Nessuna omologa se non è possibile verificare la conformità dell'accordo all’ordine pubblico o alle norme imperative.

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Avv. Valeria Schiavi

Tribunale di Firenze, decreto 2.7.2015

A cura del Mediatore Avv. Valeria Schiavi da Frosinone.
Letto 2545 dal 18/07/2015

Commento:

La questione prende spunto da un procedimento di mediazione volontaria nel quale le parti dinanzi al mediatore e senza l’assistenza degli avvocati,  giungevano ad un accordo sottoponendolo successivamente al vaglio del Presidente del Tribunale per ottenere l’omologazione.
Il Giudice, non potendo verificare la conformità dell’accordo all’ordine pubblico e alle norme imperative stante l’assenza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie e la peculiarità delle condizioni ivi pattuite, invitava le parti e l’Organismo ad integrare la documentazione, attività che non avveniva correttamente decretando perciò il rigetto dell’istanza di omologa.

Testo integrale:

v.g. ____/14
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Volontaria Giurisdizione
 
Il Presidente della Seconda Sezione Civile,
letta l’istanza depositata il 3.4.15 dal sig. S.S. domiciliato a Firenze, Via__n. 23, presso lo studio dell’Avv. A.P.;
Rilevato che con provvedimento del 18.5.2015 il Presidente disponeva quanto segue:
“… Esaminato l’accordo di cui al verbale di mediazione del 2.4.2015 svoltasi dinanzi all’Organismo di mediazione Servizio Conciliazione CCIAA di Firenze iscritto al n. 4 del registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
Rilevato che l’accordo è stato sottoscritto dal mediatore Avv. C.M. nonché dalle parti,
sig. D.S. e sig. S.S.;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 28/2010, per procedere all’omologazione dell’accordo è necessario accertarne la regolarità formale e la conformità “all’ordine pubblico o a norme imperative”;
Rilevato che nel verbale manca totalmente l’indicazione del titolo posto a base dell’accordo sulla cosiddetta “liquidazione del debito di S.S. verso G.S.”;
Ritenuto pertanto che, data la natura del tutto astratta e non titolata dell’accordo, non è possibile accertare i presupposti di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 28/2010 richiesti per l’omologazione dell’accordo e in particolare verificare se questo sia conforme all’ordine pubblico o a norme imperative;

Ritenuto in definitiva che il verbale è stato redatto in forma allo stato non omologabile, salva l’integrazione da parte dell’istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte;
P.Q.M.
Respinge allo stato la richiesta di omologazione ex art. 12 D.lgs. 28/2010 salva l’integrazione da parte dell’istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte”.
Rilevato che con successiva ordinanza del 18.5.2015 si disponeva la comunicazione del provvedimento interlocutorio al ricorrente, risultando effettuata la comunicazione solo all’Organismo di mediazione;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato il 23.6.2015 copia della richiesta congiunta di mediazione, presentata da S.S. e G.S.;
rilevato che nel modulo di tale richiesta, nella sezione 3 relativa all’“oggetto della controversia e ragioni delle rispettive pretese”, vi è l’indicazione: “liquidazione del debito di SS, verso SG”;
che nella sezione 2, relativa alla “materia del contendere” con invito a barrare varie indicazioni (condominio, diritti reali, etc.), risulta barrato il quadratino relativo ad uno spazio bianco privo di ogni dicitura;
che, pertanto, in base agli atti del procedimento di omologazione continua ad essere del tutto sconosciuto il titolo sottostante all’accordo raggiunto in sede mediativa, accordo peraltro complesso e articolato, con previsione addirittura della possibile vendita di un immobile, con diritto di prelazione a favore del creditore o impiego del prezzo per il saldo del residuo debito del sig. S. nei confronti del sig. S.;
che la radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie rende impossibile verificare la conformità dell’accordo all’ordine pubblico o a norme imperative;
che d’altronde, pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione (v. artt. 9 e 10 d.lgs. cit.), è evidente che ai fini dell’omologazione ex art. 12 d.lgs. n. 28/2010 è necessario mettere il giudice in grado di effettuare le valutazioni di sua competenza con la sintetica indicazione del titolo sottostante alle pretese creditorie, mentre, nel caso di specie, l’indicazione dell’oggetto della controversia come ‘’liquidazione del debito’’ è puramente astratta e non consente le predette valutazioni;
che l’Organismo di mediazione, pur invitato all’eventuale integrazione degli atti con l’ordinanza interlocutoria del 18.5.2015, non ha ritenuto di depositare alcun documento;
che ai sensi dell’art. 13 d.m. n. 180/2010 deve disporsi l’invio del presente provvedimento di rigetto anche all’Organismo di mediazione, Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze e al responsabile del predetto Organismo;
P.Q.M.
1.rgetta l’istanza di omologazione ex art. 12 d. lgs. n. 28/2010;
2. manda alla cancelleria di inviare copia del presente provvedimento di rigetto anche al responsabile dell’Organismo di mediazione, Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, nonché al responsabile del predetto Organismo.
Si comunichi.
Firenze, 2.7.2015.
Il Presidente, Luciana Breggia.

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Chi è l'autore
Avv. Valeria Schiavi Mediatore Avv. Valeria Schiavi
Laureata in giurisprudenza presso l'Università di Bologna, sono iscritta all'Albo degli Avvocati di Frosinone dal 2005. Svolgo l'attività professionale nell'ambito del diritto civile. Sono convinta che la mediazione sia un effettivo strumento alternativo alle controversie giudiziali, il quale offre la possibilità alle parti di una celere ed economica definizione del conflitto.





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