La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione da parte della parte opposta comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale, mentre la mancata partecipazione agli incontri successivi comporta la sanzione pecuniaria e la valutazione della condotta delle parti ai sensi dell’art. 116 cpc.

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Avv. Silvio Zicconi

Tribunale di Napoli nord, 07.11.2023, sentenza n. 4452, Giudice Estensore Rabuano

A cura del Mediatore Avv. Silvio Zicconi da Sassari.
Letto 1192 dal 26/06/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale, rigettata l’istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e disponeva l’avvio della mediazione obbligatoria che aveva esito negativo.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • la condizione di procedibilità della domanda giudiziale obbligatoria non si avvera con la mera presentazione della domanda di mediazione, ma se il primo incontro dinanzi al mediatore, svoltosi alla presenza di tutte le parti, si conclude anche senza l'accordo.
  • Ed, infatti, la normativa prevede la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale nel caso di mancata attivazione della procedura di mediazione ovvero di mancata partecipazione delle parti al primo incontro, mentre la sanzione pecuniaria e la valutazione della condotta delle parti ai sensi dell’art. 116 cpc nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri, senza giustificato motivo;
  • nel caso di specie, la parte opponente avviava la procedura di mediazione, ma al primo incontro il mediatore prendeva atto dell'impossibilità di comporre la lite a seguito della mancata partecipazione della parte invitata e redigeva il relativo verbale negativo.
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il giudizio, condannando la parte opposta sia alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente, sia al pagamento in favore delle entrate del bilancio dello stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. *
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
 
nella persona del giudice, dott. Rabuano, ha pronunciato la presente

SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4531 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
OPPONENTI
E
OPPOSTA 

