Commento:
Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria nella quale il Giudice ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e invitato le parti ad incardinare la procedura di mediazione.
L’Istituto di Credito non dava corso alla mediazione che aveva attivato, non partecipando all’incontro, e la società opponente eccepiva l’improcedibilità del ricorso monitorio.
In merito il Tribunale di Velletri ha respinto il vizio di improcedibilità, rilevando quanto segue:
- le controversie in materia bancaria sono soggette al procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis del DLgs 28/2010;
- secondo la giurisprudenza di merito nella mediazione cd. obbligatoria è richiesta la partecipazione personale della parte coinvolta nel contenzioso o, in alternativa, di un suo rappresentante munito di speciale procura per parteciparvi;
- secondo la Cassazione è essenziale la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, salva la facoltà di delega a favore di un terzo, incluso lo stesso difensore di fiducia al quale, però, la parte deve conferire tale potere “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”;
- pertanto, l'incontro di mediazione nel quale partecipa il difensore di una delle parti in forza della rituale procura alle liti che il cliente gli ha rilasciato equivale a mancata partecipazione;
- circa le conseguenze della mancata e partecipazione, la giurisprudenza di merito si è divisa tra chi propende per l'improcedibilità della domanda e chi, invece, la ritiene comunque procedibile;
- la Suprema Corte, con sentenza n. 8473/2019, ha rilevato che la condizione di procedibilità è assolta con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale può essere liberamente manifestato il parere negativo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione; pertanto, la partecipazione all'incontro di mediazione del difensore della parte privo di una procura avente ad oggetto specifico la partecipazione alla mediazione con i poteri di disporre del diritto sostanziale equivarrebbe all'ipotesi di mancata partecipazione. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la presenza delle parti personalmente o con propri delegati deve avvenire all'incontro preliminare (prima fase), mentre la mancata partecipazione all'avvio della mediazione (seconda fase) non influisce sulla procedibilità della domanda giudiziale, ma può essere valutato dal Giudice quale argomento di prova nel successivo giudizio;
- pertanto, devono essere distinte le due fasi del procedimento di mediazione poiché la tesi dell’improcedibilità dell’azione a seguito della mancata partecipazione alla fase di avvio è incompatibile con il dettato dell'art. 8, comma 4 bis D.Lgs 28/2010; per altro verso, il mero avvio della mediazione ai fini della procedibilità dell’azione svuoterebbe di significato la procedura conciliativa;
- l'incontro personale delle parti è il pilastro portante della struttura della mediazione;
- nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi vengano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, in veste di attore in senso sostanziale; pertanto, ove non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità seguirà la revoca del decreto ingiuntivo e il creditore opposto dovrà avviare il procedimento ex novo (S.U. Cass. n. 19596 del 18.09.2020);
- nel caso di specie, l’Istituto di Credito aveva conferito procura notarile alle liti al legale, conferendogli sia i poteri connessi al giudizio, che quelli finalizzati relativi alla rappresentanza e alla tutela nei procedimenti avanti agli organismi di conciliazione e/o mediazione, con facoltà di conciliazione e con tutti i poteri previsti dalla normativa di settore.
Per tale ragione, il Tribunale ha ritenuto l'eccezione infondata. *
L’Istituto di Credito non dava corso alla mediazione che aveva attivato, non partecipando all’incontro, e la società opponente eccepiva l’improcedibilità del ricorso monitorio.
In merito il Tribunale di Velletri ha respinto il vizio di improcedibilità, rilevando quanto segue:
- le controversie in materia bancaria sono soggette al procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis del DLgs 28/2010;
- secondo la giurisprudenza di merito nella mediazione cd. obbligatoria è richiesta la partecipazione personale della parte coinvolta nel contenzioso o, in alternativa, di un suo rappresentante munito di speciale procura per parteciparvi;
- secondo la Cassazione è essenziale la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, salva la facoltà di delega a favore di un terzo, incluso lo stesso difensore di fiducia al quale, però, la parte deve conferire tale potere “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”;
- pertanto, l'incontro di mediazione nel quale partecipa il difensore di una delle parti in forza della rituale procura alle liti che il cliente gli ha rilasciato equivale a mancata partecipazione;
- circa le conseguenze della mancata e partecipazione, la giurisprudenza di merito si è divisa tra chi propende per l'improcedibilità della domanda e chi, invece, la ritiene comunque procedibile;
- la Suprema Corte, con sentenza n. 8473/2019, ha rilevato che la condizione di procedibilità è assolta con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale può essere liberamente manifestato il parere negativo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione; pertanto, la partecipazione all'incontro di mediazione del difensore della parte privo di una procura avente ad oggetto specifico la partecipazione alla mediazione con i poteri di disporre del diritto sostanziale equivarrebbe all'ipotesi di mancata partecipazione. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la presenza delle parti personalmente o con propri delegati deve avvenire all'incontro preliminare (prima fase), mentre la mancata partecipazione all'avvio della mediazione (seconda fase) non influisce sulla procedibilità della domanda giudiziale, ma può essere valutato dal Giudice quale argomento di prova nel successivo giudizio;
- pertanto, devono essere distinte le due fasi del procedimento di mediazione poiché la tesi dell’improcedibilità dell’azione a seguito della mancata partecipazione alla fase di avvio è incompatibile con il dettato dell'art. 8, comma 4 bis D.Lgs 28/2010; per altro verso, il mero avvio della mediazione ai fini della procedibilità dell’azione svuoterebbe di significato la procedura conciliativa;
- l'incontro personale delle parti è il pilastro portante della struttura della mediazione;
- nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi vengano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, in veste di attore in senso sostanziale; pertanto, ove non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità seguirà la revoca del decreto ingiuntivo e il creditore opposto dovrà avviare il procedimento ex novo (S.U. Cass. n. 19596 del 18.09.2020);
- nel caso di specie, l’Istituto di Credito aveva conferito procura notarile alle liti al legale, conferendogli sia i poteri connessi al giudizio, che quelli finalizzati relativi alla rappresentanza e alla tutela nei procedimenti avanti agli organismi di conciliazione e/o mediazione, con facoltà di conciliazione e con tutti i poteri previsti dalla normativa di settore.
Per tale ragione, il Tribunale ha ritenuto l'eccezione infondata. *