Commento:
Il Giudice di pace di xxx dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e revocava il decreto ingiuntivo. Il sig. YYY (opponente) impugnava la predetta sentenza avanti al Tribunale di Messina in funzione di giudice monocratico in sede di appello in quanto il giudice di pace aveva compensato le spese del giudizio di primo grado nonostante la revoca del decreto ingiuntivo per mancata attivazione della procedura di mediazione della quale era onerato l’opposto. L’appello è fondato e viene accolto.
L'opposizione proposta dall’odierno appellante è stata integralmente accolta non per ragioni di merito bensı̀ perché il creditore opposto, non instaurando il procedimento di mediazione obbligatoria, è incorso nella declaratoria di improcedibilità del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo reso in suo favore.
La decisione del Giudice di pace di compensare le spese di lite è stata motivata, in modo pleonastico, facendo riferimento a non meglio precisate “...decisioni giurisprudenziali...”. La motivazione utilizzata dal Giudice di pace a sostegno della sua decisione è puramente apparente e non ha spiegato, se non in modo impalpabile, per quali ragioni ha ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese di lite pertanto l’appello viene accolto in quanto è proprio il manifesto inadempimento dell’opposto ad un onere processuale la cui rilevanza è stata evidenziata della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 19596/20) era ed è ragione più che sufficiente per affermare l'insussistenza di alcun valido motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.
Pertanto l’odierno appellato (contumace) viene condannato alla rifusione di spese e compensi del giudizio di primo grado, oltre alle spese del giudizio di appello°.
L'opposizione proposta dall’odierno appellante è stata integralmente accolta non per ragioni di merito bensı̀ perché il creditore opposto, non instaurando il procedimento di mediazione obbligatoria, è incorso nella declaratoria di improcedibilità del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo reso in suo favore.
La decisione del Giudice di pace di compensare le spese di lite è stata motivata, in modo pleonastico, facendo riferimento a non meglio precisate “...decisioni giurisprudenziali...”. La motivazione utilizzata dal Giudice di pace a sostegno della sua decisione è puramente apparente e non ha spiegato, se non in modo impalpabile, per quali ragioni ha ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese di lite pertanto l’appello viene accolto in quanto è proprio il manifesto inadempimento dell’opposto ad un onere processuale la cui rilevanza è stata evidenziata della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 19596/20) era ed è ragione più che sufficiente per affermare l'insussistenza di alcun valido motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.
Pertanto l’odierno appellato (contumace) viene condannato alla rifusione di spese e compensi del giudizio di primo grado, oltre alle spese del giudizio di appello°.