Commento:
Una società, proprietaria di un immobile locato ad uso abitativo, introduceva un giudizio nei confronti del conduttore chiedendo:
- la convalida dello sfratto intimato per morosità;
- l’emissione del decreto ingiuntivo relativo ai canoni non corrisposti.
Il conduttore si costituiva in giudizio, sostenendo la sussistenza di inadempimenti ascrivibili alla locatrice -la mancata idonea fornitura di acqua potabile- che avevano provocato un danno il cui ammontare si chiedeva venisse posto in compensazione al debito relativo ai canoni, chiedendo quindi al giudice:
- l’opposizione alla convalida di sfratto;
- il mutamento del rito.
Il Tribunale di Catania, alla prima udienza, disponeva il mutamento del rito e ordinava al conduttore il rilascio dell’immobile.
Successivamente, la parte intimante dava atto in giudizio dell’avvenuto rilascio dell’immobile, ma lamentava il mancato pagamento dei canoni dovuti, chiedendo quindi
- la risoluzione del contratto e
- la condanna al pagamento di quanto dovuto.
Il conduttore eccepiva, tuttavia, l’improcedibilità delle domande attorea visto il mancato esperimento della procedura di mediazione, trattandosi di materia obbligatoria ex art. 5, D.Lgs. n. 28/2010.
L’attrice eccepiva l’improcedibilità delle domande:
- non contestando il mancato svolgimento della mediazione
ma
ma
- evidenziando il suo mancato interesse alla prosecuzione del giudizio e dunque all’avvio della mediazione, visto l’avvenuto rilascio
Chiedeva tuttavia la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Catania vista l’implicita ammissione di parte attrice di non aver attivato la procedura di mediazione, ritenendo di non avervi più interesse, dichiarava la improcedibilità delle domande attoree, compensando comunque le spese.
Il Giudice Giovanni Cariolo specificava come fosse ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale in materia di opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sempre sul creditore in qualità di attore sostanziale e in questo caso la parte intimante lo sfratto.
Ricordiamo che l’art. 5bis introdotto dalla Riforma Cartabia nel D.Lgs. n. 28/2010 e in vigore dal 30 giugno 2023 ha confermato tale orientamento elevandolo a norma di legge. ^
Il Tribunale di Catania vista l’implicita ammissione di parte attrice di non aver attivato la procedura di mediazione, ritenendo di non avervi più interesse, dichiarava la improcedibilità delle domande attoree, compensando comunque le spese.
Il Giudice Giovanni Cariolo specificava come fosse ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale in materia di opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sempre sul creditore in qualità di attore sostanziale e in questo caso la parte intimante lo sfratto.
Ricordiamo che l’art. 5bis introdotto dalla Riforma Cartabia nel D.Lgs. n. 28/2010 e in vigore dal 30 giugno 2023 ha confermato tale orientamento elevandolo a norma di legge. ^