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Se il giudice dispone la mediazione, questa deve essere effettivamente avviata dalle parti, non valendo la mera presenza al formale primo incontro.
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Tribunale di Monza, ordinanza 20 ottobre 2014
A cura del Mediatore Avv. Pietro Lencioni da Prato.
Letto 2451 dal 18/12/2014
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Commento:
In aderenza al principio di effettività della mediazione, anche il Tribunale di Monza, con una recentissima ordinanza, ritiene di accogliere quell’interpretazione giurisprudenziale di merito che obbliga le parti ad entrare nel merito delle questioni dedotte in mediazione andando oltre il primo incontro formale, e ritenendo, ex adverso, in difetto, passibile di improcedibilità la relativa domanda giudiziale.
Testo integrale:
N. R.G. 13253/2013
TRIBUNALE ORDINARIO Ili MONZA 1^ SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
nella causa vertente
tra
xxx
OPPONENTI
BANCA xxx
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 20 ottobre 2014, alle ore 9.30, innanzi al dott. Leopoldo Litta Modignani, sono comparsi,
- per gli opponenti l’avv. YYY, il quale insiste per la richiesta di CTU tecnico contabile volta a ricalcolare il rapporto dare e avere.
Rileva che controparte ha depositato in giudizio gli estratti conto a far data dal 01.01.2007 e non dall’ inizio del rapporto (1997); richiama la giurisprudenza della Cassazione n. 10692 del 2007 (obbligo della banca di produrre tutti gli estratti conto del rapporto, altrimenti si dovrà ricalcolare il dare e avere partendo dal “saldo zero”).
Produce il decreto in data 24 luglio 2014 con il quale il Tribunale di Monza ha omologato il concordato preventivo della xxx.
L’avv. ZZZ per la convenuta osserva che la Banca opposta è stata ammessa al voto sulla proposta concordataria per il valore di 175.047,00 Euro, ovvero in misura pari al credito azionato in questa sede. Contesta integralmente quanto dedotto dalla controparte e rinnova l’opposizione alla CTU.
IL GIUDICE
- ritenuto che l’esistenza di una procedura concordataria omologata dal Tribunale, nella quale sono considerati anche i crediti della Banca xxx, renda possibile l’esperimento di una procedura di mediazione tra le parti, nella quale possa essere complessivamente riconsiderata anche la posizione dei garanti, sotto la vigilanza degli organi della procedura;
PTM
-letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, dispone l’ esperimento della mediazione e assegna agli opponenti termini di trenta giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo abilitato, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs.28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un Organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;
- fissa nuova udienza in data 15 aprile 2015, ore 12.00, per verificare l’esito della procedura di mediazione.
- precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo.
- precisa altresì che per ”mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti anziché limitarsi al formale primo incontro adempiano effettivamente all’ordine del giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione.
IL GIUDICE
dott. Leopoldo Litta Modignani