Mancata partecipazione e pagamento di una somma corrispondente al valore del contributo unificato

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Margherita Mari

Tribunale di Bergamo, sentenza del 23/05/2017

A cura del Mediatore Avv. Margherita Mari da Prato.
Letto 1770 dal 07/05/2018

Commento:
La mancata partecipazione al procedimento di mediazione non può essere giustificata dall’invio di una semplice comunicazione scritta con la quale si fa presente la non volontà di partecipare all’incontro.
A fronte della mancata presentazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo è opportuno irrogare all'assente una sanzione a carattere pecuniario.
Questa consiste nel pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
 
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa civile di I grado, iscritta al n 10476/2014 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/4/2017, con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da
 
E.B. SRL, C.F. (...), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. to CUCCHI DEVIS STEFANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA M. O., 1 24121 B., giusta procura a margine dell'atto di citazione,
 
ATTRICE,
 
nei confronti di
 
U.A. S.P.A., C.F. (...), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. to CUGNO GARRANO VINCENZO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in P. C. L. 1 24121 B., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
 
CONVENUTA,
 
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 9/3/2014, E.B. SRL promuoveva il presente giudizio nei confronti di U.A. S.P.A., chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennizzo assicurativo di Euro 34.656,00, oltre accessori, nonché al risarcimento dei danni da inadempimento, infine concludendo come riportato in epigrafe.
 
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente, si costituiva nel presente giudizio U.A. S.P.A., che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva accertarsi l'inosservanza dell'obbligo di avviso da parte dell'attrice, e anzitutto il rigetto delle domande di quest'ultima, infine concludendo come riportato in epigrafe.
 
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. , veniva espletata prova per testi e per interrogatorio formale. Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva della dott.ssa Cavalieri a decorrere dal 21.11.2015), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11/4/2017.
 
Le domande dell'attrice sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziale accoglimento della speculare domanda riconvenzionale di accertamento avanzata in via principale dalla convenuta.
 
Premesso che, secondo la Suprema Corte e diversamente da quanto indicato dall'attrice a pag. 5-6 della comparsa conclusionale, "affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 primo comma cod. civ. (perdita del diritto all'indennità), non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno allo assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo" (Sez. 3, Sentenza n. 5435 del 11/03/2005, Rv. 581355), nel caso specifico sono provate la consapevolezza di detto obbligo e l'inosservanza volontaria dello stesso da parte dell'attrice.
 
Quanto alla consapevolezza di detto obbligo e prima ancora del richiamo del principio ignorantia legis non excusat a proposito dell'art. 1913 c.c. , la corrispondente prova emerge dalla pacifica conclusione del contratto di assicurazione tra le parti e dalla previsione dell'obbligo di avviso ex art. 20 del doc. 7 della convenuta.
 
Quanto alla volontaria inosservanza dell'obbligo di avviso, emergono la coscienza e volontà di detta condotta omissiva
 
a) a proposito dell'avviso all'assicurazione dell'avvenuto sinistro al lavoratore W.P.. Ed infatti, a fronte del sinistro avvenuto il 28/11/2010, emerge che la prima comunicazione dell'avvenimento all'assicurazione è stata nell'anno 2012. In tal senso depongono
 
- il doc. 2 della convenuta,
 
- le testimonianze chiare, precise e concordanti di R. e D.P.;
 
b) a proposito dell'avviso di notifica del ricorso giudiziale da parte del lavoratore W.P.. Ed infatti, a fronte della data dell'aprile 2012 di deposito di detto atto introduttivo (doc. 4 dell'attrice), non emerge prova di un'informazione dello stesso diretta all'assicurazione se non alla tardiva data del 19/11/2013 di comunicazione della ricezione del precetto e segnatamente successiva alla sentenza del Tribunale (risposta al capitolo 5 del teste D.P. e doc. 7 dell'attrice) . Depongono in tal senso non solo i documenti indicati ma anche le testimonianze chiare, precise e concordanti di R. e D.P. che negano di aver ricevuto in consegna il ricorso de quo. Tali testimonianze sono maggiormente precise rispetto alla e non smentite dalla testimonianza di F.B. che, da un lato, non ha saputo precisare la data in cui avvisò telefonicamente la compagnia assicuratrice della ricezione della prima lettera del difensore di W.P. ed inerente al risarcimento dei danni chiesto da detto lavoratore (risposta al capitolo 1 dell'attrice), e, dall'altro, non ha pienamente dimostrato la tempestiva consegna del ricorso ricevuto all'assicurazione, potendo solo dichiarare di aver affidato alla "sig.ra Z." detto incombente (risposta al capitolo 5 dell'attrice) sulla cui puntuale osservanza nulla è stato provato;
 
c) a proposito della trasmissione all'assicurazione della documentazione necessaria ed attinente al sinistro. Ed infatti, è emersa l'espressa volontà dell'attrice di non consegnare detta documentazione agli incaricati della compagnia assicurativa, deponendo in tal senso le testimonianze chiare, precise e concordanti di F.Z. e G.L.M.; a ciò si aggiunge l'espressa raccomandazione dell'attrice di non contattare il danneggiato (risposta al capitolo 3 della convenuta da parte del teste F.Z. e da parte del teste G.L.M.). Non inficia dette testimonianze quanto osservato dalla teste F.B.: ed invero, appare scarsamente attendibile la versione di questa secondo la quale, da un lato, il perito chiese "se era possibile contattare P." e, dall'altro e contraddittoriamente, non chiese "i contatti" del lavoratore danneggiato.
 
Orbene, le condotte omissive suesposte sub a) , b) e c) concretano sia la dolosa inosservanza dell'obbligo di avviso, sia la dolosa inosservanza dell'obbligo di salvataggio (sul punto, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14992 del 21/07/2016, Rv. 641273 - 01) ex art. 1915, primo comma, c.c. , con consequenziale perdita del diritto all'indennità in capo all'attrice.
 
In senso opposto non rileva l'eccepita vessatorietà delle clausole del contratto di assicurazione laddove prevedono il ridotto termine di tre giorni per detto avviso (pag. 3 della memoria n. 1) dell'attrice ed art. 20 del doc. 7 della convenuta) : da un lato, detta previsione è corrispondente a quella di cui all'art. 1913 c.c. , dall'altro, l'attrice, in quanto società, non può essere sussunta alla qualità di consumatore.
 
In senso opposto alle conclusioni suesposte nemmeno può essere osservato che il rispetto del termine delle 72 ore non avrebbe mutato l'esito della vicenda (pag. 3 della memoria n. 1) dell'attrice) : a tacer d'altro, occorre rilevare che l'attrice non ha posto in essere un leggero ritardo, ma ha pretermesso del tutto alcune informazioni alla convenuta, tra cui - ma non solo - la pendenza del giudizio instaurato dal lavoratore, così ostacolando ogni attività utile della compagnia assicuratrice una volta maturate le preclusioni assertive ed istruttorie e giunti alla condanna al risarcimento da parte del Tribunale.
 
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice e vanno poste a carico della stessa; esse si liquidano in favore della convenuta, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55 del 2014 entrate in vigore il 3.4.2014, l'importo delle domande, e la nota spese depositata, in Euro 7.254,00 per compensi (fase di studio Euro 1.620,00, fase introduttiva Euro 1.147,00, fase istruttoria Euro 1.720,00, fase decisoria Euro 2.767,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% .
 
A fronte della mancata presentazione della società convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come attestato dal verbale prodotto dall'attrice, si condanna parte convenuta al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato. A tal proposito deve essere osservato che l'invio unilaterale di una comunicazione scritta indicante l'assenza non può surrogare da sé sola la presentazione effettiva al procedimento di mediazione.
 
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
 
1) Rigetta le domande di accertamento e condanna avanzate da E.B. SRL;
 
2) Accerta e dichiara l'inadempimento doloso di E.B. SRL all'obbligo contrattuale di cui all'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione e dell'art. 1913 c.c. , e, per l'effetto, dichiara che E.B. SRL ha perduto il diritto all'indennità;
 
3) Condanna E.B. SRL al pagamento, in favore di U.A. S.P.A., delle spese processuali, liquidate in Euro 7.254,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% .
 
4) Visto l'art. 8, comma 4bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010 , condanna U.A. S.P.A. al pagamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
 
Così deciso in Bergamo, il 23 maggio 2017.
 
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2017.

aa
Chi è l'autore
Avv. Margherita Mari Mediatore Avv. Margherita Mari
MARI MARGHERITA

Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Prato dal 1997

In Studio Associato con padre, avv. Mariano Mari e fratello Avv. Gaetano Mari

Consulente legale UPPI (Unione Piccole Proprietari Immobiliari)

Corso di Diritto di Famiglia – Roma – Cassa Forense periodo 2003/ 2004

Iscritta a Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia sez. Prato

Mediatore civile dal 2011 iscritto all’OCF presso il Tribunale di Prato
Iscritta a AIADC -Pratica Collaborativa dal 2016 -Corso ba...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia