La parte che intende trascrivere l’accordo di mediazione relativo all’usucapione senza autentica di firme innanzi al Notaio deve esperire l’azione di accertamento dell’autenticità delle firme.

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Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello

Tribunale di Castrovillari, 16.06.2023, sentenza n. 841, giudice Estensore Alessandro Caronia

A cura del Mediatore Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello da Sassari.
Letto 894 dal 23/03/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni, che era stata preceduta dalla mediazione obbligatoria conclusasi con un accordo accertativo dell'usucapione degli immobili.

Le parti, però, non si erano recate dal notaio per autenticare le firme e, conseguentemente, procedere alla trascrizione dell'atto.

In merito il Tribunale ha statuito quanto segue:
- l'accordo di mediazione è a tutti gli effetti immediatamente dispositivo e produttivo degli effetti reali sottesi;
- l'interesse della parte alla trascrizione non trova tutela nel disposto di cui all'art. 2932;
- l'accordo raggiunto è definitivo e la ripetizione dinanzi al Notaio è necessaria ai soli fini della trascrizione, che può essere soddisfatto con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento della autenticità delle sottoscrizioni ex art. 2657 cc.;
- è interesse della parte attrice ottenere la trascrizione dell'accordo predetto e, pertanto, l’azione va qualificata come volta all'accertamento in via principale della autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura medesima ex art. 2643 n.12 bis e art. 2657 cc.;
- parte attrice ha formulato una domanda di verificazione in via principale che rappresenta un’ipotesi di azione di accertamento positivo di un fatto per il quale occorre l'interesse ad agire, come condizione di ogni azione;
- in ogni caso, non avrebbe potuto essere accolta la domanda proposta in via subordinata di usucapione giudiziale, in assenza di qualsivoglia prova articolata da parte attrice;
- peraltro, la sentenza di accertamento dell'usucapione radica un diritto nuovo in capo all'usucapiente in base al quale i terzi non potranno opporre i propri diritti in base alle regole fissate negli artt. 2644 e 2650 cc, mentre l'accordo conciliativo attribuisce all'usucapione un diritto che potrà far valere nei confronti dei terzi nei limiti dei diritti spettanti all'usucapito e nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni. *
 
 
 
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
 
in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA
 
nella controversia civile iscritta al n.2218 de 2020 rg affari contenziosi, avente ad oggetto diritti reali, possesso e trascrizioni e vertente tra parte attore e parte convenuti
 
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
 
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data ... la parte.. ha convenuto in giudizio i convenuti sopra indicati. La difesa dell'attore ha allegato che: Il.. possiede pacificamente, pubblicamente e da oltre 25 anni l'immobile sito in.... censito...., che risulta intestato all'istante e ai... Al momento della occupazione di detto immobile, da parte dell'attore, il terreno era abbandonato ed incolto, mentre il fabbricato era un rudere; Parte...a sue spese lo ha bonificato, coltivato, ha piantato alberi e ha raccolto i frutti, utilizzandolo e possedendolo dal 1990, senza ricevere mai lamentale o richieste di rilascio.
L'istante ha acquistato il diritto di proprietà dell'immobile per intervenuta usucapione, avendolo posseduto in modo continuato, pubblico, pacifico e senza ricevere lamentele da nessuno; Prima di iniziare il giudizio, con la procedura di mediazione, il cui incontro si è tenuto in data... le parti hanno definito la vertenza, con il riconoscimento in favore del....del diritto di proprietà per intervenuta usucapione del terreno sopra indicato e del relativo fabbricato. Inoltre, si sono impegnati a comparire dinanzi al Notaio per la trascrizione dell'accordo e per la voltura dell'immobile in favore dell'attore. Nonostante i vari inviti verbali, i ... non sono comparsi per le formalità necessarie per la trascrizione e per la voltura dell'immobile in favore dell'attore. Il... è deceduto e gli eredi legittimi sono i convenuti, i quali sono subentrati nei diritti del genitore. L'istante ha diritto ad ottenere la trascrizione e la voltura del verbale di accordo sottoscritto tra le parti in causa in data... o , in via subordinata, il riconoscimento del diritto di proprietà dell'immobile suddetto per intervenuta usucapione.. Tanto premesso parte... ha chiesto a questo Tribunale di:
- accertare e dichiarare che il... è divenuto proprietario dell'immobile oggetto di causa in forza di verbale di accordo del... e, quindi, emettere sentenza di trasferimento dell'immobile che rpoduca gli effetti dell'atto pubblico definitivo non concluso in favore dell'istante; in via subordinata, accertare e dichiarare e che il ... è proprietario esclusivo dell'immobile per intervenuta usucapione; Autorizzare la Conservatoria del R.I. alla trascrizione immobiliare e l'... alla voltura catastale degli immobili in favore del... (....).

