Commento:
Con atto di citazione, A T proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Sondrio gli aveva intimato di pagare, nella sua qualità di fideiussore di T s.r.l. una certa somma di denaro. L’opponente eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito in monitorio, disconosceva la sottoscrizione apposta sui contratti prodotti nella fase monitoria, contestava la prova scritta posta a sostegno del credito azionato, adducendo interessi ultralegali nonché la prescrizione del credito posto a fondamento dell’ingiunzione per mancata costituzione in mora né del debitore né dei garanti.
Il Tribunale di Sondrio, esperita consulenza contabile e grafologica, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, dopo aver disatteso le eccezioni sollevate dall’opponente, lo condannava al pagamento di una minor somma.
Avverso la sentenza di prime cure, promuoveva appello A T che veniva rigettato dalla Corte d’appello di Milano, la quale confermava la sentenza impugnata, con condanna dell’appellante alle spese del grado di giudizio. Avverso tale sentenza della Corte d’appello, A T proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, con istanza di rimessione alle Sezioni Unite. Il primo avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 1 bis del d. lgs. n. 28/2010 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per non aver la Corte territoriale dichiarato improcedibile la domanda di pagamento svolta a mezzo di procedimento monitorio da C V, stante che l’istituto bancario aveva volontariamente omesso di svolgere la mediazione obbligatoria.
Il primo motivo viene ritenuto infondato. Nelle cause instaurate per via monitoria soggette a mediazione obbligatoria, seppur l’onere formalmente grava sul ricorrente/opposto (se non adempie si verificano improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo secondo S.U. 18 settembre 2020 n. 19596), la Corte di cassazione constata che, nel caso concreto, la procedura era stata attivata, pur non dalla banca, così comunque da integrare lo scopo deflattivo insito nella norma; e la mancata partecipazione della banca alla procedura di mediazione è stata pertanto correttamente ritenuta dal giudice d'appello «irrilevante», pur sulla base di ragioni diverse.
Vengono dichiarati inammissibili anche gli altri due motivi di ricorso e il ricorso rigettato a spese vengono compensate stante l’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto di lite e condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°