Commento:
In una controversia in materia di responsabilità medica, l’attrice agiva nei confronti della struttura sanitaria e della compagnia di assicurazione al fine di far dichiarare la responsabilità professionale dei sanitari per i gravi danni fisici e psicologici ivi inclusi invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lamentata non corretta ingessatura del braccio in seguito ad una caduta. La struttura sanitaria convenuta, costituendosi, chiedeva la concessione di un nuovo termine per la proposizione del procedimento di mediazione, e nel merito, sosteneva che il trattamento medico fosse stato tempestivo e conforme alle regole dell'arte. Le domande vengono rigettate dal Tribunale ritenendo dimostrata la correttezza e la prudenza della scelta del personale medico.
Quanto alla richiesta di applicare a carico della parte convenuta la sanzione prevista dall'art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. 28 del 2010, il Tribunale non ha riscontrato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, stante il previo avviso inviato all'organismo di mediazione in ordine alle cause ostative alla partecipazione fisica all'incontro nella data prefissata, con la correlativa richiesta di differimento ovvero di partecipazione in via telematica. Le spese legali di lite sono state dunque poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte attrice.°