La mediabilità della lite suggerita dal giudice della causa

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Daniela De Vita

Tribunale di Bologna, ordinanza 18.6.2016

A cura del Mediatore Avv. Daniela De Vita da Milano.
Letto 2330 dal 04/10/2016

Commento:

Il giudice può invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione quando la soluzione amichevole è preferibile rispetto all’alternativa processuale.
Il giudizio sulla mediabilità viene espresso alla luce delle difese approntate dalle parti, alla natura e al valore della causa e dalla sua prevedibile non breve durata, nonché dai costi elevati che le parti affronterebbero per giungere a sentenza.
Lo svolgimento della mediazione per essere effettivo richiede la partecipazione personale delle parti assistite dai difensori al primo incontro informativo di mediazione, in modo da consentire loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione.
La mancata partecipazione è valutata negativamente ex art. 116 cpc

Testo integrale:

TRIBUNALE di BOLOGNA
Seconda sezione civile
 
 
Nella causa civile n.0/ R.G. promossa
Da
M.
Contro
G.
ordinanza
Il giudice,
esaminati gli atti;
analizzate le questioni controverse;
ritenuto che:
- l’opposizione non è fondata su prova scritta (tale neppure è la bolletta c.d. di storno emessa il28 ottobre 2015 e relativa al ricalcolo di consumi già fatturati nel periodo 1 ottobre 2014 – 31 agosto 2015);
- non vi è contestazione sul debito (v. la fattura azionata dall’opposta, emessa “a conguaglio” in relazione al periodo 1 maggio 2010 – 28 febbraio 2014) né contestazione documentata vi era stata dopo il sollecito stragiudiziale – successivo al rigetto del reclamo (doc. 3 prodotto con la comparsa di costituzione – inviato dall’avv. G. (doc 3, allegato al ricordo per decreto ingiuntivo);
- il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo non è competente ad applicare sanzioni amministrative;
Su tale premessa può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto;
- appare ad ogni modo preferibile una soluzione amichevole, tanto più alla luce delle eccezioni e contestazioni, non particolarmente persuasive, sollevate dall’opponente;
- la causa ha infatti ad oggetto diritti disponibili e l’invio in mediazione ex art. 5 comma 2, d.lgs. n.28/2010 ne consente la risoluzione con un accordo amichevole (si intende qui richiamato in linea generale il Protocollo sulla mediazione delegata discusso nell’ambito dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna e sottoscritto il 19 novembre 2015);
- natura della causa e valore della causa, condotta anteriore al processo, posizione assunta sin qui dalle parti e documentazione prodotta, prevedibile non breve durata del processo (in relazione alla possibile istruttoria da svolgersi), entità dei costi processuali attesi (e verosimile non proporzionati alla posta in gioco), rendono opportuno il passaggio della causa in mediazione: poiché nel caso di specie è stato promosso giudizio ex art. 648 c.p.c., l’omessa attivazione della mediazione, con specifico onere a carico dell’opponente (attore in senso processuale), comporterà l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione;
- in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, in sede di liquidazione delle spese del giudizio si provvederà anche sul compenso del difensore per l’assistenza prestata durante la procedura;
- la partecipazione personale delle parti assistite dai difensori al primo incontro informativo di mediazione (in conformità alle previsioni dell’art. 2 del Protocollo 19 novembre 2015) consentirà loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione;
- in mancanza di un accordo, saranno esaminate le istanze di assegnazioni per memorie istruttorie e le altre istanze;
P.Q.M.
- visto l’art. 648 c.p.c.
Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.0/2015;
- invita le parti ad una soluzione amichevole;
Visto l’art.5, co. 2 d.lgs. 28/2010,
Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, da promuoversi avanti all’organismo competente per territorio prescelto dalla parte più diligente, a pena di improcedibilità dell’opposizione e assegna termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione;
Avvisa che la mancata partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo potrà essere valutata ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.c.;
Dispone che, a cura della parte istante la mediazione, copia del presente provvedimento sia depositata presso l’organismo prescelto, unitamente all’istanza di avvio;
Fissa la nuova udienza martedì 20.9.2016 ore 10.30 per verificare l’esito della mediazione;
Invita parte attrice a regolarizzare il deposito cartaceo eseguito in udienza depositando in via telematica prima della prossima udienza il documento prodotto in udienza il 9.6.2016;
Invita parte convenuta a depositare in via telematica oltre al che in cartaceo (copia di cortesia) la documentazione già prodotta in fase monitoria;
Invita le parti ad una soluzione amichevole della causa: in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza; in caso di accordo anteriore all’udienza i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice, oltre che in via informale (email), mediante comunicazione trasmessa in via telematica con congruo anticipo rispetto all’udienza di discussione (per consentire una diversa organizzazione del ruolo).
Si comunichi.
Bologna, 18 luglio 2016
Il Giudice Antonio Costanzo

aa
Chi è l'autore
Avv. Daniela De Vita Mediatore Avv. Daniela De Vita
Avvocato libero professionista iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano, docente di ruolo in Discipline Giuridiche ed Economiche e mediatrice familiare, si occupa in prevalenza di tematiche relative al diritto di famiglia, successioni ereditarie, diritti reali, locazioni, comodato, condominio, infortunistica stradale, responsabilità medica.
Ha partecipato a svariati eventi formativi, master e corsi di aggiornamento relativi alle predette materie di competenza, finalizzati a migliorare il pe...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia