Commento:
Il Tribunale di Reggio Calabria sposa l’orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene non estendibile la mediazione obbligatoria alle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto o da terzi a giudizio già iniziato. Le ragioni sottese alla decisione si fondano sul dettato letterale dell’art. 5 d. lgs. n. 28/2010, secondo cui non c'è alcuna distinzione tra domanda principale e riconvenzionale, e su una un’interpretazione costituzionalmente orientata della ratio della legge, secondo cui: a) l’obbligo di preventiva mediazione, avendo come prioritario scopo quello di evitare l’instaurazione di un giudizio come quello in esame già sorto, non sortirebbe comunque l’effetto di definire l’intero contenzioso, posto che in ipotesi il tentativo conciliativo è già fallito per la domanda principale, e la mediazione per le riconvenzionali non sarebbe preventiva, ma successiva; b) si avrebbe un allungamento dei tempi del processo, in contrasto con l’art. 111 Cost..; c) lo stesso art. 5 cit. faculta il convenuto ad eccepire il mancato tentativo di mediazione e tale va considerato chi viene citato in giudizio e non già chi, avendo promosso un’azione e, pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria.
La domanda riconvenzionale avente ad oggetto questioni che ricadono nelle materie per le quali è prevista l’obbligatorietà della mediazione, non determina l’inammissibilità/improcedibilità della domanda giudiziale.Invia ad un amico |
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Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 22.04.2014A cura del Mediatore Avv. Enrico Chiriatti da Prato.Letto 8438 dal 23/06/2014 |
Testo integrale:
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Il Presidente istruttore
Esaminati gli atti e sciogliendo la riserva;
rilevato che, come eccepito dall’attrice, in ordine alla domanda riconvenzionale (tendente al riconoscimento di un diritto di abitazione sul bene caduto in successione) la convenuta non ha attivato previamente la procedura di mediazione;
ritenuto, tuttavia, che, a giudizio di questo Tribunale, non ne deriva l’inammissibilità e/o improcedibilità, né sorge l’obbligo del giudice di invitare la parte ad attivare la procedura di mediazione;
che, infatti, nel contesto di contrastanti opzioni interpretative, è maggiormente condivisibile la tesi (sostenuta da parte della giurisprudenza di merito: v., ad esempio, Trib. Palermo, sezione distaccata di Bagheria, 11 luglio 2011) secondo cui la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o da terzi nel corso del procedimento.
Infatti, pur se l’art. 5 d. lgs. n. 28/2010 non sembra distinguere tra domanda principale e quella riconvenzionale, laddove fa genericamente riferimento a “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a …”, la ratio della legge, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, che faccia salvi i principi della ragionevole durata del processo e dell’efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale (anche in relazione alla direttiva 2008/52/CEE, in tema di equilibrata relazione tra procedimento giudiziario e mediazione), sembra indicare che:
a) l’obbligo di preventiva mediazione, avendo come prioritario scopo quello di evitare l’instaurazione di un giudizio che, nel caso in esame, è comunque sorto, non sortirebbe, comunque, l’effetto di definire l’intero contenzioso, posto che in ipotesi il tentativo conciliativo è già fallito per la domanda principale e la mediazione per le riconvenzionali non sarebbe preventiva, ma successiva;
b) si avrebbe un allungamento dei tempi del processo, in contrasto con l’art. 111 Cost., senza possibilità di verificare l’eventuale scopo dilatorio dell’azione del convenuto o del terzo;
c) lo stesso art. 5 cit. faculta il convenuto ad eccepire il mancato tentativo di mediazione e tale va considerato chi viene citato in giudizio e non già chi, avendo promosso un’azione e, pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria;
che è altresì priva di pregio l’evezione dell’attrice di inammissibilità della riconvenzionale (inerente l’asserito diritto di abitazione sul bene caduto in successione) per difetto di collegamento con la domanda principale di lesione di legittima e di divisione ereditaria;
ritenuto che, ferma restando la questione sulla validità o meno della scrittura del 16 maggio 2003 (sulla quale si deciderà con la sentenza definitiva), va disposta una consulenza tecnica d’ufficio, per:
1. Descrivere, anche mediante idonee planimetrie e rappresentazione fotografica, l’immobile caduto in successione, facente parte dell’asse ereditario in contesa;
2. Accertare il valore dello stesso alla data odierna, con metodo sintetico-comparativo, sulla base di oggettivi e controllabili dati di riscontro, di cui il consulente darà adeguato conto;
3. predisporre un progetto di divisione, con riguardo al valore alla data attuale, previa verifica della possibilità e/o convenienza di una divisione in natura;
4. determinare il valore locativo del bene a far data dal giorno della domanda giudiziale (art. 561 c.c.);
5. accertare se, in base agli atti prodotti in giudizio, risultino essere stati effettuati lavori di manutenzione o ristrutturazione dalla morte della de cuius ad oggi, determinando,e in caso positivo, il valore; P.Q.M. Rigetta l’eccezione di inammissibilità e/o improdedibilità della domanda riconvenzionale, sollevata dall’attrice;
nomina c.t.u. l’arch. (Omissis), via (Omissis), (Omissis), (Omissis), con il mandato indicato in premessa;
Visto l’art. 81 bis disp. att. c.p.c., tenuto conto della natura e dell’oggetto del processo, del carico del ruolo e della data di iscrizione a ruolo della causa, fissa il seguente
CALENDARIO DEL PROCESSO
avvertendo che i termini ivi fissati possono essere prorogati solo per gravi motivi sopravvenuti e che la parte interessata alla proroga è invitata a farne richiesta prima della scadenza dei termini stessi:
Data udienza Attività calendarizzata Note
- 3 luglio 2014, ore 9,30; Giuramento c.t.u.,
- 18 dicembre 2014, ore 12,00 Eventuale rinvio (udienza eventuale) - 25 giugno 2015, ore 9,30 Precis. delle conclusioni.
Si notifichi alle parti e al c.t.u.
Reggio Calabria, 22/04/2014.
Il Presidente istruttore
(Giuseppe Minutoli)