Commento:
La compagnia assicurativa designata dal fondo di garanzia delle vittime della strada può essere condannata al triplo dei compensi di causa con invio degli atti alla Procura Generale della Corte dei Conti per la valutazione del danno erariale, qualora assume una condotta deresponsabilizzata rispetto alla proposta conciliativa formulata dal giudice, impendendo di fatto la possibilità di giungere ad un accordo.
La mancata accettazione della proposta conciliativa può causare un danno erariale.Invia ad un amico |
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Tribunale di Roma, sentenza 29 maggio 2014.A cura del Mediatore Avv. Alice Pucci da Prato.Letto 9417 dal 11/06/2014 |
Testo integrale:
Ancora una volta è la giurisprudenza di merito a valorizzare l’utilità della proposta conciliativa.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma si è trovato a decidere il caso di un giovane rumeno che, in qualità di terzo ed occasionale trasportato a bordo di una autovettura successivamente scopertasi rubata dal conducente della stessa, veniva coinvolto in un incidente nel quale subiva gravissime e permanenti lesioni.
Promossa azione risarcitoria, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa designata dal Fondo vittime della Strada, sollevando alcune eccezioni che comunque non impedivano al giudice di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. a giudizio avanzato.
Alla proposta transattiva avanzata dal Giudice (circa 180 mila euro in favore dell’attore) non seguiva alcuna attività esplorativa della assicurazione, la quale si limitava a dedurre a verbale che alcuna proposta potevasi accettare stante la mancata presenza di altri danneggiati non citati.
La condotta della compagnia veniva pesantemente stigmatizzata dal tribunale, che ravvisava un comportamento illogico e irragionevole avendo la stessa obliterato di fatto ad ogni prospettiva conciliativa e non avendo comunque formulato alcuna richiesta di integrazione del contraddittorio con le restanti parti danneggiate.
Inoltre, con tale condotta la compagnia aveva esposto il Fondo vittime della strada al rischio della possibile consumazione dell’intero massimale soltanto in favore di alcuni danneggiati (si veda, art. 291 cod.ass.)
Per tali ragioni, il tribunale, giungendo a sentenza ha sanzionato il comportamento disinteressato della compagnia assicurativa condannandola al pagamento delle spese di causa e ad una ulteriore somma (pari al triplo delle spese legali di giudizio) per la violazione degli articoli 91,92 e 96 c.p.c., disponendo l’invio degli atti alla Procura Generale della Corte dei Conti, al fine di valutare la sussistenza di un possibile danno erariale pari alla differenza tra l’importo della condanna e quello auspicabile in virtù dell’accordo mai raggiunto.