2. Nel merito.
La domanda è parzialmente fondata, nei limiti che saranno esplicitati in prosieguo.
2.1. In primo luogo, è opportuno qualificare la domanda, alla luce del petitium e della causa petendi evocati, tenuto conto dell'interesse sotteso della parte attrice.
Orbene, dal verbale depositato in atti risulta che le parti del presente giudizio hanno sottoscritto un accordo di mediazione accertativo dell'usucapione degli immobili oggetto di causa.... Per l'effetto dell'intervento del legislatore non residua alcun dubbio né in ordine alla sua ammissibilità né in ordine alla sua trascrivibilità, quest'ultima espressamente prevista dall'art.2643 n.12 bis cc, alla luce della l.n. 98/2013. Tuttavia, ai sensi dell'art.11 c.3 d.lgs.28/2010, se le parti "concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Di ciò tutte le parti dell'accordo in mediazione erano state rese edotte dallo stesso mediatore, come risulta dal verbale in atti. Tuttavia, nonostante l'impegno a quella che non può che essere definita come una vera e propria ripetizione dell'accordo, le stesse non si sono recate dal Notaio per autenticare le firme e, conseguentemente, procedere alla trascrizione dell'atto.
2.2. Per delimitare il campo di indagine, quindi, occorre precisare che l'accordo concluso in sede di mediazione è a tutti gli effetti immediatamente dispositivo e produttivo degli effetti reali sottesi. Pertanto, concluso il negozio con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio di cui all'art.2932 cc, che concerne l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, laddove, invece, nel caso di specie, l'accordo raggiunto è definitivo e la ripetizione dinanzi al Notaio necessaria ai soli fini della trascrizione potendo, invece, essere soddisfatto con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento della autenticità delle sottoscrizioni ex art.2657 cc.
2.3. Del resto, neppure la domanda può essere interpretata come volta al mero accertamento dell'avvenuto trasferimento immobiliare oggetto del verbale di mediazione. Invero, in tal caso, mancherebbe un interesse giuridicamente rilevante ex art.100 cpc, dal momento che la mera azione di accertamento della proprietà importa l'accertamento del diritto (e dal suo trasferimento), ma presuppone una situazione di incertezza sulla titolarità del diritto. Incertezza che è esclusa dalla stessa parte attrice, ove neppure deduce comportamenti o atti dei convenuti idonei a contestare il diritto e, invece, precisa che l'unico interesse è quello volto a ottenere la trascrizione dell'accordo raggiunto in mediazione.
2.4. Pertanto, essendo l'interesse veicolato dalla parte attrice con la domanda introduttiva solo quello ad ottenere la trascrizione dell'accordo predetto, non resta che qualificare l'azione come volta all'accertamento in via principale della autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura medesima ex art.2643 n.12 bis e art.2657 cc.
Del resto ad essere trascritto non può che essere l'accordo raggiunto in sede di mediazione e il relativo atto sottoscritto delle parti, non già una eventuale sentenza di accertamento dell'avvenuto trasferimento immobiliare (cfr. in motivazione Cass. Civ. n.13924 del 2002).
2.5. Precisati nel senso predetto i termini della questione, vale soggiungere che , dopo la soppressione delle preture... (...), pertanto deve ritenersi che anche il giudizio di verificazione della scrittura privata spetta al giudice monocratico, non essendo stata espressamente ricompresa nella citata norma e a nulla valendo il fatto che non sia stato modificato l'art.222, comma 1 cpc, in quanto ciò è frutto di un coordinamento delle nuove norme con la disciplina originaria.
2.6. L'azione esperita deve inquadrarsi nell'ambito dell'art.216 comma 2 cpc, che consente di proporre l'istanza di verificazione della scrittura privata in via principale se la parte dimostra di averne interesse. Tale norma, nel caso in esame, deve essere coordinata con l'art.2657 cc il quale espressamente condiziona la possibilità di ottenere la trascrizione di una scrittura privata all'esistenza di una sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. L'art.2657 cc, infatti, stabilisce che il titolo può tassativamente essere trascritto qualora si tratti di titolo giudiziario, atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata. Con riguardo alle scritture private, occorre rammentare che anche in caso di mancata autenticazione delle sottoscrizioni, qualora vi sia accertamento giudiziale, la scrittura privata può essere autenticata. Ai sensi dell'art.216 comma 2 cpc, l'istanza di verificazione della scrittura o della sottoscrizione può anche essere proposta in via principale con citazione quando la parte dimostra di avervi interesse. La domanda di verificazione in via principale rappresenta, dunque, una ipotesi di azione di accertamento positivo di un fatto per il quale occorre l'interesse ad agire, come condizione di ogni azione. Esso dovrà consistere nella possibilità di servirsi della scrittura come prova in altri giudizi o come titolo per la trascrizione o iscrizione in registri immobiliari, che prevedono il procedimento di verificazione come forma di autenticazione giudiziale della scrittura privata. In giurisprudenza, ad esempio, è stato ritenuto l'interesse a proporre della istanza da parte di chi abbia acquistato un immobile con scrittura privata non autenticata e desideri un titolo valido ed idoneo per la trascrizione; tale interesse sussiste anche se l'altro contraente non contesti la sua sottoscrizione. (cfr. Cassa. Civ. sentenza n.5424 del 1981 e sentenza n. 143 del 1985).
