Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, nella quale il Giudice disponeva la mediazione.
Parte opposta provvedeva ad avviare la mediazione nel termine di 15 giorni assegnati dal Giudice.
La mediazione si concludeva negativamente e la parte opposta eccepiva l’incompetenza territoriale dell’Organismo di mediazione prescelto dalla controparte, depositando la documentazione relativa alla pagina web contenente l'elenco delle sedi, tra le quali non vi era il Tribunale di Civitavecchia.
Nei successivi scritti difensivi, parte opposta nulla deduceva, rilevando solo con la comparsa conclusionale la presenza della sede di Civitavecchia tra quelle dell’Organismo di mediazione e depositando la relativa documentazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per la controversia;
- la domanda di mediazione presentata unilateralmente presso un organismo territorialmente incompetente non produce effetti e, pertanto, la domanda non risulta espletata;
- nel caso di specie, la documentazione depositata dalla parte opposta con la comparsa conclusionale è inutilizzabile, mentre quella depositata dalla parte opponente risulta tempestiva;
- peraltro, il Tribunale ha disposto l'espletamento del procedimento di mediazione che non era stato esperito antecedentemente al giudizio; in tal caso, per Legge è precluso al Giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente;
Per tali motivi, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dalla parte attrice e revocato il decreto ingiuntivo opposto. *
Parte opposta provvedeva ad avviare la mediazione nel termine di 15 giorni assegnati dal Giudice.
La mediazione si concludeva negativamente e la parte opposta eccepiva l’incompetenza territoriale dell’Organismo di mediazione prescelto dalla controparte, depositando la documentazione relativa alla pagina web contenente l'elenco delle sedi, tra le quali non vi era il Tribunale di Civitavecchia.
Nei successivi scritti difensivi, parte opposta nulla deduceva, rilevando solo con la comparsa conclusionale la presenza della sede di Civitavecchia tra quelle dell’Organismo di mediazione e depositando la relativa documentazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per la controversia;
- la domanda di mediazione presentata unilateralmente presso un organismo territorialmente incompetente non produce effetti e, pertanto, la domanda non risulta espletata;
- nel caso di specie, la documentazione depositata dalla parte opposta con la comparsa conclusionale è inutilizzabile, mentre quella depositata dalla parte opponente risulta tempestiva;
- peraltro, il Tribunale ha disposto l'espletamento del procedimento di mediazione che non era stato esperito antecedentemente al giudizio; in tal caso, per Legge è precluso al Giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente;
Per tali motivi, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dalla parte attrice e revocato il decreto ingiuntivo opposto. *