decadenza sia impedita semplicemente dalla comunicazione alla controparte della domanda depositata e non già dalla domanda unitamente all'avviso di convocazione e l'onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione è posto a carico della parte che l'ha presentata, e non dell'organismo di mediazione, in conformità alla giurisprudenza di merito del Tribunale di Napoli n. 10959/17 e Tribunale di Milano n. 253/20. Gli attori avevano l'onere non solo di depositare l'istanza di mediazione presso l'organismo scelto ma, altresì, di comunicare alla controparte la relativa domanda e il tutto entro il termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c.
Se viceversa si volesse ritenere assolto l’onere di comunicazione dell’istanza di mediazione obbligatoria da parte dell’organismo a ciò preposto, non risulta comunque provata la data di comunicazione alla controparte. Il Tribunale conclude pertanto per la tardività dell'impugnazione e l’inammissibilità della domanda attorea.°
ricevevano il verbale di convocazione dell’assemblea condominiale straordinaria rispettivamente il giorno della prima convocazione e il giorno della seconda convocazione e ciò determinava l’impossibilità per i medesimi di presenziare. Inoltre, nella verbalizzazione, secondo gli attori, non veniva dato conto di coloro che hanno votato a favore e contro le delibere assunte.
Avverso la predetta delibera presentavano istanza di mediazione obbligatoria avanti allo Sportello di Conciliazione e Mediazione della Camera di Commercio di Caserta che si concludeva con esito negativo.Gli attori pertanto agivano in giudizio contro il Condominio lamentando l’irregolare costituzione dell’assemblea ex art. 1136 c.c. e l’invalidità di tutte le deliberazioni assunte. Il Condominio si costituiva eccependo l’inammissibilità della domanda per decorso del termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c. e l’infondatezza della stessa nel merito.
La giudice, fatta una preliminare distinzione fra delibere nulle e annullabili, ritiene che i motivi di impugnazione addotti dagli attori avverso la delibera impugnata rientrano nell'ambito delle ipotesi di annullabilità e andavano proposti nel termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137, secondo comma c.c. Rammenta inoltre che, espletata la mediazione obbligatoria, il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
Nella fattispecie, tuttavia, non vi è prova agli atti di causa della trasmissione, entro i termini di cui all'art. 1137 2° comma c.c., a controparte dell’istanza di mediazione. Infatti, il 6° comma dell'art. 5 D. Lgs. 28/10 prevede che la decadenza sia impedita semplicemente dalla comunicazione alla controparte della domanda depositata e non già dalla domanda unitamente all'avviso di convocazione e l'onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione è posto a carico della parte che l'ha presentata, e non dell'organismo di mediazione, in conformità alla giurisprudenza di merito del Tribunale di Napoli n. 10959/17 e Tribunale di Milano n. 253/20. Gli attori avevano l'onere non solo di depositare l'istanza di mediazione presso l'organismo scelto ma, altresì, di comunicare alla controparte la relativa domanda e il tutto entro il termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c.
Se viceversa si volesse ritenere assolto l’onere di comunicazione dell’istanza di mediazione obbligatoria da parte dell’organismo a ciò preposto, non risulta comunque provata la data di comunicazione alla controparte. Il Tribunale conclude pertanto per la tardività dell'impugnazione e l’inammissibilità della domanda attorea.°