Nel caso in esame l'istante ha dimostrato l'interesse ad accertare l'autenticità della sottoscrizione della scrittura (accordo accertativo dell'usucapione in sede di mediazione) stipulata dal ...e dalle parti convenute in data... avente ad oggetto l'accertamento dell'usucapione in suo favore degli immobili siti..., in atti al fine di ottenere l'indicato accertamento di autenticità per procedere alla trascrizione dell'atto, anche al fine di apporlo ai terzi. Del resto, dal momento che le sottoscrizioni apposte alla scrittura non risultano autenticate e che ex art.11 comma 3 d.lgs.28/2010 è necessaria l'autenticazione ad opera di un soggetto diverso dal mediatore anche ove l'accordo sia raggiunto in sede di mediazione, l'attore ha indubbiamente interesse a chiedere l'accertamento giudiziale della loro autenticità (cfr. Cass. civ. n. 2033 del 1996). Le parti convenute non hanno intese costituirsi e sono state dichiarate contumaci; essere non hanno, dunque, disconosciuto la indicata scrittura e la relativa sottoscrizione che, quindi, deve considerarsi come legalmente riconosciuta (art. ex art.215 cpc). Nella qualità di eredi di... non hanno, poi, dichiarato di non conoscere la scrittura firmata anche dal proprio dante causa. Infatti, l'art.215, 1 comma n. 1 cpc, ponendo, in deroga ai principi generali, uno specifico onere di contestazione considera come riconosciuta la scrittura privata prodotta contro la parte che sia rimasta contumace e nei confronti degli eredi della parte disponente (cfr. Trib. Salerno ...). Va dunque dichiarata l'autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura del... dai convenuti, anche nella qualità di eredi, essendo implicitamente riconosciuta l'autenticità della propria sottoscrizione da parte del....attraverso la produzione in giudizio della stessa. Per l'effetto va dichiarato che l'indicata scrittura (accordo accertativo in sede di mediazione) prevede l'usucapione sugli immobili in essa indicati in favore di....
2.7. A meri fini di completezza della decisione, vale sottolineare che neppure avrebbe potuto essere accolta la domanda, proposta in via subordinata, di usucapione giudiziale, in assenza di qualsivoglia prova articolata da parte attrice. Mutano, infatti, gli effetti del titolo in virtù del quale la parte attrice avrebbe acquisito la proprietà. E' opinione del Tribunale quella per cui sussiste una netta distinzione, quanto agli effetti, tra la sentenza di accertamento dell'usucapione (la cui trascrizione è disciplinata dall'art.2651 cc) e l'accordo conciliativo accertativo dell'usucapione (la cui trascrizione è, invece, disciplinata dall'art.2643 n. 12 bis cc). Infatti gli effetti della trascrizione dell'art.2643 n.12 bis cc sono disciplinati dagli artt. 2644 e dall'art.2650 cc, i quali regolano la soluzione di conflitti tra più aventi causa del medesimo soggetto e radicano il principio della continuità delle trascrizioni, che sorregge il sistema della pubblicità per ciò che attiene agli acquisti derivativo - traslativi. Di contro, la trascrizione della sentenza di usucapione è disciplinata dagli art. 2651 cc e ha valore di pubblicità notizia, non essendo soggetta ai principi di cui alle norme richiamate. Lo spunto evocato, nei limiti del giudizio in esame, consente di cogliere appieno le differenze - sostanziali e rispetto ai terzi prodotti dalla trascrizione di un accordo accertativo dell'usucapione e la trascrizione di una sentenza di usucapione. L'accordo conciliativo, quindi per una precisa scelta legislativa è vicenda che riguarda le sole parti che intervengono all'accordo ed è, pertanto, inopponibile ai terzi che vantano titoli trascritti o iscritti che possano essere pregiudicati dall'accordo stesso. Per l'effetto, a differenza della sentenza di accertamento dell'usucapione - che radica un diritto nuovo in capo all'usucapiente in base al quale i terzi non potranno opporre i propri diritti in base alle regole fissate negli artt. 2644 e 2650 cc, l'accordo conciliativo attribuirà all'usucapione un diritto che potrà far valere nei confronti dei terzi nei limiti dei diritti spettanti all'usucapito e nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni. In sostanza, in assenza di un accertamento giudiziario, gli effetti prodotti da un accordo rimesso alla libera autonomia privata non potranno in alcun modo danneggiare soggetto che vantino legittimi titoli trascritti rimasti estranei all'accordo.. Del resto, l'accordo conciliativo aaccertativo dell'usucapione, per la sua collocazione all'interno dell'art.2643 cc, non sarà ititolo idoneo a dar vita ad una nuova catena di legittimi titoli di proprietà da far valere erga omnes, ma sarà titolo con gli effetti di cui all'art.2644 e 2650cc che , per volontà del legislatore, dovrà collocarsi - per produrre effetti nei confronti dei terzi - all'interno di una catena di legittimi titoli, che troverà la sua origine in un diverso titolo di acquisto originario.
2.8. In merito alla domanda di parte attrice di ordinare al conservatore di porre in essere la trascrizione dell'emananda sentenza a ben vedere il Codice Civile non conferisce al giudice il potere di emanare un ordine di questo tipo al conservatore, potendo costituire semmai la trascrizione della sentenza un dovere del conservatore e dovendo la relativa formalità essere eseguita anche senza un ordine del giudice (c. sul punto Cass. Civ. 16853 del 2005 nonché cass. civile n.10434 del1996, secondo cui l'ordine in questione non sembra consentito sia in virtù dei principi stabiliti dall'art.4 del contenzioso amministrativo, sia perché è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessità di un provvedimento ad hoc).
3. Il regime delle spese. (...)
 
