Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina c.XX ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31825/2021 promossa da:
attore
e
convenuto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è stato introdotto da V.XXXXXX V.XXXXX nei confronti di D.XXXXXXXXXXX M.XXX s.p.a. al fine di accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario n. xxx, stipulato tra le parti in data 23.11.06, in virtù della natura usuraria della pattuizione degli interessi applicati al rapporto, con conseguente restituzione in favore dell'attore della somma di 37.606,97 e condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di 10.000.
La convenuta costituendosi ha concluso per il rigetto delle domande in quanto infondate.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assegnata in decisione sulle parti quali riportate in epigrafe previa rinuncia ai termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande sono improcedibili per omesso esperimento della procedura di mediazione.
E‘ documentato che all'udienza del 17.2.22 sia stato assegnato all' attore termine per avviare il procedimento di mediazione essendo la causa petendi riferibile alle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, con contestuale differimento alla successiva udienza del 17.5.22.
All'udienza fissata per la verifica dell'esito della procedura di mediazione, rinviata ad istanza delle parti al 18.10.22, il procuratore dell'attore ha comunicato di aver allegato in via telematica il verbale di mediazione espletata con esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta.
Il procuratore di quest'ultima ha, quindi, replicato che la propria assistita non aveva presenziato all'incontro tenutosi davanti all'organismo incaricato della mediazione trattandosi di soggetto territorialmente incompetente, essendo stato individuato nel circondario di Napoli e non di Napoli Nord, quale foro del consumatore, ovvero Milano quale foro designato in contratto.
Sul punto si rileva che il verbale, peraltro allegato dall'attore tardivamente, è comunque riferito ad una mediazione instaurata nei confronti di D.XXXXXXXXXXX s.p.a. - società diversa dalla convenuta D.XXX M.XXX s.p.a. -, è privo di sottoscrizione sia della parte istante che del mediatore ed è stato redatto in data 09.07.18, ossia ben quattro anni prima del Termine assegnato dal giudice.
In ogni caso, ciò che risulta dirimente è l'incompetenza territoriale dell'organismo incaricato della mediazione.
Infatti, la procedura è stata incardinata presso l'organismo di mediazione C.XXXXXX L.X s.p.a. nella sua sede di Napoli, essendo invece competenti secondo i criteri ordinari quelli di Napoli Nord o Milano ai fini del presente giudizio.
Orbene, l'esperimento della procedura di mediazione presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del Giudice competente non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda.
Infatti, l'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2010 prevede che: "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all' art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.".
Nel caso di specie, l'allegazione in giudizio del verbale dell'incontro di mediazione tenutosi nella circoscrizione di Napoli rende il giudizio improcedibile.
Come è noto, il d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, prevede che: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di [...] contratti bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall' avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto [...] L' esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. [.] L' improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d' ufficio dal giudice, non oltre la Prima udienza.".
Come previsto dalla disciplina vigente in materia, all' udienza del 18.10.22 l'improcedibilità è stata eccepita tempestivamente dalla convenuta, trattandosi della prima udienza effettiva dopo i due rinvii concessi ad istanza dell'attore.
Consegue l'improcedibilità del giudizio.
La natura assorbente del preliminare profilo esaminato esime dalla delibazione del merito della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VI civile, in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina così decide:
1. dichiara improcedibili le domande avanzate dall'attore;
2. condanna l'attore V.XXXXXX V.XXXXX a rifondere alla convenuta D.XXXXXXXXXXX M.XXX s.p.a. le spese di lite liquidate in € 6.111, per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e CPA.
Milano, 11/01/2023
Il Giudice dott. Carmela Gallina