Sanzione per la società di assicurazioni che si rifiuta di partecipare alla mediazione

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Dott. Commercialista Valeria Emma Ornaghi

Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 07.05.2016

A cura del Mediatore Dott. Commercialista Valeria Emma Ornaghi da Milano.
Letto 3136 dal 28/05/2016

Commento:

Nel procedimento di mediazione la partecipazione è necessaria secondo anche quanto stabilisce un orientamento giurisprudenziale consolidato. Per tale ragione l’Assicurazione che non si presenta e non giustifica la propria condotta contraria alla legge, va condannata dal giudice al pagamento di una somma pari a quella del contributo unificato della causa.
 

Testo integrale:

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Barbato Maria Rosaria,
Letto il ricorso ex. art. 702 bis c.p.c
Letta la comparsa di costituzione e risposta;
esaminata la documentazione prodotta
OSSERVA
La ricorrente in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sui figli minori [, ha allegato di aver sottoscritto un contratto di assicurazioni della durata di 25 anni con soggetto assicurato il coniuge e beneficiari, in caso di premorienza di quest’ultimo, i figli;
che l’assicurato era deceduto in data ... e l’evento era stato comunicato immediatamente alla convenuta compagnia di assicurazioni;
che aveva anche conseguito l’autorizzazione del Giudice tutelare per lo svincolo delle somme in favore dei figli minori; che tuttavia la resistente non aveva provveduto a versare il premio spettante ai beneficiari della polizza, pari ad euro 25.430,21.
Pertanto la ... chiedeva condannarsi ... Assicurazione, in persona del legale rappresentante, al pagamento in suo favore della somma suddetta, a titolo di indennizzo, oltre interessi a titolo di maggior danno, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
La resistente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda ed instando per il suo rigetto; in particolare la compagnia di Assicurazioni in questione ..., in persona del legale rappresentante, deduceva che l’indennizzo non era stato pagato in quanto la ricorrente non le aveva inviato tutta la documentazione necessaria per l’istruzione della pratica, come previsto dall’art.15 delle condizioni generali di polizza.
In via preliminare deve ritenersi ammissibile la domanda azionata ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione), trattandosi di controversia in cui il tribunale giudica in composizione monocratica e che può essere decisa con un’istruttoria sommaria, nella specie, allo stato degli atti.
Deve ritenersi, infatti, con specifico riferimento al caso in esame, che si tratta di questione da decidersi sulla base del solo esame della documentazione prodotta.
2. Nel merito, in relazione alla domanda attorea, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha chiaramente esperito un’azione di adempimento contrattuale per ottenere dalla
resistente compagnia di assicurazioni il pagamento dell’indennizzo spettante ai suoi figli minori in virtù della polizza sottoscritta in data ... con la ... Assicurazioni. In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno (o per l’adempimento) deve provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi all’allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova dell’esatto adempimento.
Risulta ex actis (ed è comunque incontestato) che la signora ..., in data ... ha sottoscritto con la resistente una polizza assicurativa ... della durata di 25 anni, con soggetto assicurato il coniuge e beneficiari i figli;
che il coniuge è effettivamente deceduto in data ... (cfr documentazione allegata alla produzione di parte attrice).
Non è contestato dalla resistente l’intervenuto pagamento dei premi dovuti da parte dell’Assicurazione.
Risulta, altresì, ex actis che a seguito della comunicazione dell’intervenuto decesso dell’assicurato, la ... Assicurazioni, con comunicazione ... richiedeva “...copia completa, avente pagine timbrate e numerate, sulle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall’assicurato ... e copia di tutti gli esami diagnostici, indagini strumentali e visite eseguite nel suindicato periodo”.
Ciò posto la ricorrente allega di aver consegnato alla compagnia di Assicurazione la documentazione richiesta ... ed ha depositato all’udienza del ..., in allegato alla predetta relazione, documentazione sanitaria in ordine ai trattamenti praticati al coniuge con relativa certificazione ospedaliera ....
La predetta documentazione non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della resistente.
Ad avviso del giudicante la compagnia di assicurazioni [...] era già in condizione di liquidare la polizza [...], in quanto nella relazione del medico curante risulta chiaramente indicato che il coniuge della parte attrice decedeva a seguito di ... diagnosticato a seguito di esame istologico. Né risultano specificate le ragioni della richiesta integrazione della documentazione sanitaria indicata nella missiva del 29 aprile 2015, dal momento che le stesse condizioni di polizza richiamate dalla resistente prevedono la possibilità per la compagnia di assicurazioni di richiedere ulteriore documentazione solo in considerazione di “particolari esigenze istruttorie”, che nella fattispecie non sono state indicate dalla resistente.
A ciò va aggiunto che in uno spirito di leale collaborazione nell’esecuzione del contratto la compagnia di assicurazioni ben avrebbe potuto partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria cui è stata ritualmente invitata dalla ricorrente, laddove invece, dal verbale dell’organismo di mediazione forense depositato in atti, risulta che la ... Assicurazioni è rimasta assente.
All’uopo si ricorda che in base all’art. 8, comma 5, Decreto legislativo 04/03/2010 n.28, “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Si ritiene dunque che parte ricorrente abbia adeguatamente provato il suo diritto, nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sui figli minori ... alla liquidazione del preteso indennizzo.
Ciò premesso, in merito al quantum debeatur, deve evidenziarsi che l’importo indicato dalla ricorrente in 25.430,21 euro, dovuto a titolo di indennizzo, non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della resistente, sicché ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c., lo stesso può ritenersi corrispondente a quello dovuto in conformità della polizza.
Ne discende che in accoglimento della domanda, la ... Assicurazioni, in persona del legale rappresentante, va condannata al pagamento in favore della signora ... quale legale rappresentante dei figli minori, dell’importo di euro 25.430,21 euro, spettante ai due figli... nella misura del 50% ciascuno, quali beneficiari in caso di premorienza del soggetto assicurato. Sul predetto importo sono dovuti gli interessi di mora al soddisfo.
Va disattesa la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. in quanto sfornita di prova.  In merito poi alla mancata partecipazione della Assicurazioni alla mediazione obbligatoria si evidenzia che la legge 148/2011 ha modificato il comma 5 dell’art.8, aggiungendo un periodo in forza del quale “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Nella fattispecie la resistente non ha contestato la ritualità della sua convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione, né ha giustificato la sua mancata partecipazione allo stesso, sicché sussistono i presupposti per l’applicazione della predetta norma.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l’effetto condanna la ... Assicurazioni ... al pagamento in favore di -- quale legale rappresentante dei figli minori, dell’importo di euro 25.430,21 euro, spettante ai figli -- nella misura del 50% ciascuno, oltre interessi dal 27 aprile 2015 al soddisfo.
Condanna la ... Assicurazioni al pagamento in favore di... delle spese di lite che liquida in euro
3.000,00 per competenze ed euro 195,50 per spese (di cui euro 48,80 per l’avvio del procedimento di mediazione) oltre accessori come per legge con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo.
Condanna parte resistente, che non è comparsa al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento in favore dell’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Torre Annunziata 07.05.2016
Si comunichi
Il Giudice, Dott.ssa Maria Rosaria Barbato

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Chi è l'autore
Dott. Commercialista Valeria Emma Ornaghi Mediatore Dott. Commercialista Valeria Emma Ornaghi
Propria attività di consulenza fiscale e societaria. Collaborazione con diversi studi di dottori commercialisti in Milano per la redazione di contenziosi e perizie e pareri. Da oltre 10 anni svolge inoltre l’attività di Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Milano e professionista delegato alle vendite immobiliari.
Abilitazioni
2011: Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/10.
2010: Professionista delegato alle vendite del Tribunale di Milano
2004: CTU del Tribunale di Milano. Specializzazio...
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