Non è previsto che il tribunale possa assegnare il termine di 15 giorni per esperire la mediazione per più di una volta. Improcedibile la domanda se alla mediazione presenzia l’avvocato in sostituzione delle parti con procura speciale da lui stesso autenticata

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Avv. Massimiliano Franco

Tribunale Di Palmi, 2.10.2023, sentenza n. 721, giudice Stefania Bagnoli

A cura del Mediatore Avv. Massimiliano Franco da Bari.
Letto 70 dal 25/04/2024

Commento:
In una controversia tra coeredi e una Banca, due fratelli agivano contro la sorella e la banca in seguito al mancato rispetto di un accordo di divisione ereditaria di beni caduti in successione alla morte della loro madre (secondo il quale la sorella avrebbe dovuto smobilizzare il deposito titoli presso la Banca e trattenere per sé una somma). I fratelli lamentavano che la Banca, pur in assenza di procura speciale all’incasso, avesse consegnato alla sorella l’intera somma, e che la sorella si fosse appropriata illecitamente dell’importo intero, senza provvedere a corrispondere ai germani il dovuto.
 
I fratelli agivano contro la sorella e la Banca per la restituzione delle somme indebitamente consegnate ed illecitamente percepite e trattenute, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento sino all’effettivo soddisfo. Sia la Banca che la sorella convenute eccepivano in via preliminare l’improcedibilità della domanda avendo i fratelli promosso l’azione senza intraprendere la necessaria procedura di mediazione.
 
La giudice osserva che la controversia, pur attenendo alla materia di pagamento dell’indebito ex art. 2033 c.c., riguarda questioni relative alle “successioni ereditarie” ed ai “contratti bancari e finanziari”,
ossia a materie nelle quali, ai sensi del vigente art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, l'esperimento della
mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, concede alle parti il termine di 15 giorni per avviare la procedura.
 
Veniva esperita la mediazione avanti all’Organismo di Mediazione del Foro di Palmi ma non risultava depositata agli atti la procura conferita dai fratelli all’avvocato per farsi rappresentare nel suddetto procedimento. Il giudice pertanto richiede il deposito di tale procura.
 
Dopo un’attenta disamina della normativa e della giurisprudenza di legittimità (Cass 7 Marzo 2019, n. 8473 e di merito (ex multis: Trib. Roma 12 Giugno 2019 e 27 Giugno 2019, Trib. Modena 30 Ottobre 2019, Trib. Fermo n. 621/2019, Trib. Salerno 15 Gennaio 2020 e 11 Marzo 2020, Trib. Milano 11 Febbraio 2020, Trib. Cosenza 4 Marzo 2020, Trib. Napoli n. 3514/2020, Trib. Forlì n. 130/2021, Trib. Monza n. 793/2021, Trib. Crotone n. 8/2021, Trib. Velletri 21 Gennaio 2021, Trib. Perugia 25 Marzo 2021, Trib Castrovillari 28 Maggio 2021, Trib. Firenze 5 Luglio 2021, Trib. Pavia 12 Settembre 2021, Trib. Milano 7980/2021 e Trib. Castrovillari n. 6180/2023; Corte d’Appello di Napoli, Sez. II, con sentenza del 29 Settembre 2020, n. 3227; Trib. Vasto 9 Marzo 2015, Trib. Firenze ord. 19 Marzo 2014, Trib. Milano ord. 7 Maggio 2015, Trib. Firenze n. 3497/2015, Trib. Firenze n. 3902/2016 e Trib. Roma n. 8554/2016, ivi richiamate, nonché, ex multis: Trib. Verona 26 Novembre 2019, Trib. Salerno 15 Gennaio 2020 cit., Trib. Treviso 18 Giugno 2020, Trib. Ascoli Piceno 26 Giugno 2020, Trib. Castrovillari n. 686/2020, Trib. Crotone n. 8/2021 cit., Trib. Milano n. 7980/2021 cit. e Trib. Teramo 24 Giugno 2022) in tema di procura, la giudice ritiene nella specie la domanda improcedibile in quanto i fratelli non avevano presenziato personalmente e l’avvocato era provvisto di procure da lui stesso autenticate. La giudice ricorda che la procura speciale non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
 
Viene inoltre respinta la richiesta degli attori di essere rimessi in termini al fine di consentire ai propri assistiti di presenziare personalmente alla procedura essendo gli stessi residenti in Francia. Non è previsto che il tribunale possa assegnare il termine di 15 giorni per esperire la mediazione per più di una volta.
 
La giudice inoltre ritiene che la mancata realizzazione della condizione di procedibilità, in quanto eccezione in senso lato, sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, giusta i principi di diritto
fissati dalla costante giurisprudenza di legittimità.
