La mediazione anticipa gli effetti della domanda giudiziale con riferimento all'interruzione della prescrizione.

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Avv. Francesca Pieri

Tribunale di Brescia, 11.01.2023, sentenza n. 35, giudice Andrea Tinelli

A cura del Mediatore Avv. Francesca Pieri da Pisa.
Letto 964 dal 30/11/2023

Commento:

La controversia ha ad oggetto la materia successoria: la de cuius (nonna paterna degli attori e madre dei convenuti) aveva ereditato dal marito la somma di 200.000.000, che aveva consegnato ai figli maschi per amministrarla fiduciariamente. Gli attori lamentavano che, in seguito al decesso della stessa, i fiduciari non avessero provveduto a liquidare la somma loro spettante, pari alla quota di 1/3 del patrimonio della nonna (costituito da un dossier titoli e dal saldo attivo di un conto corrente).  Viene instaurato un primo giudizio concluso con una declaratoria di inammissibilità della domanda, sul presupposto che essa fosse fondata su un improprio richiamo all'istituto della collazione. Poi un secondo giudizio a titolo di divisione sia contro il primo convenuto a titolo di coerede e mandatario che contro un secondo coerede per la divisione del patrimonio della madre. È pacifica tra le parti la natura fiduciaria dell’attribuzione patrimoniale pur in assenza di prova scritta dell'intesa, non soggetta a vincoli di forma (cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 31570 del 03/12/2019). Il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, è equiparabile al contratto preliminare -e per il quale l' art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo (Cass. Cass. 2 aprile 2018, n. 9010; Cass. 25 maggio 2017, n. 13216; Cass. 7 aprile 2011, n. 8001).
Nel patrimonio materno rientra infatti il credito, in origine spettante alla de cuius-fiduciante, al ritrasferimento del denaro attribuito al fiduciario. Ed è proprio questo credito che gli attori, nella veste di eredi della nonna, hanno fatto valere. Gli stessi hanno esercitato azione di divisione del patrimonio ereditario, nel quale ritengono sia ricompreso - quale unico bene - tale credito al ritrasferimento. Così ricostruita l'iniziativa degli attori, il giudice verifica se essa sia prescritta, come vorrebbe il convenuto.
Il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 713 comma 1 c.c., secondo il quale i coeredi possono sempre domandare la divisione (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2754 del 07/10/1971). Soggetto a prescrizione decennale è il diritto - che prima spettava alla de cuius e poi è stato trasmesso ai suoi eredi - di ottenere il ritrasferimento delle somme conferite in gestione fiduciaria.
Secondo il convenuto, il dies a quo dovrebbe coincidere con l'apertura della successione e, in assenza di pertinenti atti interruttivi, sarebbe ormai decorso. L'eccezione viene ritenuta infondata. La successione si è aperta in data 4 giugno 2010 e la comunicazione della domanda di mediazione relativa al giudizio, avente efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28/2010, è datata 17 gennaio 2020, con primo incontro fissato al 27 febbraio 2020. Dunque, ancorché la citazione sia stata notificata oltre i dieci anni decorrenti dall'apertura della successione, il giudice ritiene che il diritto azionato dagli attori non sia prescritto, perché la mediazione - che anticipa gli effetti della domanda giudiziale con riferimento all'interruzione della prescrizione - è stata espletata prima della maturazione del termine prescrizionale. La domanda è dunque procedibile °.
 
Si veda anche Tribunale di Milano, Giudice Est. Dott. Savignano - sentenza n. 9599 del 31.12.2021 in https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-istanza-di-mediazione-interrompe-i-termini-di-prescrizione-ed-impedisce-per-una-sola-volta-la-decadenza-dal-diritto-di-agire-1094.aspx
 
https://iusletter.com/dalla-redazione/processo-esecuzione-mediazione/mediazione/la-mediazione-e-un-evento-interruttivo-della-prescrizione/
 
 
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Francesca Pieri Mediatore Avv. Francesca Pieri
Laureata a pieni voti all'Università di Pisa, esercito la professione di avvocato dall'anno 2007 nel campo del diritto civile, con particolare riguardo al settore del danno alla persona, delle successioni, delle obbligazioni e delle società.

Ho deciso di diventare mediatrice civile perché mi piace quando il diritto si muove a braccetto con il buon senso, in un'ottica che valorizzi le relazioni sociali, economiche e giuridiche sussistenti tra le parti.

La giustizia conciliativa che si attu...
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