Revoca del decreto ingiuntivo a seguito del mancato avvio della mediazione

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Dott. Gianpaolo Beretta

Tribunale di Grosseto, sentenza 7.6.2016

A cura del Mediatore Dott. Gianpaolo Beretta da Milano.
Letto 3238 dal 22/06/2016

Commento:

L’obbligo di avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è posto sul creditore intimante dopo la fase delle istanze cautelari di concessione e/o sospensione della provvisoria esecuzione, pena la revoca del decreto ingiuntivo.
La soluzione adottata dal Tribunale di Grosseto, pur consapevole del contrasto giurisprudenziale in atto, precisa inoltre che in caso di domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, grava su quelt'ultimo l'onere di avvio della mediazione ma limitatamente all'oggetto della nuova domanda.

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Dott. Gianpaolo Beretta Mediatore Dott. Gianpaolo Beretta
Mediatore operativo dal 2009, moltissime mediazioni esperite con successo nonché capacità ed imparzialità comprovata da numerose mail di ringraziamento.
Ospite fisso per tre anni a Class Tv nella Rubrica Condominio, come mediatore esperto in condominio.
Pubblicazioni giornalistiche sul giornale delle Partite Iva.

Docente al seminario: la mediazione in condominio.

Ed un grande amore nel vedere i conflitti chiusi in mediazione.






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