 
Il Tribunale dichiara dunque improcedibile la domanda e ritiene sussistenti le “eccezionali ragioni” (Corte Cost. n. 77/2018 e Cass. Civ. n. 4360/2019) che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.°
 
 
 

Testo integrale:
Sentenza, Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli, n. 721, del 02/10/2023
Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: la parte può farsi sostituire dal proprio legale solo se munito di procura sostanziale
1
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. xxxx del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
PROMOSSA DA
EREDE 1R(omissis) e EREDE 2R(omissis) , rappresentati e difesi dall’Avv. (omissis)
- ATTORI -
NEI CONFRONTI DI
ERENDE 3R(omissis) , rappresentata e difesa dall’Avv. (omissis)
E DI
BANCA (C.F. 0xxxx), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. (omissis)
- CONVENUTI -
Conclusioni: all’udienza odierna i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da superiore
verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO
1. Con atto di citazione del 1° Marzo 2022, ritualmente notificato, R(omissis) e R(omissis) hanno
convenuto R(omissis) e BANCA (già BANCA 2, già BANCA 1) dinanzi al Tribunale di Palmi,
deducendo:
“FATTO
A-In data 08/11/2019 innanzi al Tribunale di Palmi, G.I. dott. Alessandro Lagamba, i germani,
R(omissis), R(omissis) e R(omissis), raggiungevano un accordo transattivo, diretto a comporre la lite
tra loro insorta e relativa alla divisione ereditaria dei beni caduti in successione a seguito della morte
della loro madre (omissis), nata a (omissis) e deceduta in (omissis) in data (omissis).
B-A motivo di ciò la signora R(omissis), come da atto transattivo accluso, doveva procedere al solo
smobilizzo dei titoli detenuti presso BANCA 2., già BANCA 1 - Filiale di Taurianova (RC) - oggi
BANCA , del valore di € 52.730,53, trattenendo per sé la sola somma di € 29.164,95.
C-In realtà la predetta germana, alla quale comunque la banca, pur in assenza di procura speciale
all’incasso, consegnava l’intera somma, si appropriava illecitamente dell’importo di € 52.730,53, senza
provvedere al contempo a corrispondere ai germani (omissis) e (omissis) l’importo di € 11.782,79
cadauno e, senza che l’istituto di credito vincolasse il relativo smobilizzo alla corresponsione delle
somme spettanti singolarmente agli altri due eredi (tramite l’emissione di assegni circolari intestati ai
sigg. R(omissis) e R(omissis) o/e bonifici a loro indirizzati).
D-Detta condotta, veniva comunicata ai sigg. R(omissis) e R(omissis) al domicilio eletto, solo in data
08/01/2021, dalla BANCA 2. già BANCA 1 Filiale di Taurianova (oggi BANCA ), come da Pec che in
copia si acclude.
E-Per tali fatti veniva sporta rituale querela, dai germani R(omissis) e R(omissis), come da copie di
querele che si producono.
La superiore narrativa di fatto consente di rassegnare le seguenti considerazioni in DIRITTOSentenza, Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli, n. 721, del 02/10/2023
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Nessun dubbio può esservi sulla tenutezza della signora R(omissis) e della BANCA (già BANCA 2, già
BANCA 1) a restituire tutte le somme indebitamente consegnate ed illecitamente percepite e trattenute,
oltre agli interessi legali dalla data del pagamento sino all’effettivo soddisfo.
Trattandosi di indebito di valuta per complessivi € 23.565,58, sono altresì dovuti anche interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data della illegittima percezione dei fondi sino al soddisfo, poiché da tale
data ai fratelli R(omissis) e R(omissis) è stata negata la libera disponibilità del proprio denaro.
Difatti l’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. è originato dal fatto che le predette somme (di proprietà dei
sigg. R(omissis) e R(omissis)) in assenza di una procura speciale all’incasso, liquidate in favore della
signora R(omissis), non potevano essere assolutamente consegnate e da quest’ultima ricevute.
Così agendo la Banca ha agito anche in palese violazione dell’art. 1176 c.c., avendo consegnato l’intero
importo a chi non era legittimato a riceverlo, quantomeno nella sua interezza, con conseguente obbligo
a risarcire il danno causato (1218 c.c.).'.
1.1 Su queste premesse gli attori hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere la
domanda e per l’effetto: 1) Dichiarare che la somma consegnata da BANCA (già BANCA 2. già
BANCA 1) e ricevuta dalla signora R(omissis) costituisce indebito oggettivo di valuta, e per l’effetto 2)
Condannare entrambe le parti convenute, ciascuno per il proprio titolo e come per legge, alla restituzione
della somma di € 23.565,58, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’incasso
indebito sino all’effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore
antistatario. Salvis juribus'.
2. In data 24 Marzo 2022 si è costituita la convenuta BANCA eccependo:
“IN VIA PRELIMINARE
1_ IMPROCEDIBILITA’
Controparte ha promosso una azione giudiziaria senza intraprendere con BANCA la necessaria
procedura di mediazione. Infatti il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali) come modificato dal, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 prevede espressamente all’art 5 che. Chi intende
esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento
del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e'
tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il
procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le
materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia'
iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente
comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2_ DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
BANCA non è titolare del rapporto per cui è causa e non lo è mai stata per non averlo acquisito da
BANCHE in occasione della cessione del ramo di azienda.
Diversamente da quanto sostenuto dagli attori, BANCA Banca spa non è subentrata a BANCHE Banca
spa ma ha solo incorporato un ben definito ramo d’azienda.
