Partecipazione personale delle parti e profili di improcedibilità

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Nadia Morandi

Tribunale di Milano, sentenza del 11/02/2020

A cura del Mediatore Avv. Nadia Morandi da Brescia.
Letto 2395 dal 13/05/2020

Commento:
Anche il tribunale di Milano decide di aderire alla linea dettata dalla Corte di Cassazione in materia di partecipazione personale della parte alla mediazione.

In primis è fondamentale ricordare che principio cardine del procedimento di mediazione è la presenza personale delle parti. 
Le parti, però, conferita al difensore che le assiste apposita procura, possono farsi sostituire dallo stesso durante il procedimento di mediazione.

La presenza del difensore debitamente incaricato non consente di dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per assenza delle parti al procedimento di mediazione. 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Ordinario di Milano
 
Sesta sezione Civile
 
In persona del giudice unico dott. Michela Guantario ha emesso la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa di primo grado iscritta al n. 60797/16 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 19.09.2019 e vertente
 
TRA
 
D.G.D. s.r.l. (c.f. (...)) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. D.A., elettivamente domiciliata in Milano in via Fratelli Campi n.2, (presso lo studio dell'avvocato Elena Rossi), rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Andreozzi in forza di mandato in calce all'atto introduttivo del presente giudizio
 
attore
 
E
 
X.I. COMPANY SE (c.f. (...)) in persona del Procuratore speciale dott. L.G.L.C., per procura rep. (...) Racc. (...) conferita innanzi al Notaio dott.ssa C.G. in data (...), rappresentato e difeso in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Armando Francesco Gibilaro del Foro di Genova e dall'avvocato Annunziata Damiana D'Errico, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano in via Visconti di Modrone 8/1
 
Convenuta
 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il presente giudizio veniva introdotto da D.G.D. s.r.l. (di seguito D.) al fine di ottenere da X.I. Company SE l'indennizzo pari ad Euro 22.350,00 (così quantificato: Euro 19.299,51 a titolo di risarcimento del danno nascente da responsabilità contrattuale; Euro 3.050,49 per gli oneri di smaltimento della merce deteriorata) oltre interessi e rivalutazione. A sostegno della domanda D. deduceva: che in data 17.11.2014 l'autocarro Iveco Magirus tg. (...) di proprietà della società attrice trasportava merce alimentare, ed in particolare zucchero, per conto della società E.I. s.p.a. (doc. 6 atto di citazione), con la quale aveva stipulato un contratto di trasporto (doc. 15 atto di citazione); che l'autocarro si trovava sull'Autostrada A1 direzione Roma-Caserta, all'altezza dell'area di servizio "Casilina", quando improvvisamente sopraggiungevano precipitazioni e raffiche di vento che determinavano lo scoperchiamento del predetto veicolo ed il bagnamento del carico con conseguente deterioramento della merce; che E. s.p.a. inviava richiesta di risarcimento del danno (doc. 7 atto di citazione) e successivamente nota di debito per l'importo di Euro 19.299,51 (doc. 13 atto di citazione); che il costo dello smaltimento della merce - pari ad Euro 3.050, 49- veniva sostenuto dalla società attrice(doc. 14 atto di citazione); che, in virtù del contratto di assicurazione stipulato con X.I. Company SE (polizza assicurativa n. (...) sottoscritta il 07.02.2014, doc. 11 atto di citazione) la società attrice denunciava tale sinistro alla società convenuta, formulando domanda di indennizzo (doc. 5 atto di citazione); che la società convenuta non provvedeva a liquidare l'indennizzo; che, in data 03.05.2016 D. inviava a X.I. Company SE "Invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132 del 2014 convertito in L. n. 162 del 2014" e che tale missiva rimaneva priva di riscontro.
 
Si costituiva X.I. Company SE per chiedere che le domande di cui in citazione fossero rigettate in primo luogo per carenza di legittimazione attiva in capo all'attore (e conseguente difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto), non avendo D. prodotto la prova del pagamento del premio assicurativo e dunque dell'efficacia della polizza al momento dell'evento dannoso.
 
La società convenuta sosteneva inoltre: che l'unica legittimata a richiedere l'indennizzo ai sensi dell'art. 16 del contratto di trasporto sottoscritto tra D. ed E. s.p.a. era quest'ultima; che non risultava chiarita la dinamica del sinistro, con particolare riferimento al luogo e al momento del danneggiamento e all'idoneità del veicolo utilizzato per il trasporto; che l'attore aveva denunciato il sinistro alla controparte in modo non conforme a quanto previsto dagli artt. 55 e 56 della polizza, in considerazione della non tempestività della denuncia e dell'invio a destinatario diverso da quello previsto dalla polizza; in punto di quantificazione del danno, con riguardo alla nota di debito presentata da E. s.p.a., che non vi era prova dell'effettivo pagamento da parte di D.G.D. srl del risarcimento richiesto dal committente; che, in ogni caso, la somma indennizzabile doveva essere calcolata ai sensi dell'art. 1696 c.c. (per un totale pari ad Euro 14.095,96) e che i costi di smaltimento sostenuti dalla società attrice non erano oggetto di copertura assicurativa.
 