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
 
1.Il Tribunale di Napoli Nord, con decreto ingiuntivo n. 504/2021 del 04.02.2021, ha ingiunto ai sig.ri ___ e ___ il pagamento in favore di ___ s.r.l. della somma di euro 42.311,09 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Nel giudizio di opposizione promosso dagli odierni attori, il Giudice con ordinanza del 07.10.2021 rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo formulata da parte opposta con la seguente motivazione: “___ giudicante rileva che il titolo monitorio non poteva essere concesso atteso che l'opposta pur depositando in giudizio il contratto di finanziamento ha omesso di dimostrare sia l'atto di cessione del credito contenente specifico riferimento alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio sia l'opponibilità dello stesso al cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB che prescrive sia la pubblicazione della notizia di cessione sia in ___ sia nel registro delle imprese. In particolare, il tribunale -condividendo l'orientamento della Corte di legittimità, evidenzia che il cessionario ha l'onere di dedurre e di dimostrare il contratto in base al quale ha acquistato la titolarità del diritto di credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2018) 13-09- 2018, n. 22268); -che non è stata prodotta prova della pubblicazione della notizia di cessione del registro delle imprese ai sensi dell'art. 58 TUB. Invero, ritenere sufficiente ai fini dell'opponibilità dell'atto di cessione del credito la pubblicazione nella ___ comporta sul piano ermeneutico l'abrogazione dell'art. 58 co. 2 T.U.B.”.
Con il medesimo provvedimento edittale, dettava inoltre i tempi e le modalità di svolgimento dell'obbligatoria procedura di mediazione, rinviando per l'esito alla data del 10.03.2022. Con successiva ordinanza resa in data ___, preso atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione espletato, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 24.11.2022.
In tale occasione il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 29.06.2023, in occasione della quale la tratteneva in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Sulla procedibilità del giudizio e l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Va dato atto che non risulta esser stata rispettata la condizione di procedibilità del presente giudizio, non avendo le parti realizzato il tentativo in maniera conforme alla normativa e all' impianto assiologico sotteso alla disciplina dettata dal D.lgs. n.28/2010. Agli atti del giudizio emerge infatti che parte opponente, in seguito all'ordinanza resa dallo scrivente Giudice in data ___, provvedeva ad effettuare tempestivamente la richiesta presso l'___ “___MEDIAZIONI”, territorialmente competente, ma il mediatore designato in occasione del primo incontro del 11.11.2021 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato in giudizio) prendeva atto dell'impossibilità di comporre la lite stante la mancata partecipazione all'incontro della ___ s.r.l., pur regolarmente invitata.È principio consolidato in materia, che “nel primo incontro davanti al mediatore, le parti sono tenute a partecipare personalmente o a farsi rappresentare da un soggetto munito di specifica procura sostanziale” (cfr. Cass. 8473/2019), a prescindere da ogni scelta ___ circa il proprio destino processuale.
La pronuncia richiamata, allineandosi ad altre di pari segno, ha peraltro chiarito che “Sia l'argomento letterale - l'art.8 - che l'argomento sistematico - la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale - depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio ( o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal Giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione”. Da ciò si evince che il comportamento reticente della parte assente al primo incontro innanzi al mediatore, pur non essendo direttamente censurabile sulla base di una interpretazione meramente letterale della disciplina normativa contenuta nel d.lgs. 28/2010, deve essere, tuttavia, nettamente stigmatizzato sulla scorta di una attività ermeneutica di tipo assiologico, poiché aprioristicamente diretto ad esautorare gli interessi giuridicamente rilevanti tutelati dalla legge in questione.
2.1. Il Tribunale ritiene infatti che le incertezze interpretative della normativa dettata dagli artt. 5 e ss. D.lgs. 28/10 debbano essere risolte tramite il ricorso al criterio ermeneutico di tipo teleologico, cioè, verificando gli interessi che il legislatore vuole perseguire, e assiologico, accertando il valore di questi interessi nell'ambito del nostro ordinamento e individuando, tramite la tecnica del “bilanciamento”, la regola diretta a realizzare il miglior soddisfacimento di tutti gli interessi giuridicamente rilevanti. Svolta la premessa di natura metodologica, questo giudicante osserva che la normativa dettata dal D.Lgs. 28/10 persegua, sul piano pubblicistico, il fine di limitare il contenzioso dinanzi all'autorità giudiziaria tutelando, in modo mediato, l'efficienza del sistema giudiziario e, sul piano privatistico, l'obiettivo di predisporre uno strumento flessibile di soluzione delle controversie che consenta alle parti la migliore composizione della lite e, conseguentemente, la puntuale realizzazione dei rispettivi interessi. La finalità pubblicistica è perseguita dal legislatore stabilendo, con l'art. 5 D.Lgs. cit., la sanzione dell'improcedibilità del giudizio nel caso in cui non sia stata promossa la procedura di mediazione, con la precisazione, al co. 2 bis, che la condizione di procedibilità si considera avverata se al primo incontro l'accordo non è raggiunto. Con riferimento al perseguimento della finalità privatistica l'orientamento sopra rappresentato risulta corroborato dall'esame del regime giuridico della procedura di mediazione, nel dettaglio: -dall'assenza nel D.lgs. 28/10 di norme che limitino sul piano temporale, con la previsione di un regime di preclusioni, e sul piano del contenuto la facoltà delle parti di svolgere le proprie difese; -dall'art. 3 co. 1 che rinvia al regolamento dell'organismo di mediazione per la disciplina della procedura; -dall' art. 8 il quale dispone che il mediatore si adoperi affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia (art. 8 co. 3); -dal dovere di riservatezza sulle notizie e dichiarazioni acquisite nel corso della procedura (art. 9), fissando il divieto che le stesse possano essere utilizzate nel corso del successivo giudizio (art. 10 co. 1) e vietando al mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria e ad altra autorità con applicazione al mediatore delle disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e al suo difensore delle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili; -dalla previsione che il mediatore, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, formuli una proposta di conciliazione (art. 11 co. 1). In particolare, l'art. 14 co. 2 lett. c), nel delineare gli obblighi del mediatore prevede espressamente che lo stesso debba formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.