BANCA 2., infatti, è stata incorporata da Intesa Sanpaolo.Sentenza, Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli, n. 721, del 02/10/2023
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In data 19 febbraio 2021 per atto notaio OMISSIS iscritto al Collegio Notarile di Milano, rep. n.XXX
la società BANCHE con sede in OMISSIS, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro
2.843.177.160,24, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo e Codice Fiscale XXXX
e la società BANCHE 1 con sede in OMISSIS, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro
36.149.948,64, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale XXXX)
hanno ceduto alla società BANCA con sede in OMISSIS, capitale sociale sottoscritto e versato
2.100.435.182.,40, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena e Codice Fiscale
OMISSIS), rispettivamente, la piena proprietà del ramo dell’azienda bancaria, definito come Ramo
d’Azienda BANCHE, e la piena proprietà del ramo d’azienda definito come Ramo d’Azienda BANCHE
1.
Il ramo di azienda BANCHE ceduto a BANCA ha riguardato: l’insieme dei beni organizzati per
l’esercizio dell’attività bancaria costituito dalle n. 587 succursali bancarie e relativi punti operativi -
individuate, con riferimento alla loro collocazione geografica, nell’elenco Filiali Cedute- e da tutti i
beni, diritti, obbligazioni, rapporti (anche contenziosi), attività e passività, inerenti tali filiali, con la sola
eccezione dei beni, diritti, obblighi, rapporti (anche contenziosi), attività e passività come precisati nel
Contratto di Cessione ....
Hanno costituito oggetto di cessione:(i) i crediti verso clientela (‘impieghi’) derivanti dai contratti
bancari radicati presso le Filiali Cedute e in essere con clienti delle medesime, qualunque sia la forma
tecnica ... i beni immobili di proprietà della Cedente BANCHE, come individuati dalle parti nel
Contratto di Cessione, nonché tutti i beni mobili, preziosi e arredi ... BENI E RAPPORTI ESCLUSI:
rimangono espressamente in capo alla Cedente BANCHE e non sono pertanto compresi nel Ramo
BANCHE , in via esemplificativa e non esaustiva quelli di seguito indicati:.... Il contenzioso relativo a
rapporti non inclusi nel Ramo BANCHE, anche se riferito a clienti del medesimo, nonché il contenzioso
relativo a rapporti estinti a suo tempo intrattenuti con una o più Filiali Cedute.
Il rapporto dedotto in giudizio, ovvero i titoli smobilizzati, è stato estinto nel maggio 2020 (cfr doc
allegata al fascicolo attore n. 5 e n 7) con la ovvia conseguenza che, al momento dell’acquisto da parte
di BANCA del ramo di azienda BANCHE, non era più in essere in questa ultima Banca.
Quindi, se si tiene in debita considerazione quanto sopra esposto, si comprenderà che BANCA quando
ha acquistato il ramo di azienda di BANCHE (19 febbraio 21 pubblicato su G.U. 23 marzo 2021),
comprendente la filiale ove originariamente era esistente il rapporto dedotto in giudizio, questo non era
in carico ad BANCHE perché già estinto.
Per come si evince dal contratto di cessione tra BANCHE e BANCA (cfr. G.U del 23 marzo 2021) detta
cessione ha riguardato i crediti verso clientela (‘impieghi’) derivanti dai contratti bancari radicati presso
le Filiali Cedute e in essere con clienti delle medesime e, come esposto, il rapporto dedotto in giudizio,
pertanto, non poteva essere trasferito alla cessionaria BANCA poiché non era da tempo radicato presso
la filiale ceduta e, quindi, nel ramo di azienda oggetto della cessione. Pertanto, per come sopra esposto,
il contenzioso relativo al rapporto estinto non è stato oggetto di cessione.
Ne consegue la carenza di legittimazione passiva di BANCA dovendo ritenersi in capo ad BANCA
INCCOPORANTE che ha incorporato BANCHE.
NEL MERITO
Pur ritenendo assorbente l’eccezione preliminare spiegata, per scrupolo difensivo, si impugna e contesta
la domanda avversaria perché infondata.
Parte attrice, infatti, ritiene che BANCHE abbia effettuato alla signora R(omissis) un pagamento non
dovuto. In verità dagli atti di causa emerge la correttezza dell’operazione da parte di BANCHE che si è
attenuta a quanto indicato nel verbale di conciliazione del 8/11/19 che prevedeva lo smobilizzo dei titoli
da parte della signora R(omissis). Gli adempimenti successivi, ovvero i pagamenti per il
soddisfacimento delle quote, rimanevano conseguentemente in carico alla coerede.
La Banca, pertanto, è esonerata da qualsiasi responsabilità”.
2.1 La convenuta ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto sopra esposto, dedotto, eccepito e
richiesto
In via preliminare dichiarare inammissibile ed improcedibile il presente giudizio per violazione dell’art.
