La domanda di mediazione presentata unilateralmente innanzi ad un organismo territorialmente incompetente non produce alcun effetto e comporta l’improcedibilità della domanda proposta in giudizio.

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Avv. Samantha  Lepera

Tribunale di Torino – Giudice Estensore Dott. Edoardo Di Capua – sentenza del 10.06.2022.

A cura del Mediatore Avv. Samantha Lepera da Genova.
Letto 2143 dal 25/07/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza avente per oggetto la richiesta di restituzione di macchinari o, in subordine, il pagamento di una somma di denaro.
Nel corso del giudizio, il Giudice ha dapprima formulato una proposta transattiva, che non veniva accolta dalla parte convenuta, e successivamente ha disposto la mediazione delegata.
La mediazione è stata, però, incardinata dalla parte attrice presso un organismo incompetente.
In merito, il Giudice ha rilevato quanto segue:
  • l’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 28/2010 stabilisce che, in qualunque grado del giudizio, anche di appello, e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione che diviene condizione di procedibilità della domanda;
  • la predetta disposizione è applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria;
  • inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 28/2018, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
  • ne consegue che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non è territorialmente competente non produce alcun effetto e comporta l’improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice;
  • la competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti che, con domanda congiunta, possono rivolgersi ad un altro Organismo;
  • nel caso de quo, in assenza di un espresso accordo delle parti, la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere presentata presso un organismo di Torino, quale luogo del giudice territorialmente competente per la presente controversia, mentre invece è stata depositata presso un organismo di Milano; pertanto, la domanda proposta dall’attrice è improcedibile.* 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
 
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n. 19978/2020 R.G. promossa da:
sia in proprio che nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante di S.a.s. di rappresentato e difeso dall’Avv. G Mdel Foro di M ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell’Avv. M G, dal Foro di Torino, in Torino, Via -------, in forza di procura speciale allegata all’atto di citazione; - PARTE ATTRICE
contro:
S.n.c. di R e E, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. R, rappresentata e difesa dall’Avv. R D M e dall’Avv. P G del Foro di Torino; - PARTE CONVENUTA
avente per oggetto: restituzione macchinari o, in subordine, pagamento somma – improcedibilità per mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 15.02.2022 ed a verbale di udienza “figurata” in data 9.03.2022): “ Parte attrice si richiama e ribadisce le domande ed istanze istruttorie come segue: in via istruttoria, disponga verificazione del Doc. 3 di parte attrice mediante sottoscrizione da parte di G C e nomina di consulente tecnico esperto grafologo; in via principale, dichiari il diritto di ---- Sas di alla titolarità dei macchinari meglio descritti in parte narrativa e, per l’effetto, condanni la convenuta alla restituzione immediata degli stessi in favore dell’attrice; in via subordinata, dichiari l’avvenuta conclusione del contratto di compravendita dei macchinari meglio descritti in parte narrativa e, per l’effetto, condanni la convenuta al pagamento di somma complessiva pari a ad € 12.000,00; con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 2.03.2022 ed a verbale di udienza “figurata” in data 9.03.2022): “Voglia il Tribunale Ill.mo Contrariis reiectis previe le declaratorie del caso. In via preliminare e principale: dichiarare l’improcedibilità delle domande attoree per mancata presentazione della domanda di mediazione ex art. 5 c.2 D. Lgs. n. 28/2010. In via subordinata: respingere le domande attoree per carenza di legittimazione passiva di parte convenuta. In via ulteriormente subordinata e nel merito: respingere le domande attoree in quanto totalmente sfornite di prova e destituite di fondamento. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di causa nonché condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 1° c. p.c da liquidarsi in via equitativa. Si producono, in aggiunta alle produzioni già effettuate, i seguenti documenti: 8) domanda mediazione a Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di M. 9) Lettera di  …. snc a Organismo di Conciliazione 09.12.2021.”
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che: - ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”); - ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.” Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 6.11.2020 ritualmente notificato, il sig. ------ sia in proprio che nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante di --------- S.a.s. ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società ------------ S.n.c. di R e E in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta società ------------ S.n.c. di R e E, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. R, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. All’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in data 14.04.2021 il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.: 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. Inoltre, il Giudice Istruttore ha mandato alla Cancelleria di custodire in Cassaforte l’originale del documento di trasporto n. 238 dell’11.07.2019 prodotto in udienza dalla parte attrice.
1.5. Con Ordinanza in data 13.07.2021, il Giudice Istruttore: - ha riservato alla fase decisionale la valutazione sull’ammissibilità e rilevanza sia dell’istanza di verificazione del doc. 3 allegato all’atto di citazione proposta dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c., sia delle prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.; - ha dichiarato inammissibile l’istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo LA L S.R.L. avanzata dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c., tenuto conto che:
? è ben vero che, ai sensi dell’art. 183, 5° comma, seconda parte c.p.c. l’attore può “chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto”;
? peraltro, l’art. 269, 3°, 4° e 5° comma, c.p.c. prevede che ove a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, “l’attore deve, a pena di decadenza, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza”;
? nel caso di specie, la parte attrice ha chiesto l’autorizzazione alla chiamata del terzo LA L S.R.L. non nella prima udienza (tenutasi il 14.04.2021), bensì nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c.; - ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), ai sensi del quale: “II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.”, tenendo conto:
• delle domande proposte dalla parte attrice;
• delle eccezioni proposte dalla parte convenuta; dei documenti prodotti dalle parti;
• della presente Ordinanza;
• dell’evidente esigenza di evitare il rischio di causa
• dell’opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall’esito incerto e, dall’altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell’ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio, per la parte attrice, nel caso in cui la controparte risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro, senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte attrice dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c., ai sensi del quale il Giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”;
• dell’eventuale applicazione dell’art. 116 c.p.c.;
versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 4.000,00= dalla parte convenuta alla parte attrice, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha fissato udienza successiva “figurata” ai sensi dell’art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, assegnando alle parti termine per il deposito telematico delle rispettive “note scritte”.
1.6. Non avendo la parte convenuta aderito alla predetta proposta transattiva o conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., all’udienza “figurata” in data 3.11.2021 il Giudice Istruttore ha fissato udienza “figurata” di precisazione delle conclusioni al 9.03.2022 assegnando alle parti termine per il deposito telematico delle rispettive “note scritte” e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino alla successiva udienza, ha disposto la mediazione delegata ex officio iudicis prevista dall’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
1.7. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.8. All’udienza “figurata” in data 9.03.2022 il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.

2. Sull’eccezione proposta dalla parte convenuta di improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente.
2.1. In via pregiudiziale, come correttamente eccepito dalla parte convenuta (ma, in ogni caso, trattasi di eccezione rilevabile d’ufficio), dev’essere dichiarata l’improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente.
2.2. Come si è detto, infatti, all’udienza “figurata” in data 3.11.2021 il Giudice Istruttore ha fissato udienza “figurata” di precisazione delle conclusioni al 9.03.2022 e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino alla successiva udienza, ha disposto la mediazione delegata ex officio iudicis prevista dall’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
2.3. La norma citata prevede testualmente quanto segue: “2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”.
Dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda. Il disposto di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078). La procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre 2015 in Ilfamiliarista.it 2015, 17 dicembre; Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013) e pendenti (Tribunale Brescia 28 novembre 2013).
2.4. Peraltro, nel caso di specie la parte attrice ha presentato la domanda di mediazione presso un organismo incompetente e, precisamente, presso l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano (cfr. docc. 13, 14 e 15 d parte attrice e docc. 8 e 9 di parte convenuta). In proposito, l’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28/2018, dispone testualmente quanto segue: “1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.” Secondo il condivisibile orientamento di parte della giurisprudenza, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto (cfr. in tal senso: cfr. Tribunale di Foggia 19 luglio 2021 n. 1831).
Tale competenza territoriale, infatti, è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro Organismo (cfr. Tribunale di Foggia 19 luglio 2021 n. 1831; Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Tribunale Napoli, 14 marzo 2016; Tribunale Mantova, sez. II, n. 1049/2015; Tribunale Milano, 26 febbraio 2016; Tribunale Milano, sez. IX, 29/10/2013; Cass. civile n. 17480/2015). Nel caso di specie, in mancanza di un espresso accordo delle parti, la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo di torino, quale luogo del giudice territorialmente competente per la presente controversia. Pertanto, non essendo stata presentata la domanda di mediazione presso un organismo di torino entro il predetto termine di quindici, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 e neppure successivamente, ne consegue l’improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice.
2.5. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, le domande di merito proposte dalla parte attrice devono essere dichiarate improcedibili.
2.6. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un’unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
3.2. In primo luogo, infatti, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, tenuto conto della sostanziale novità che caratterizza la questione trattata.
3.3. Inoltre, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, non essendoci totale uniformità di orientamento della giurisprudenza (che, dunque, appare mutevole) rispetto alla questione dirimente.
3.4. Infine, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.” Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili: - nella particolare natura della causa, implicante una particolare questione di carattere tecnicogiuridico; - nella mancata adesione da parte della sola convenuta alla predetta proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice Istruttore, che avrebbe consentito la definizione dell’attuale controversia tra le parti (la quale può invece essere riproposta, non avendo la pronuncia di improcedibilità effetti preclusivi).

P.Q.M.
 
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 19978/2020 R.G. promossa dal sig. ----- sia in proprio che nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante di S.a.s. di (parte attrice) contro la società S.n.c. di R e E, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. R (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l’improcedibilità delle domande di merito proposte dalla parte attrice.
2) Dichiara integralmente compens
ate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c.
Così deciso in Torino, in data 10 giugno 2022.

IL GIUDICE Dott. Edoardo DI CAPUA
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Samantha  Lepera Mediatore Avv. Samantha Lepera
Fin da quando ho memoria volevo essere una giurista, un sogno che è diventato realtà. Sono un avvocato specializzato in diritto civile e in diritto commerciale formatosi nello studio legale Lamalfa di Genova, con il quale a tutt’oggi collaboro, e grazie al quale ho potuto alimentare la passione per questa complessa, ma affascinante, professione.
L’esperienza che ho maturato nell’esercizio della professione forense mi ha permesso di comprendere l’importanza della attività di mediazione come uno ...
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