La particolare finalità perseguita con il D.Lgs. 28/10 di predisporre un modello di soluzione delle controversie che sia flessibile e idoneo a garantire il puntuale soddisfacimento degli interessi delle parti è garantita dal legislatore con la prescrizione della necessaria partecipazione delle parti disponendo, in caso di assenza priva di giustificazione, che il giudice, nel successivo giudizio, applichi la sanzione pecuniaria nella misura del contributo unificato e valuti la condotta delle parti come argomento di prova.
2.2 Tanto premesso sul piano dell'interpretazione della normativa, il Tribunale ritiene che la procedura di mediazione deve ritenersi utilmente iniziata solo se, non sussistendo ragioni ostative rappresentate dalle parti, la parte onerata di attivare la procedura inizi la discussione della controversia. ___. 5 co. 2 bis del decreto citato prevede infatti che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore, pur svolgendosi alla presenza di tutte le parti e secondo le modalità dettate supra, si conclude senza l'accordo.
Se il legislatore avesse voluto subordinare il verificarsi della condizione di procedibilità alla semplice presentazione della domanda lo avrebbe espressamente previsto. Inoltre, ritenere che la disposizione in esame preveda il semplice obbligo di presentazione della domanda ai fini della procedibilità contrasterebbe con il canone ermeneutico della salvaguardia dei dati normativi, invero si procederebbe alla interpretatio abrogans del disposto di cui all'art. 5 co. 1 bis che prescrive la necessaria presentazione della domanda di mediazione per la procedibilità del giudizio. Inoltre, l'art. 5 co. 2 bis nel disporre che la condizione è verificata “se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”, prescrive non solo la necessità della presentazione della domanda ma anche e soprattutto lo svolgimento del primo incontro e l'esito negativo della discussione. Questa interpretazione è coerente con la finalità pubblicistica della normativa che è di predisporre un effettivo sistema alternativo di soluzione delle controversie dirette a deflazionare e rendere più efficiente il sistema giudiziario, imponendo, pena l'improcedibilità del giudizio, l'effettivo inizio della mediazione con la comparizione delle parti dinanzi al mediatore. In secondo luogo, il legislatore disciplina all'art. 8 le modalità di svolgimento dell'incontro disponendo che “Al primo incontro (e agli incontri successivi fino al termine della procedura) le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. ___ il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”. La disposizione si giustifica proprio in relazione alla finalità della normativa di consentire che tramite la procedura di mediazione si realizzi un sistema flessibile di soluzione delle controversie riconoscendo alle parti, quali soggetti che possono valutare in modo esclusivo la loro posizione, la possibilità di soddisfare in modo puntuale i propri interessi.
Quindi, è necessario che le parti partecipino personalmente salvo la presenza di giustificati motivi. Invero, l'art. 8 prevede che se l'assenza della parte è ingiustificata, il giudice può tener conto del comportamento della parte, sia esso attore o convenuto, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., e applicando la sanzione pecuniaria pari all'importo del contributo unificato. Infine, dalla lettura dell'art. 8 cit. si desume che la normativa subordina l'inizio della procedura di mediazione all'assenza di ragioni impeditive che devono essere rappresentate dalle parti.
Quindi, in conclusione, il legislatore ha previsto due regimi differenti: a) nel caso in cui non sia attivata la procedura di mediazione ovvero le parti non partecipino al primo incontro la sanzione della improcedibilità; b) nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri, senza giustificato motivo, la sanzione pecuniaria e la valutazione della condotta ai sensi dell'art. 116 c.p.c. La ratio del diverso regime è giustificata dalla particolare importanza del primo incontro, nel corso del quale il mediatore deve informare le parti in ordine alla funzione della mediazione e al suo svolgimento, e le parti devono rappresentare la possibilità di svolgere la procedura di mediazione. Questa interpretazione è coerente con le finalità, pubblicistiche e privatistiche, perseguite dal legislatore poiché è strumentale alla reale ed effettiva attivazione della mediazione, invero una differente interpretazione risolverebbe la stessa procedura in un mero adempimento burocratico con il semplice deposito della domanda presso l'organismo di mediazione.
2.3.Essendo queste le norme e i principi applicabili, il Tribunale rileva che l'assenza ingiustificata di ___ s.r.l., e per essa di ___ s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, o di un suo procuratore speciale munito di poteri transattivi della lite al primo incontro innanzi al mediatore designato, comporta la sanzione dell'improcedibilità del presente giudizio, e l'irrogazione in suo danno della sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis del d.lgs. n.28/2010, ossia la condanna al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. Le domande riconvenzionali di ___ e ___ sono state formulate in subordine al riconoscimento della fondatezza del credito di ___ quindi, risultano assorbite dalla dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale della stessa ___ 3.Spese processuali Le spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in danno della parte che ha cagionato il motivo di improcedibilità, sulla scorta dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, stante la assenza di rilevante istruttoria e la non particolare complessità della controversia.

P.Q.M.
 
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
  • dichiara improcedibile il giudizio;
  • condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opponente, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, ___ e I.V.A., oltre bollo e C.U. se dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. ___ , dichiaratasi antistataria; 
  • condanna l'opposta al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 518,00.
Aversa, 27.10.2023

Il Giudice Dott. ___
n. 4135/2021 - causa n. 4135/2021 R.G
Giudice/firmatari: Rabuano Arminio Salvatore, Verrone Antimo
 

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Chi è l'autore
Avv. Silvio Zicconi Mediatore Avv. Silvio Zicconi
Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto comme...
continua





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