5 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e,Sentenza, Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli, n. 721, del 02/10/2023
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conseguentemente, sospendere il procedimento de quo in attesa dell’esperimento del procedimento di
mediazione previsto dalla legge
Sempre in via preliminare accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione
passiva di BANCA e, per l’effetto, estrometterla del giudizio;
In via principale e nel merito rigettare le domande ex adverso formulate ritenendole infondate in fatto
ed in diritto per via delle contestazioni, eccezioni ed argomentazioni, di cui al presente atto oltre a non
essere provate;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
3. In data 3 Luglio 2022 si è costituita la convenuta R(omissis) contestando la domanda attoria per i
seguenti motivi:
”In via preliminare:
Si eccepisce l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento da parte degli attori del
procedimento di mediazione obbligatoria.
Com’è noto il tentativo cd. di mediaconciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
quando, come nel caso che ci occupa, verta in una delle materie elencate dall’art. 5 comma 1 bis del
D.lgs 28/2010.
Tale norma, prevede la mediazione obbligatoria nelle materie espressamente elencate e che hanno ad
oggetto: il condominio, i diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la
locazione, il comodato, l’affitto d’azienda, il risarcimento del danno da responsabilità medica, la
diffamazione a mezzo stampa, i contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Pertanto, stando ai dettami della norma appena menzionata, l’omissione del tentativo di mediazione
obbligatoria è sanzionato dalla legge con l’improcedibilità della domanda.
Nel merito:
La Sig.ra R(omissis) non nega di essere debitrice dei fratelli per non avere, suo malgrado, tenuto
interamente fede agli impegni assunti, ma la domanda attorea così spiegata risulta erronea, ingiusta ed
infondata.
Intanto è bene evidenziare che alcuna condotta illegittima e, tanto meno, illecita è stata posta in essere
né dall’esponente, né dalla BANCA che ha doverosamente proceduto alla liquidazione delle somme
dietro richiesta avanzata dalla stessa R(omissis).
Invero il verbale di conciliazione n. 13/19 reso nel giudizio iscritto al n. di RG 712/18 sottoscritto dalle
parti e dal Giudice del Tribunale di Palmi espressamente autorizza la signora R(omissis), per parte sua,
allo smobilizzo dei titoli in questione.
Nell’atto conciliativo, infatti, è dato leggere alla pag. 3) punto 3) che le parti convengono espressamente
che per la materiale liquidazione delle quote sopra descritte ... la signora R(omissis) si occuperà dello
smobilizzo dei titoli detenuti da BANCHE del valore di euro 52.730,53 mentre i Sigg. R(omissis) e
R(omissis) procederanno alla liquidazione degli altri titoli di credito ((omissis)) (cfr. All. 1 – verbale di
conciliazione).
D’altra parte, la liceità dell’operazione eseguita dalla odierna convenuta si ricava anche dalla circostanza
che nel medesimo verbale di conciliazione, se da un lato si autorizza la stessa allo smobilizzo dei titoli
detenuti presso BANCHE, contestualmente i germani R(omissis) e (omissis) vengono autorizzati in
egual misura e con le medesime modalità allo smobilizzo/ liquidazione dei buoni fruttiferi accesi presso
(omissis).
Dunque, se la Sig.ra R(omissis), e con lei BANCA S.p.A. (già BANCHE ), convenuta oggi nel presente
giudizio, avessero in qualche modo violato una qualsiasi disposizione normativa e conseguentemente
avessero commesso un illecito, tanto dovrebbe sostenersi anche per i fratelli della odierna convenuta,
R(omissis) e R(omissis) i quali hanno posto in essere analoga operazione in esecuzione dello stesso
accordo e senza incontrare ostacoli da parte di (omissis).
Ma Parte Contraria sa bene che così non è!
Pertanto, asserire oggi, come in effetti gli attori sostengono, che la sig.ra R(omissis) avrebbe dovuto
munirsi di procura speciale, conferita ad hoc, per lo smobilizzo dei titoli in questione equivarrebbe a
privare il verbale conciliativo di qualsivoglia efficacia.
Sgombrato il campo da questo equivoco v’è, ulteriormente, da dire che non corrisponde al vero la
circostanza secondo cui la Sig.ra R(omissis) abbia trattenuto presso di sé l’intera somma pari ad €
52.720,53.Sentenza, Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli, n. 721, del 02/10/2023
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Il disinvestimento dei titoli ha, infatti, comportato una perdita di valore e costi tali da provocare un
decremento dell’importo netto percepito che è stato pari ad € 50.400,00 (cfr. All. 2- Documento
contabile smobilizzo titoli) e non € 52.720,53 come approssimativamente indicato nel verbale di
conciliazione e sostenuto oggi, in domanda.
In verità nell’atto conciliativo erano stati tenuti ben presenti gli esborsi successivi al raggiungimento
dell’accordo, tanto da stabilirsi, testualmente, che ‘... Le spese inerenti lo smobilizzo dei titoli, quelle
riguardanti le imposte e tasse di successione, quella di registrazione del presente verbale e le imposte e
tasse di trascrizione e volturazione saranno ripartite in egual misura tra i germani sicché ciascuno di essi
dovrà pagare la quota di 1/3 del totale’ (cfr. punto 3 pagg. 3 e 4 Verbale di conciliazione).
Non a caso la Sig.ra R(omissis) ha anticipato spese inevitabilmente incidenti sulla somma complessiva
che, all’indomani dello smobilizzo dei titoli, dovrà essere attribuita ai fratelli (omissis) e (omissis).