P.Q.M.
IL Tribunale di Castrovillari - sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dei convenuti;
- accoglie la domanda proposta da... nei limiti di cui in parte motiva;
- accerta e dichiara per le causali di cui in motivazione, l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura del.... (accordo accertativo di usucapione in mediazione) delle parti convenute anche nella qualità di eredi, generalizzate come in atti e prodotta nel fascicolo di parte attrice;
- per l'effetto dichiara che l'indicata scrittura prevede l'usucapione sugli immobili in essa indicati e meglio specificati in atti in favore di...

Così è deciso in Castrovillari, 16.06.2023

Il Giudice
 

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Chi è l'autore
Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello Mediatore Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello
Esercito da diversi anni la professione di Avvocato che svolgo quotidianamente con grande passione e dedizione nella convinzione che l’Avvocatura, a fianco della Magistratura, abbia l’importante compito di garantire una corretta amministrazione della giustizia .
Nell’ esercizio della mia professione, occupandomi principalmente di diritto di famiglia e di diritto minorile civile e penale, ritengo che il tentativo di mediazione tra gli interessi delle parti al fine di raggiungere un accordo sodd...
continua





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Il #1 per gli Avvocati
Salvatore Francesco Antonio Bava da Bra (CN): Mediazione conclusasi positivamente, anche, grazie al Suo intervento. (11/11/2024)
Salvatore Francesco Antonio Bava da Bra (CN): Mediazione conclusasi positivamente, anche, grazie al Suo intervento. (11/11/2024)







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