Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza nella quale parte resistente riteneva che la controversia vertesse in materia di contratti bancari e finanziari e, pertanto, eccepiva l’improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria anteriormente all’instaurazione del giudizio e comunque l’inammissibilità della controversia poiché in corso di causa la controparte aveva attivato cumulativamente la mediazione con altri soggetti diversi, comparendo il loro rappresentanza con delega di tutti, nonostante, a suo avviso, le singole posizioni fossero distinte e diverse.
Parte ricorrente sosteneva, invece, riteneva esclusa la mediazione obbligatoria per la materia di credito al consumo e deduceva la procedibilità della domanda giudiziale anche senza il preventivo espletamento della mediazione, rilevando che in ogni caso era poi stata esperita ed aveva avuto esito negativo.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Parte ricorrente sosteneva, invece, riteneva esclusa la mediazione obbligatoria per la materia di credito al consumo e deduceva la procedibilità della domanda giudiziale anche senza il preventivo espletamento della mediazione, rilevando che in ogni caso era poi stata esperita ed aveva avuto esito negativo.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di contratti bancari e finanziari, soggetti alla mediazione obbligatoria;
- Nella mediazione le parti devono comparire personalmente davanti al mediatore ovvero, in caso di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante;
- Nel caso di specie, sono comparsi il ricorrente, altri soggetti proponenti e un soggetto in loro rappresentanza e in quanto delegato;
- Le parti non addivenivano ad un accordo di mediazione, ma il procedimento veniva regolarmente ed effettivamente attivato;
- La mediazione “cumulativa” è valida non essendovi preclusioni normative ed essendo nel caso di specie giustificata dalla connessione oggettiva tra le varie domande proposte che costituiscono un unico centro di interesse e sono tutte volte ad ottenere la nullità dei finanziamenti.
Per tali ragioni, l’eccezione di improcedibilità è stata superata dalla mediazione svolta nel corso del giudizio. *