Quanto detto è documentalmente provato:
A) dal pagamento della fattura al (omissis) che si è occupato della
stima della perizia dell’immobile di (omissis), bene anch’esso incluso nel verbale di conciliazione più e
più volte novellato, della dichiarazione di successione e della trascrizione e voltura dell’atto conciliativo,
per un importo pari ad € 1.921,20 (cfr. All. 3 - fattura e bonifico di pagamento allegati);
B) dal pagamento modello F24 a nome di R(omissis) per la somma di€ 41,67 (cfr. All. 4 copia
pagamento mod. f24).
Ancora, proprio nei giorni scorsi, è stata notificata alla Sig.ra R(omissis) una cartella esattoriale per il
pagamento dell’imposta di registro sul verbale di conciliazione pubblicato dal Tribunale di Palmi per un
importo pari ad € 1.696,13.
Si evidenzia, solo per scrupolo difensivo, che tale cartella esattoriale non è stata preceduta da alcun
avviso bonario, come per legge avrebbe dovuto essere; tanto è vero che nella stessa cartella esattoriale
non è dato leggere alcuna data successiva alla dicitura: ‘notifica avvio accertamento’ (cfr. All. 5 - cartella
esattoriale).
Alla luce di quanto detto, e sulla scorta delle stesse disposizioni pattizie, è evidente che con l’accordo
conciliativo si è proceduto alla divisione dei beni facenti parte l’asse ereditario, ma per i motivi dianzi
indicati non è stato possibile, fino ad oggi, quantificare dettagliatamente i costi e le spese da ripartirsi,
in parti eguali, tra i germani R(omissis) ed inevitabilmente incidenti sull’importo finale destinato ai
fratelli a titolo di successione ereditaria.
Di tali spese, infatti, si è tenuto conto laddove è stato previsto che tutti e tre gli eredi avrebbero concorso
al pagamento in egual modo nella misura di 1/3 ciascuno, ma ragioni estremamente pratiche hanno
impedito una quantificazione aprioristica delle stesse.
Tale circostanza, invero, avrebbe dovuto comportare, all’esito della estinzione dei ‘debiti’ della
successione ereditaria, un’attività di rendicontazione di tutte le parti e quindi soltanto a conclusione di
tale fase, addivenirsi alla liquidazione del patrimonio ereditario sulla base delle indicazioni contenute
nel verbale di conciliazione.
In effetti la Sig.ra R(omissis) ha proceduto a comunicare tale rendicontazione (ancorché, come si è visto,
non definitiva), seppur dopo il sollecito dell’allora suo Difensore e Procuratore, Avv. (omissis).
Quest’ultimo nel gennaio 2021 provvedeva a mezzo Raccomandata A/R ad inoltrare alla sua assistita il
sollecito di pagamento delle somme avanzato dal Procuratore di controparte, invitandola, inoltre, a
rendicontare sull’attività svolta (cfr. All. 6 - Raccomandata A/R Avv. (omissis)).
Nel febbraio 2021 la Sig.ra R(omissis) inviava al suo Difensore dell’epoca una Raccomandata nella
quale dava conto delle spese sostenute e della somma che a quella data avrebbe dovuto corrispondere ai
suoi fratelli. (cfr. All. 7 - Raccomandata A/R R(omissis)).
E’ doveroso evidenziare che nella medesima raccomandata la Sig.ra R(omissis), oltre ad offrire una
rendicontazione delle spese sino ad allora sostenute, rappresentava le difficoltà economiche in cui la
stessa versava in quel periodo per i gravi problemi di salute che avevano colpito sia lei (cfr. All. 8) che
il marito, (omissis) (cfr. All. 9).
A seguito di tali difficoltà e per come espressamente dichiarato, la stessa era stata costretta ad utilizzare
(anche) le somme destinate ai suoi fratelli.
A fronte di tali sfortunati eventi la Sig.ra R(omissis) si dichiarava disposta ad adempiere ai suoi obblighi,
chiedendo che le venisse accordata una rateazione; allegava, in ogni caso, alla raccomandata due assegniSentenza, Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli, n. 721, del 02/10/2023
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6
circolari intestati ai fratelli dell’importo di € 1.000,00 cadauno, con invito all’Avvocato (omissis) di
consegnarli a controparte (cfr. All. 10).
A quanto risulta all’esponente detti titoli sono stati regolarmente incassati dai creditori, sebbene
Controparte di ciò non faccia menzione; neppure, le somme corrispondenti risultano detratte dalla
complessiva pretesa creditoria, rimasta inammissibilmente ancorata (per tutte le spiegate ragioni)
all’importo approssimativamente indicato nel verbale di conciliazione.
Conclusivamente, è da dirsi che l’odierna attrice ha la ferma intenzione di rispettare l’accordo consacrato
nel verbale di conciliazione, ed è ben consapevole di essere debitrice dei fratelli verso i quali non intende
sottrarsi alle sue responsabilità.
Tuttavia, per come evidenziato la reale somma ricavata dalla liquidazione dei titoli bancari è di €
50.400,00; da questa andranno detratte tutte le spese sostenute dalla Sig.ra R(omissis) e analiticamente
summenzionate per un totale di € 5.658,93.
Inferisce che la somma da ripartire con i fratelli è di € 44.741,77.
Da tale cifra (€ 44.741,77) occorrerà detrarre € 29.164,95 spettanti alla sig.ra R(omissis) - quale somma
a tacitazione della quota ereditaria a lei spettante viene assegnata la somma di euro 29.164,95 - e così
effettuata l’ultima operazione la restante parte di € 15.576,82 andrà liquidata in parti uguali ai fratelli
Vincenzo e Salvatore.
Pertanto, differentemente da quanto sostenuto da parte attrice, e documentalmente dimostrato, la somma
di cui è debitrice la Sig.ra R(omissis) nei confronti dei suoi due fratelli è di € 15.576,82”.
3.1 La convenuta ha pertanto chiesto al Tribunale adìto di voler:
“In via preliminare, dichiarare l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento da parte degli
attori del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, accertare e dichiarare che la somma di
cui la Sig.ra R(omissis) è debitrice nei confronti sei suoi fratelli in dipendenza del verbale di
conciliazione sottoscritto dalle parti innanzi al Tribunale di Palmi in data 8.11.19, n. 13/19 nel giudizio
iscritto al n. 712/18 RG ammonta ad € 15.576,82, e non ad € 23.565,58 per come infondatamente
dichiarato da parte attrice nel proprio atto di lite
[...]
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per
legge”.
4. Con ordinanza a verbale del 14 Dicembre 2022 il Tribunale – rilevato “che la presente
controversia, pur attenendo alla materia di pagamento dell’indebito ex art. 2033 c.c., involge tuttavia
questioni relative alle ‘successioni ereditarie’ ed ai ‘contratti bancari e finanziari’, ossia a materie nelle
quali, ai sensi del vigente art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, l'esperimento della mediazione
costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale” e “che la predetta condizione non
risulta essere stata soddisfatta” – ha assegnato agli attori, che lo avevano richiesto nel verbale d’udienza
del 6 Luglio 2022 e nelle note di trattazione scritta depositate il 6 Dicembre 2022, il termine di giorni
15 per la la presentazione della domanda di mediazione;
5. Con ordinanza a verbale del 3 Maggio 2023 il Tribunale – “constatato che non risulta depositata
la procura conferita dagli attori all’Avv. (omissis)
per partecipare, in qualità di loro sostituto, al procedimento di mediazione
n. 63/2022 dinanzi all”Organismo di Mediazione del Foro di Palmi’” e “ritenuto necessario controllare
preliminarmente la regolarità di detta procura” -
ha disposto che gli attori depositassero entro il 7 Giugno 2023 la procura conferita all’Avv. (omissis)
per partecipare, in qualità di loro sostituto, al procedimento di mediazione n. XXX dinanzi
all’”Organismo di Mediazione del Foro di Palmi”.
6. Con ordinanza a verbale del 14 Giugno 2023 il Tribunale – “esaminate le richieste e le
produzioni delle parti e, in particolare, le ‘procure per il procedimento di mediazione’ depositate dagli
attori il 12 Maggio 2023” e “ritenuto che debba essere pregiudizialmente decisa la questione relativa
alla procedibilità della domanda” – ha fissato l’udienza del 6 Settembre 2023, ore 9:30, per la
precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
7. Dopo un rinvio d’ufficio, all’udienza odierna viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell’art.
281 sexies c.p.c.
DIRITTOSentenza, Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli, n. 721, del 02/10/2023
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I Sull’improcedibilità della domanda attoria
La domanda attoria è improcedibile per il seguente ordine di motivi.
1.1 Quadro normativo
L’art. 5 [“Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”], comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 -
inserito dall’art. 84, comma 1, lett. b), D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013
e ss.mm.ii. - dispone:
“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di...contratti
assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ... L'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ... L'improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non
è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140
e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni”.
L’art. 8 [“Procedimento”], comma 1, D.lgs. n. 28/2010 - così come modificato dall’art. 84, comma 1,
lett. h), D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013 - dispone:
“All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un
mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La
domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad
assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi,
fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il
primo incontro il mediatore chiarisce alle
parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo
incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di
mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono
specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari”.
I.2 Quadro ermeneutico.
I.2.1 In tema d’individuazione della parte tenuta ad introdurre il procedimento di mediazione
obbligatoria nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, con sentenza del 18 Settembre 2020, n. 19596,
le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno nomofilatticamente stabilito:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma
1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio
di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove
essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del
decreto ingiuntivo” (Cass. civ. SS.UU., n. 19596/2020. Cfr. Cass. civ. nn. 23003/2019, 159/2021 e
8015/2021).
I.2.2 In ordine alla necessità della comparizione personale delle parti davanti al Mediatore, con sentenza
del 27 Marzo 2019, n. 8473, la Sezione III della Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive
modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal
difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio
rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel
procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
- la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al
mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente
informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.
A tal riguardo, la Corte su citata ha così argomentato in sede motiva:
“Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché
solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizioneSentenza, Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli, n. 721, del 02/10/2023
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degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per
entrambe le parti [...].
L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore
debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione
della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando
soltanto il proprio avvocato.
Tuttavia...non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività
delegabile ad altri [...].
Non è previsto, nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.
Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico
discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare
personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi
anche ma non solo - dal suo difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve
conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla
mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero,
deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della
controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).
Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere
conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di
mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale
potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa
ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo
non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua
sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili
direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi
liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo
scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere
è conferito allo stesso professionista” (Cass. civ. n. 8473/2019, in motivazione. Cfr. Cass. civ. nn.
18068/2019, 13029/2022 e 20643/2023. Cfr. in giur. merito, ex multis: Trib. Roma 12 Giugno 2019 e
27 Giugno 2019, Trib. Modena 30 Ottobre 2019, Trib. Fermo n. 621/2019, Trib. Salerno 15 Gennaio
2020 e 11 Marzo 2020, Trib. Milano 11 Febbraio 2020, Trib. Cosenza 4 Marzo 2020, Trib. Napoli n.
3514/2020, Trib. Forlì n. 130/2021, Trib. Monza n. 793/2021, Trib. Crotone n. 8/2021, Trib. Velletri 21
Gennaio 2021, Trib. Perugia 25 Marzo 2021, Trib Castrovillari 28 Maggio 2021, Trib. Firenze 5 Luglio
2021, Trib. Pavia 12 Settembre 2021, Trib. Milano 7980/2021 e Trib. Castrovillari n. 6180/2023).
I.2.3 Anche la Corte d’Appello di Napoli, Sez. II, con sentenza del 29 Settembre 2020, n. 3227, ha fatto
propria la suesposta linea interpretativa affermando: “La superiore decisione è coerente con la recente
sentenza della Suprema Corte del 27 marzo 2019, n. 8473, richiamata a ragione dalla difesa appellante,
che si è espressa nel senso per cui nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs.
n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al
mediatore, assistite dal difensore, con la precisazione che nella comparizione obbligatoria davanti al
mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente
nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di
apposita procura sostanziale”.
In motivazione, la Corte napoletana ha puntualmente ripercorso il seguente iter motivazionale:
“Effettivamente il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 ... esige la presenza
personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale” [...].
Il rappresentato, quindi – trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale – deve
conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, conSentenza, Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli, n. 721, del 02/10/2023
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chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo
affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi [...].
Quanto al riferimento alla procura sostanziale, la ratio è da rinvenirsi nel fatto che l’attività di
mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti – innanzi al mediatore – un
dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia” (Corte App. Napoli
n. 3227/2020, in motivazione. Cfr. Trib. Vasto 9 Marzo 2015, Trib. Firenze ord. 19 Marzo 2014, Trib.
Milano ord. 7 Maggio 2015, Trib. Firenze n. 3497/2015, Trib. Firenze n. 3902/2016 e Trib. Roma n.
8554/2016, ivi richiamate, nonché, ex multis: Trib. Verona 26 Novembre 2019, Trib. Salerno 15
Gennaio 2020 cit., Trib. Treviso 18 Giugno 2020, Trib. Ascoli Piceno 26 Giugno 2020, Trib.
Castrovillari n. 686/2020, Trib. Crotone n. 8/2021 cit., Trib. Milano n. 7980/2021 cit. e Trib. Teramo 24
Giugno 2022).
I.3 Nel caso di specie, dall’esperita istruttoria è risultato univocamente che: + in data 19 Dicembre 2022
gli attori R(omissis)e R(omissis) hanno depositato presso l’Organismo di Mediazione del Foro di Palmi
istanza di mediazione n. xxxx, avente per oggetto “indebito oggettivo – successione erreditaria –
contratti bancari e finanziari”, nei confronti dei convenuti R(omissis) e BANCA(già BANCA 2.) nonché
di BANCA INCCOPORANTE[v. “domanda di mediazione” depositata dagli attori il 22 Dicembre
2022];
+ al “Primo incontro” del 30 Gennaio 2023 - tenuto dal Mediatore Avv. (omissis)– gli attori R(omissis)
e R(omissis) non sono stati presenti personalmente ma sono stati rappresentati dall’Avv. (omissis) [v.
“verbale di mediazione del 30.01.2023” depositato dagli attori il 9 febbraio 2023];
+ gli attori hanno prodotto in giudizio le “procure per il procedimento di mediazione” conferite all’Avv.
(omissis) e dallo stesso autenticate [v. “procure per il procedimento di mediazione rilasciate dagli attori”
depositate dagli attori il 12 Maggio 2023];
™ le suddette procure non possono ritenersi giuridicamente idonee a configurare una “legittima”
sostituzione degli attori secondo i consolidati dettami della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati
sub I.2 per i quali, nonostante “la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al
procedimento di mediazione”, la stessa, tuttavia, “non può conferire tale potere con la procura conferita
al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo
non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua
sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili
direttamente dal difensore”.
I.4 Il Tribunale ritiene inoltre di non poter condividere le seguenti deduzioni degli attori: “Si osserva
ancora che, l’odierna controversia avendo oggetto una ipotesi di indebito oggettivo, non rientra nelle
controversie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale, giusta previsione di cui all’art. 5 D.L. 04/03/2010 n. 28” [v. “note conclusive”
depositate il 21 Luglio 2023, pp. 1-2].
