Commento:
La sentenza del Tribunale di Modena in commento tratta il tema del conferimento delle deleghe all’amministratore di condominio.
Nel caso di specie, veniva ritenuta fondata l’eccezione di nullità della delibera impugnata perché in violazione dell’articolo 67 disposizioni di attuazione c.c.
La disposizione normativa sopra richiamata vieta il conferimento all’amministratore di deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
Il legislatore, adottando tale norma, ha voluto non soltanto favorire la partecipazione personale dei condomini alle assemblee, ma anche evitare situazioni di conflitto di interesse quali, ad esempio, quelle che potrebbero verificarsi quando gli argomenti all’ordine del giorno comportano un giudizio sulla persona o sull’operato dell’amministrazione riguardo a materie inerenti alla gestione economica della cosa comune.
La sentenza in commento è interessante ai nostri fini poichè sanziona il comportamento dell’amministratore che non partecipa - senza giustificato motivo - alla mediazione obbligatoria.
Il giudice riteneva, infatti, che da tale condotta debba trarsi argomento di prova in merito alla fondatezza della domanda attorea ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c., così come stabilito espressamente dal novellato art. 8 ,co. 4 bis, D.lgs. 28 del 2010.
La delibera impugnata veniva, pertanto, dichiarata invalida e disposto il suo annullamento.°
Mediatore Avv. Laura Floris
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 2009, presto la mia assistenza professionale sia nel settore civile che penale, in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Una naturale capacità di ascolto empatico, che coltivo e approfondisco per l’utilizzo professionale al servizio dei miei assistiti, mi avvicina alle tecniche alternative di risoluzione delle controversie.
Nel 2015 divento mediatore civile e successivamente arricchisco le mie competenze di negoziatore formandomi con il metodo...
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