Quanto all' "Invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132 del 2014 convertito in L. n. 162 del 2014", deduceva di aver risposto a tale lettera in data 27.05.2016 mediante pec (doc. 4 comparsa di costituzione).
 
Nella prima memoria ex art. 183 c. 6 il convenuto chiedeva pronunciarsi l'improcedibilità della domanda, stante la mancata comparizione personale dell'attore durante il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010.
 
Tale eccezione non è condivisibile, in quanto, in assenza di dati normativi che inducano a ritenere necessaria la comparizione personale delle parti al procedimento di mediazione, si ritiene di aderire alla tesi prospettata di recente dalla Corte di Cassazione, secondo cui "Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, conv., con modif., in L. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste" (Cass. Civ., sez. 3, n. 8473 del 27/03/2019).
 
Tanto premesso, sussiste la legittimazione attiva in capo a D. considerato che, pur non risultando provata la data del pagamento del premio, deve ritenersi che la relativa eccezione sollevata da X.I. Company SE, solo con la comparsa di costituzione, non sia conforme alla buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c. (in punto di opponibilità dell'eccezione di cui all'art. 1901 c.c. ed applicazione del principio di buona fede si veda Cass. Civ. 27132/2006).
 
Tra le parti intercorrevano infatti diverse comunicazioni e-mail (doc. 9 atto di citazione) aventi ad oggetto la liquidazione del sinistro, in occasione delle quali parte convenuta mai contestava il mancato o tardivo pagamento del premio da parte di D. ed anzi nominava un perito per effettuare accertamenti (doc. 9 atto di citazione).
 
Deve altresì rigettarsi la seconda eccezione sollevata dalla società convenuta, sempre in punto di carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice. Risulta infatti che X.I. Company SE si obbligava a tenere indenne D.G.D. s.r.l. (art. 12 polizza) "di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per risarcimenti da lui dovuti ... in qualità di vettore a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnatigli per trasporto su strada". Non è pertanto condivisibile l'assunto secondo cui legittimata a domandare a X.I. COMPANY SE la liquidazione dell'indennizzo in base alla polizza sarebbe E. s.p.a.
 
Neppure è corretto ritenere che "il codice civile (Art. 1689) consente al solo ricevitore i diritti nascenti dal contratto di trasporto" (come si legge in comparsa conclusionale parte convenuta pag 5).
 
Sul punto, infatti, si è espressa la Corte di Cassazione, che ha affermato: "Nella giurisprudenza di legittimità relativa agli artt. 1689 e 1692 cod. civ. è da lungo tempo chiaro che il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è un contratto tra mittente e vettore, parti in senso tecnico del contratto, a favore del terzo destinatario. Ma, a differenza del contratto a favore di terzo - nel quale i diritti del terzo nascono, ex art. 1411 cod. civ., quando questi, a partire dal momento della stipulazione del contratto, dichiara di volerne profittare - nel caso di contratto tra mittente e vettore a favore del destinatario, i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, scaduto il termine in cui le cose sarebbero dovute arrivare (art.1689, cod. civ.). Sino a quel momento, il contratto è efficace nei confronti del mittente/stipulante e a questo fanno capo i diritti nei confronti del vettore/promittente" (Cass. Civ., 19225/2013).
 
Quanto alle dinamiche del sinistro, pure contestata in comparsa di costituzione, la ricostruzione fornita dall'attore nell'atto di citazione e nelle successive memorie veniva confermata in tutte le sue parti dall'esame testimoniale del sig. L.P. il quale dichiarava: "ho incrociato il veicolo a Roma sud io procedevo su altro camion (...) abbiamo deciso di procedere insieme fino al deposito a Caserta(...)le condizioni meteo divennero avverse a causa di un violento fenomeno temporalesco accompagnato da forti raffiche di
 
vento; (...) io ero dietro e ho visto il telone che si scoperchiava e tendeva sul lato sinistro; il primo punto utile per fermarci è stata la successiva area di servizio sotto la pensilina"; (...)mi sembra fosse area di servizio Casilina il signor Parola si fermo lì; mi fermai anche io per vedere cosa fosse successo (...)era tutto inzuppato i bancali stavano persino cedendo; il titolare della pompa di benzina ci ha fatto la cortesia di farci rimanere lì finchè non ha smesso di piovere; poi siamo ripartiti dopo due tre ore. (...) Il telo si è scoperchiato del tutto verso sinistra ed è rimasto a penzoloni" (verbale di udienza del 10.05.2018)". Il testimone confermava pertanto sia il carattere eccezionale delle precipitazioni, come da documentazione meteo prodotta da parte attrice con memoria n. 2, sia la presenza sul mezzo di telo impermeabile, che tuttavia cedeva.
 