Ciò per un duplice ordine di motivi:
a) innanzitutto perché - come disposto nell’ordinanza a verbale del 14 Dicembre 2022, che qui si
conferma - la presente controversia, pur attenendo alla materia di pagamento dell’indebito ex art. 2033
c.c., involge tuttavia questioni relative alle “successioni ereditarie” ed ai “contratti bancari e finanziari”,
ossia a materie nelle quali, ai sensi del vigente art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, l'esperimento della
mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
b) in ogni caso perché il termine per la proposizione della domanda di mediazione non è stato
assegnato dal Tribunale agli attori in via officiosa bensì a seguito di una specifica richiesta del loro
difensore formulata nel verbale d’udienza del 6 Luglio 2022 [“L’Avv. Reggio (presente all’udienza su
delega dell’Avv. Concetto Pirrottina, n.d.r.) ... Chiede inoltre la concessione del termine per esperire il
tentativo di mediazione obbligatoria”] e reiterata nelle note di trattazione scritta depositate il 6 Dicembre
2022 [“Preliminarmente si rileva comunque che l’odierno procedimento ha ad oggetto un indebito
oggettivo e come tale non soggetto alla procedura di mediazione obbligatoria, tuttavia, ove l’on.le
Tribunale adito dovesse essere di diverso avviso, chiede sin d’ora termine per potere esperire la
procedura di mediazione”].Sentenza, Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli, n. 721, del 02/10/2023
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10
I.5 Va infine respinta la richiesta degli attori “di essere rimessi in termini al fine di consentire ai propri
assistiti di presenziare personalmente alla chiesta procedura essendo gli stessi residenti in Francia” [v.
“note conclusive” depositate il 21 Luglio 2023, p. 2] in quanto:
1) l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione è stata
ritualmente eccepita dai convenuti nella comparsa di costituzione;
2) all’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa del 14 Dicembre 2022 il
Tribunale ha provveduto ad assegnare agli attori, su richiesta del loro difensore, il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
3) l’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 non prevede che il Tribunale possa assegnare il suddetto
termine per più una volta;
4) la mancata realizzazione della condizione di procedibilità, in quanto eccezione in senso lato, è
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, giusta i principi di diritto come di seguito
fissati dalla costante giurisprudenza di legittimità:
·“[...] per tutte le eccezioni, diverse da quelle corrispondenti alla titolarità di una azione costitutiva, la
necessità o meno di una istanza di parte ‘non può che derivare da una specifica previsione di legge’,
onde l'operatività del principio generale della normale rilevabilità d'ufficio delle eccezioni” (Cass. civ.,
SS. UU., n. 226/2001, in motivazione. Cfr. nn. 1099/1998 e 3631/1999, ivi richiamate, nonché nn.
18602/2013, 12677/2014, 13335/2015 e 15712/2015).
· “Nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti
estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono
opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli
atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la
fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per
espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono
sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o
secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e
anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (Cass. civ. n. 8525/2020).
ƒ “Le Sezioni Unite, dando continuità all'orientamento già insito nelle citate sentenze del 2001 e 2005,
ritengono corretta la tesi che ammette la possibilità di rilevare di ufficio le eccezioni in senso lato, anche
in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte”
(Cass. civ., SS. UU., n. 10531/2013, in motivazione. Cfr. nn. 5333/2011 e 10918/2015, ivi richiamate,
nonché recentissima Cass. civ. n. 2963/2023).
I.6 In conclusione, la mancata partecipazione personale al procedimento di mediazione degli attori
R(omissis) e R(omissis), tenuti a promuoverlo, e in ogni caso la loro partecipazione a detto procedimento
tramite un soggetto sprovvisto di procura idonea ha impedito - alla stessa stregua del mancato
esperimento della mediazione - l’assolvimento della condizione di procedibilità della domanda di cui
all’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010.
II
Sul regolamento delle spese
In ragione della natura prettamente processuale della questione trattata e del rilievo officioso
dell’improcedibilità della domanda attoria conseguente alla mancata partecipazione personale al
procedimento di mediazione degli attori R(omissis) e R(omissis), il Tribunale ritiene che sussistano le
“eccezionali ragioni” (Corte Cost. n. 77/2018 e Cass. Civ. n. 4360/2019) che giustificano l'integrale
compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli,
definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda attoria;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palmi, 2 Ottobre 2023
Il G.O.T.
Dott.ssa Stefania Bagnoli
 

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Massimiliano Franco Mediatore Avv. Massimiliano Franco
Sono l'avvocato Massimiliano FRANCO, brevemente Vi descrivo le mie esperienze dopo essermi laureato e svolto la pratica forense, ho vinto una borsa di studio tramite la quale ho partecipato al Master organizzato dal Sole 24 Ore (c/o la sede di Milano) in materia di diritto societario, durato 6 mesi con frequenza quotidiana. Tanto sacrificio ma molti soddisfazioni. Successivamente ho lavorato per 4 anni, in qualità di avvocato, presso un noto studio legale Milanese che mi è servito per acquisire ...
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