Opposizione a decreto ingiuntivo: si alla mediazione come strumento di risoluzione della controversia

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Loredana Pinna

Tribunale di Verona, ordinanza 14/02/2019

A cura del Mediatore Avv. Loredana Pinna da Grosseto.
Letto 3615 dal 22/03/2019

Commento:
Il giudice, valutata la natura e le caratteristiche della controversia può mandare le parti in mediazione. Inoltre, nonostante la riconosciuta autonomia dell'organismo di mediazione, l'autorità giudicante può avanzare delle ipotesi inerenti la possibile soluzione della controversia.
Il tutto ricordando alle parti tanto i vantaggi economici che caratterizzano il procedimento di mediazione quanto le possibili conseguenze negative derivanti dalla prosecuzione della causa. 
 

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Sezione I civile
VERBALE DELLA CAUSA N.—
TRA
XX - attore/opponente
E
ZZ – convenuto/opposto
Oggi 14 febbraio 2019, alle ore 10.16, innanzi al giudice dr. Francesco Bartolotti, sono comparsi:
Per XX-----
Per ZZ ----
E’ altresì presente ai fini dello stage in tribunale la dr.ssa –
L’avv. __ si riporta alla opposizione e in merito alle contestazioni di parte opposta dichiara di opporsi alla richiesta di provvisoria esecutorietà; rileva che i rapporti fra le parti erano in corso da diversi anni ed era prassi fra le parti denunciare oralmente i visi; per quanto riguarda l’eccezione di nullità, rileva che vi è rappresentanza fotografica che rappresenta i vizi denunciati (doc. 3 fascicolo opponente) e dichiara di riservarsi di produrre ulteriore documentazione con le memorie ex art. 183 comma 6 cpc; rileva che peraltro la domanda di nullità dell’atto di citazione non è riprodotto nelle conclusioni.
Chiede i termini dell’art. 183 comma sesto cpc
L’avv. insiste per la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che la opposizione non è fondata su prova scritta; rileva che il doc. 3 di parte opponente non rappresenta adeguatamente i vizi prospettati, tenuto conto che si tratta di una fotografia di un paio di scarpe; rileva che in ogni caso non è stata pagata neppure una parte del credito azionato in sede monitoria e contesta che vi fosse tra le parti la prassi di denunce solo orali.
Rileva che l’atto di citazione è nullo per difetto del petitium e della causa petendi e che trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, sono ormai maturate le preclusioni assertive in relazione alla prospettazione dei vizi, che ripete sono stati prospettati in modo del tutto generico.
Ritiene la causa matura per la decisione e in subordine si associa alla richiesta di assegnazione dei termini istruttori.
Il giudice
Rilevato che deve concedersi provvisoria esecuzione;
rilevato, infatti, come il parametro che deve essere adottato in questa sede, al fine di concedere o non concedere la provvisoria esecuzione, è quello della liquidità della opposizione stessa, cioè della presenza o meno di prova scritta o di pronta soluzione;
rilevato che tale prova manca, nel caso di specie, tenuto conto della assenza di denunce scritte in ordine ai vizi, tenuto conto della contestazione di parte opposta in ordine alla sussistenza di una prassi di denunce soltanto orali e tenuto conto della circostanza che non è stata pagata (circostanza pacifica) neppure una parte del credito azionato in monitorio, pur a fronte della pacifica sussistenza del titolo giuridico e della consegna della merce; peraltro la fotografia di cui al doc. 3 di parte opponente appare prima facie ed in questa fase non sufficiente a dimostrare i vizi prospettati in atto di citazione; pertanto, le argomentazioni di parte opponente andranno meglio risolte con la sentenza finale, dovendosi ora concedere provvisoria esecuzione; rilevato che può offrirsi alle parti la facoltà di godere di tentativo di mediazione, sia per favorire un componimento della vicenda sia per una eventuale soluzione generale delle questioni correnti fra le parti;
rilevato che, salva la autonomia dell’organismo di mediazione, potrebbe ipotizzarsi la seguente soluzione: a) pagamento di parte opponente in favore di parte opposta, purché effettivo e certo, di una percentuale della somma di cui al decreto ingiuntivo, con regolamentazione equa delle spese legali; b) rinuncia della parte opposta a qualsivoglia pretesa nei confronti di parte opponente, in relazione alle fatture azionate in via monitoria e rinuncia altresì a far valere il decreto ingiuntivo; c) rinuncia della parte opponente a qualsivoglia domanda ed anche ad eventuale domanda riconvenzionale; rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale; e) il pagamento dell’opponente quale condizione della stessa accettazione, a pena della inefficacia della accettazione della parte opponente alla ipotesi conciliativa; rilevato che la parte opposta, pur di fronte alla riduzione della propria pretesa, potrebbe trovare conveniente accettare la proposta, che le garantirebbe pronta liquidità, evitando costi e rischi della esecuzione;
rilevato come parte opponente ben potrebbe trarre vantaggio dalla rilevante diminuzione dell’esborso, anche tenendo conto delle spese legali e di possibili condanne ai sensi dell’art.96 cpc, compresa l’ipotesi di cui al terzo comma;
CONCEDE LA PROVVISORIA ESECUTORIETA’ AL DECRETO OPPOSTO. DISPONE che la parte più diligente avvii la mediazione, entro trenta giorni (30 gg) da oggi. Presso apposito ed autorizzato organismo di mediazione.
AVVISA le parti che il mancato avvio del procedimento mediatorio comporterà la improcedibilità definitiva di questa opposizione.
AVVISA che, in caso di improcedibilità definitiva della opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà definitivo ed irrevocabile.
AVVISA che, in caso di improcedibilità definitiva della opposizione, le spese della opposizione stessa resteranno regolate dalle norme di legge (art.310 ultimo comma cpc) con riferimento alle spese della opposizione (le spese del monitorio resteranno definitivamente fissate in decreto).
AUTORIZZA le parti o anche solo una di esse, dopo il termine di trenta giorni, per il caso in cui non sia stata avviata la mediazione, a richiedere al giudice una fissazione anticipata di udienza, al fine di constatare la improcedibilità definitiva; la udienza sarà fissata prima di quella di cui in appresso. FERMA LA PROVVISORIA ESECUTIVITA’, anche durante i termini per mediazione.
FERMA la facoltà per le parti di conciliare o transigere in termini diversi da quelli proposti dal mediatore, ovvero di tentare autonoma transazione, nel termine di trenta giorni, concesso per esordire la mediazione.
RINVIA al giorno giovedì 4 aprile 2019 ore 10.00, con udienza che avrà ancora con valore di prima udienza (prima udienza differita a tale data, dopo mediazione); ivi saranno assegnati i termini di cui all’art.183 cpc, qualora le parti vi insistano o li richiedano.
LETTO alle parti in udienza.
Il giudice
Francesco Bartolotti

aa
Chi è l'autore
Avv. Loredana Pinna Mediatore Avv. Loredana Pinna
Iscritta all'albo degli avvocati di Grosseto dal 2004. Esercita l'attività professionale in materia Penale e in materia Civile con particolare interesse al Diritto di Famiglia e dei minori, locazioni, recupero crediti, colpa medica, responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, risarcimento danni da sinistro stradale, successioni. Per anni ha collaborato in qualità di legale per la tutela dei consumatori. A tutt'oggi collabora con associazioni no profit a tutela della famiglia e dei minori...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia