La domanda giudiziale è improcedibile se alla mediazione compare un delegato della parte privo di procura speciale sostanziale.

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Avv. Marco Andrioli

Tribunale di Pesaro, 23.09.2024, sentenza n. 674, Giudice Fabrizio Melucci

A cura del Mediatore Avv. Marco Andrioli da Lecce.
Letto 356 dal 31/10/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione ed assegnava termine per l’esperimento del tentativo di mediazione.

In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:
  • il procedimento di mediazione obbligatoria esige la presenza personale della parte o di un rappresentante munito di procura speciale con indicazione dei poteri e dei limiti;
  • nel caso di specie, l’opposta non è comparsa personalmente innanzi al mediatore, ma era presente un soggetto non munito di procura sostanziale per la mediazione.
Per tali ragioni, il Giudice ha ritenuto che la condizione di procedibilità non si sia avverta e il decreto ingiuntivo è stato revocato. *

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Marco Andrioli Mediatore Avv. Marco Andrioli
Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Lecce.
Dal 2008 sono avvocato del Foro di Lecce.
Mi occupo in principalità e con dedizione di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nell'ambito del diritto civile, con particolare declinazione per il diritto di famiglia, minorile e tutela dei soggetti deboli, successioni e divisioni ereditarie, locazione e condominio ed affitto di ramo d'azienda e diritti reali.






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