Commento:
Il Tribunale di Livorno si esprime in merito all’addebito del costo delle spese di mediazione in seguito al fallito tentativo di conciliazione.
In questa vicenda processuale, un condominio, parte attrice, conveniva in giudizio il precedente amministratore chiedendo
In questa vicenda processuale, un condominio, parte attrice, conveniva in giudizio il precedente amministratore chiedendo
- l’accertamento della sua mala gestio
- il conseguente risarcimento del danno patrimoniale
- la refusione dele spese processuali e di quelle sostenute per la procedura di mediazione preliminarmente instaurata, ma conclusasi senza accordo
L’amministratore convenuto si costituiva nei termini, chiedendo la chiamata in causa dell’assicurazione in manleva.
Integrato il contraddittorio, il giudizio procedeva con la fase istruttoria e terminava con l’accoglimento, nel merito, della domanda attorea e con la condanna dell’amministratore al pagamento del danno procurato alle casse del condominio per sua gravissima negligenza e imperizia. Si accertava inoltre la non copertura assicurativa, non essendo operativa la polizza per il caso di specie.
Il Giudice Alberto Cecconi condannava quindi il convenuto soccombente a rifondere le spese di lite di parte attrice e del terzo chiamato.
Decisione a parte invece veniva motivata in relazione alle spese di mediazione.
In sede di conclusioni, il condominio attore aveva infatti chiesto la refusione delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
Il Tribunale rigettava però la domanda in quanto l’attore non ne aveva adeguatamente provato l’esborso.
Il condominio si era infatti limitato a produrre il verbale negativo, chiedendo, nella nota spesa allegata alla comparsa conclusionale di replica, la refusione dell’importo di 500 € sostenuta a titolo di compensi di mediazione.
Il giudice relatore riportava il filone giurisprudenziale pressochè unanime che assimila le spese di mediazione a quelle del processo, citando anche quanto riportato nell’art. 13 del D. Lgs. n. 28/2010 rubricato “spese processuali” nella parte in cui si chiarisce che “le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’art. 8, comma 4”.
Essendo tali spese assimilate alle spese del processo dovrebbero seguire il principio della soccombenza e dunque, nel caso di specie, sarebbero dovute venire poste a carico del convenuto, ma la mancata allegazione da parte attrice del relativo esborso ne ha di fatto comportato la mancata refusione.
È bene quindi ricordarsi di conservare la prova dell’avvenuto pagamento delle spese di mediazione e di produrla in giudizio se si vuole esser certi di ottenerne debita refusione in caso di vittoria.^
Integrato il contraddittorio, il giudizio procedeva con la fase istruttoria e terminava con l’accoglimento, nel merito, della domanda attorea e con la condanna dell’amministratore al pagamento del danno procurato alle casse del condominio per sua gravissima negligenza e imperizia. Si accertava inoltre la non copertura assicurativa, non essendo operativa la polizza per il caso di specie.
Il Giudice Alberto Cecconi condannava quindi il convenuto soccombente a rifondere le spese di lite di parte attrice e del terzo chiamato.
Decisione a parte invece veniva motivata in relazione alle spese di mediazione.
In sede di conclusioni, il condominio attore aveva infatti chiesto la refusione delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
Il Tribunale rigettava però la domanda in quanto l’attore non ne aveva adeguatamente provato l’esborso.
Il condominio si era infatti limitato a produrre il verbale negativo, chiedendo, nella nota spesa allegata alla comparsa conclusionale di replica, la refusione dell’importo di 500 € sostenuta a titolo di compensi di mediazione.
Il giudice relatore riportava il filone giurisprudenziale pressochè unanime che assimila le spese di mediazione a quelle del processo, citando anche quanto riportato nell’art. 13 del D. Lgs. n. 28/2010 rubricato “spese processuali” nella parte in cui si chiarisce che “le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’art. 8, comma 4”.
Essendo tali spese assimilate alle spese del processo dovrebbero seguire il principio della soccombenza e dunque, nel caso di specie, sarebbero dovute venire poste a carico del convenuto, ma la mancata allegazione da parte attrice del relativo esborso ne ha di fatto comportato la mancata refusione.
È bene quindi ricordarsi di conservare la prova dell’avvenuto pagamento delle spese di mediazione e di produrla in giudizio se si vuole esser certi di ottenerne debita refusione in caso di vittoria.^