Testo integrale:
RG.100653-12
TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Riservato all'esito di quanto segue la decisione sulla ammissione di ulteriori mezzi
istruttori.
Si ritiene quindi che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti
già emessi dal giudice ed all'esito di quelli che potrebbe assumere in prosieguo, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte.
Trattandosi, specialmente quanto alla convenuta Roma Capitale, di amministrazione pubblica (ma analogo discorso vale per l’ACEA società per azioni ma di fatto ente controllato dal Comune di Roma e di rilevanza pubblica) si rammenta che, laddove ciò dovesse essere utile per pervenire ad un accordo conciliativo, non vi sono ostacoli a che i rispettivi funzionari delegati possano gestire la procedura di mediazione e, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, concludere un accordo.
Ricorrendone i presupposti, anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l'attuazione
dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" circolare DFP 33633 10/08/2012 n. 9/2012 per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Vale altresì sottolineare che l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica (e dell’Acea) potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo sulla proposta del giudice e/o dell'invio in mediazione comparativamente valutato rispetto al contenuto della sentenza.
Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti (Corte dei Conti).
Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.
In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Benchè la legge non preveda che la proposta formulata dal giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.
Alle parti si assegna termine fino alla data del 30.10.2015 per il raggiungimento di un
accordo amichevole sulla base di tale proposta.
Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decreto; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Si sottolinea ulteriormente che la proposta del giudice è permeata in questa fase da un contenuto di equità.
Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 (1) e 96 III° cpc (2).
P.Q.M.
• INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data del 30.10.2015;
• DISPONE che le parti, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, procedano alla mediazione della controversia;
• INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° co.decr.lgsl.28/2010;
• INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
• FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato supra per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti
congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;
• RINVIA all’udienza del 31.3.2016 h.9,30 per quanto di ragione.
Roma lì 22.6.2015
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi
PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL’ART.185 BIS CPC
Il Giudice,
esaminata la relazione dei CTU e lette le note dei CTP;
considerato che la prova del caso fortuito è incombente rigoroso e di non facile raggiungimento, di cui è onerato il debitore;
considerato che la fattispecie presenta oltre ad aspetti giuridici strettamente connessi agli eventi, implicazioni che ne esulano in tutto o in parte ma che pur tuttavia è difficile trascurare (come l’origine abusiva degli insediamenti, in particolare quello dell’attrice è ancora carente di concessione in sanatoria; il pesante carico di attività di urbanizzazioni di cui la collettività e per essa il Comune di Roma si è dovuto fare carico; lo smaltimento delle acque chiare avviene in modo surrettizio e disordinato per i ritardi di Roma Capitale nell’apprestare opere sicuramente di notevole portata e costi, idonee al fine di gestire le acque chiare in modo diversificato da quelle reflue degli insediamenti, etcc.)
letti gli atti del procedimento,
ritenutolo opportuno,
P R O P O N E
il pagamento a favore di (…) ed a carico di spa (…) e di (…), ciascun ente per la metà, della complessiva somma di €.40.000,00 oltre alla somma di €.6.000,00 più accessori per compensi nonché delle spese di consulenza tecnica di ufficio.
Il Giudice
dott.Massimo Moriconi
(1) Art.91 co.1° seconda parte cpc : se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.
(2) Art.96 III° cpc: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.