Commento:
Con l’ordinanza di cui all’art. 185 bis c.p.c., il giudice formula una proposta impegnandosi con formidabile energia a far emergere quanto di più genuino, essenziale e serio vi è nelle opposte posizioni delle parti. L’impegno profuso e sintetizzato nella proposta, richiede che le parti rispettino e considerino con altrettanta serietà e attenzione il suo contenuto. Se è vero che non può ontologicamente affermarsi a carico di alcuna delle parti l’obbligo cogente di accogliere la proposta del giudice, ciò non significa che sia consentito alle parti di non prenderla in considerazione. Ne consegue che al giudice è assegnata una attività che impegna non poco la sua sensibilità nell’ottica di assolvere un importante compito deflattivo e di A.D.R., impedendo che ogni controversia debba necessariamente concludersi con una sentenza, mentre alle parti è richiesta una condotta improntata alla lealtà processuale, ragion per cui non può di contro ammettersi che esse possano assumere senza conseguenze, un atteggiamento anodino, di totale disinteresse, deresponsabilizzato, solo ostinatamente ed immotivatamente diretto a coltivare la permanenza e protrazione della controversia senza valutare la proposta.
Mediatore Avv. Loredana Pinna
Iscritta all'albo degli avvocati di Grosseto dal 2004. Esercita l'attività professionale in materia Penale e in materia Civile con particolare interesse al Diritto di Famiglia e dei minori, locazioni, recupero crediti, colpa medica, responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, risarcimento danni da sinistro stradale, successioni. Per anni ha collaborato in qualità di legale per la tutela dei consumatori. A tutt'oggi collabora con associazioni no profit a tutela della famiglia e dei minori...
continua