In merito alla dedotta tardività della denuncia del sinistro, si rileva che D.G.D. s.r.l. spediva a controparte lettera raccomandata con richiesta di indennizzo in data 21.11.2014 (doc. 5 atto di citazione), quattro giorni dopo l'evento.
 
Anche a voler ritenere non tempestiva tale comunicazione, deve rilevarsi che l'art. 1915 c.c prevede la perdita del diritto all'indennizzo, da parte dell'assicurato, nel caso in cui l'obbligo venga dolosamente inadempiuto e la riduzione dell'indennità, nell'ipotesi di inadempimento colposo, solo nel caso in cui all'assicuratore sia derivato un pregiudizio. Incombeva pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di detti elementi oggettivi e soggettivi (sul punto Cass. 24210/2019) che, invero, non sono stati in alcun modo provati.
 
Neppure può ritenersi dirimente la circostanza che l'assicurato avesse inoltrato tale richiesta ad un destinatario differente da quello previsto dalle condizioni di polizza ("A.B. srl", anziché "A.M.I.") in considerazione del fatto che a seguito di tale richiesta veniva avviata, da parte della società convenuta, la gestione della pratica relativa al sinistro oggetto del presente procedimento; ciò conferma che la denuncia andava a buon fine.
 
Quanto alla sussistenza del danno patrimoniale in capo alla Società attrice, si osserva che la stessa riceveva dapprima una comunicazione da E. s.p.a. di richiesta di risarcimento del danno da danneggiamento della merce (doc.7 atto di citazione); successivamente una nota di debito con cui la E. s.p.a. quantificava il proprio credito nei confronti di parte attrice in Euro 19.299,51 (doc.13 atto di citazione).
 
Da quanto sopra deve ritenersi, anche in mancanza di prova allo stato dell'intervenuto pagamento da D. a E. s.p.s., quale logico e prevedibile sviluppo della vicenda, che la società attrice dovrà provvedere in tal senso subendo un pregiudizio patrimoniale. Deve pertanto ritenersi configurabile, in capo a D., un danno patrimoniale "futuro", come individuato dalla giurisprudenza di legittimità :"Il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto" (Cass. Civ. n. 10072/2010).
 
In ogni caso la stessa polizza, all'art. 12 sopra citato, non presupponeva, ai fini della liquidabilità dell'indennizzo all'assicurato, la prova dell'avvenuto preventivo pagamento ai terzi.
 
In merito, infine, all'eccezione prospettata da X.I. Company SE , relativa alla necessaria quantificazione del danno, sulla base dell'art.1696 c. 2, si osserva che nel contratto stipulato da E. s.p.a e D.G.D. s.r.l. (art.16), le parti prevedevano un massimale di Euro 30.000 per ogni singola spedizione di zucchero confezionato così derogando alla suddetta disposizione.
 
Parte convenuta, inoltre, si limitava a contestare la "base di calcolo" dell'indennizzo per quanto sopra, ma non il valore della merce trasportata (secondo la descrizione del borderò di carico n. 49257 del 14.11.2014 e documento di trasporto n. (...) del 14.11.2014), deterioratasi a seguito del sinistro.
 
Deve essere invece accolta l'eccezione di X.I. Company SE , relativa alla non inclusione nella copertura assicurativa dei costi di smaltimento della merce sostenuti da D. che, pertanto, devono restare a carico di quest'ultima.
 
Alla luce di tutto quanto sopra X.I. OMPANY SE deve essere condannata a corrispondere a D.G.D. s.r.l. l'importo di Euro 19.299,51 da rivalutarsi all'attualità in Euro 19.801,30.
 
Sulla somma decorrono gli interessi di mora dalla sentenza al saldo non potendosi riconoscere ulteriori interessi, c.d. compensativi, in mancanza di prova anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (Cass. 18564/2018).
 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri del D.M. n. 55 del 2014 ed all'importo riconosciuto.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone:
 
condanna X.I. COMPANY SE a corrispondere a D.G.D. s.r.l. l'importo di Euro 19.299,51 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
 
condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice che liquida in complessivi Euro 4835,00 per compenso professionale (valore medio sullo scaglione di riferimento,) Euro 264,00 per spese oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.A.P. da liquidarsi al Difensore dichiaratosi antistatario
 
Così deciso in Milano, il 10 febbraio 2010.
 
Depositata in Cancelleria il 11 febbraio 2020.

aa
Chi è l'autore
Avv. Nadia Morandi Mediatore Avv. Nadia Morandi
Svolgo con professionalità attività di consulenza ed assistenza legale, a privati e aziende, dall'anno 2000, in tutto il territorio italiano ed in vari ambiti.
Dall'anno 2011 svolgo anche attività di mediatore civile in materie quali ad esempio successioni, locazioni, proprietà, comunione e condominio, obbligazioni, contratti e diritto societario.
La mia attività come mediatore è caratterizzata anzitutto da serietà e professionalità ma anche capacità di lavoro di gruppo ed una buona capacità d...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok