Nella mediazione civile le parti devono partecipare personalmente.

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Avv. Paola  Dessi

Tribunale Civile di Roma, ordinanza del 30.06.2014

A cura del Mediatore Avv. Paola Dessi da Sassari.
Letto 3246 dal 05/07/2014

Commento:
Continua ad essere condiviso il recente orientamento del tribunale fiorentino secondo cui la mancata effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione può essere valutata negativamente sia ai fini della procedibilità della domanda sia nel merito del giudizio. Una interpretazione normativa che mira a superare quella convinzione diffusa tra molti operatori del diritto secondo cui la mediazione rappresenterebbe un mero intralcio burocratico alla giustizia.

Testo integrale:

Anche il Tribunale di Roma sposa l’orientamento della giurisprudenza di merito fiorentina che in una recente sentenza ha stabilito l’esigenza di un cambio di rotta (negativo) sulla valutazione della condotta della parte che non partecipa alla mediazione.
Nel caso in esame vertente su un sinistro stradale, il giudice romano aveva inviato le parti alla mediazione, come da prassi del tribunale, attraverso una doppia fase, la prima fondata su una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c e la seconda, all’esito negativo della prima, sull’invito delle parti ad intraprendere la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010.
La novità dell’ordinanza in esame risiede nell’innovativo avviso che il giudice rivolge alle parti al fine di rendere effettivo lo svolgimento della mediazione.
Secondo il giudice, infatti, alla luce dell’orientamento del giudice fiorentino già cennato - secondo cui va affermata con forza l’esigenza di rileggere la normativa ex d.lgs. 28/2010 alla luce del principio di effettività -,  queste devono essere rese edotte che la mediazione delegata deve innanzitutto vedere la partecipazione personale delle parti evitando che il procedimento si areni al primo incontro per una mera ed aprioristica indisponibilità di uno dei litiganti.
Ne consegue, conclude il giudice, che dalla mancata partecipazione non potrà che pervenirsi ad un giudizio negativo sulla condotta tenuta sia ai fini della valutazione del superamento della condizione di procedibilità sia nel giudizio di merito della causa.
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Paola  Dessi Mediatore Avv. Paola Dessi
Esercita l'attività dal 1996. Iscritta all'Abo degli Avvocati di Sassari dall'anno 2008.
Professa in ambito sia civile che penale avendo maturato esperienza nei vari settori del diritto.
Abilitata alla Difesa di Ufficio in sede civile e penale, nonchè davanti al Tribunale dei Minori essendo iscritta presso il relativo Albo Speciale.
Competenze: Condominio; Diritti reali; Locazione; Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti; Risarcimento danni da responsabilità medica.





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