Senza idonea procura la mediazione è negativa

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Avv. Bianca Alagna

Tribunale di Genova, sentenza 23.3.2017

A cura del Mediatore Avv. Bianca Alagna da Sassari.
Letto 2349 dal 30/10/2017

Commento:

L’assenza di idonea procura a rappresentare la parte obbliga il mediatore a chiudere la mediazione con un verbale negativo per assenza della parte, la quale andrà condannata al versamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio                         .

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario Di Genova
III Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bellingeri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.  promossa da:
V. O. ,
contro
“Condominio S. Q.”
Fatto e Diritto
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato il 26 giugno 2015, V. O. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1767/2015 emesso in data 28.04.2015 dal Tribunale di Genova con il quale Le veniva ingiunto di pagare, a favore del condominio “S. Q.” in Rapallo (GE) la somma di € 6.641,91 oltre le spese della procedura monitoria chiedendo la revoca del decreto stesso e la modifica del piano di riparto a far data dal 2009, affermando l’intervenuta prescrizione dei crediti azionati. In memoria 183 c.p.c. n. 1 parte attrice riformulava le proprie conclusioni chiedendo la revoca e/o l’annullamento del decreto ingiuntivo opposto con modifica dei piani di riparto a far data dal 2009 e la condanna del condominio a restituire quanto percepito per spese di acqua relativa all’unità immobiliare già della opponente nella misura accertanda in corso di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6 novembre 2015 si costituiva il “Condominio S. Q.” sito in Rapallo (GE), in persona dell’amministratore pro tempore, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il Giudice, all’esito del deposito delle memorie di cui all’art. 183 VI c. c.p.c.. ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
A sostegno della propria impugnazione parte attrice sostiene che il condominio convenuto avrebbe richiesto, con il decreto ingiuntivo opposto, somme relative ai consumi d’acqua dalla stessa non dovute in quanto addebitate non in forza dell’effettivo consumo ma richieste in via presuntiva. Il condominio, inoltre, avrebbe potuto ottenere quanto portato in decreto ingiuntivo mediante assegnazione delle somme a seguito di intervento ex art. 499 c.p.c. in esecuzione immobiliare promossa contro parte attrice senza richiedere l’opposto decreto ingiuntivo aggravandola di ulteriori spese.
Parte convenuta, al contrario sostiene che le somme per cui è stato richiesto il decreto ingiuntivo opposto erano state poste a carico di V. O. con delibera efficace e non più impugnabile. Dall’esame dei piani di riparto posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, osserva il condominio, emergerebbe comunque che non sarebbe stata imputata a V. O. alcuna spesa per la voce “acqua” e che già a partire dal 2004 non furono ascritte e/o richieste a parte attrice spese per la voce “acqua”.
Tanto premesso, passando al merito della vertenza, le domande di parte attrice in opposizione non appaiono fondate e non possono, pertanto, essere accolte per le seguenti considerazioni.
Il Legislatore, prevedendo, ai sensi dell’ art. 1137 c.c., un giudizio autonomo riservato alla pronunzia di invalidità delle delibere assembleari, ha escluso che qualsiasi questione possa essere sollevata al riguardo nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concesso ex art 63 disp. att. c.c.: ciò in quanto l’oggetto del giudizio di opposizione resta circoscritto all’idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione e della persistenza, o meno, dell’obbligazione dedotta in giudizio. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non può far valere, quindi, questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima.
Il Tribunale, pertanto, non può che limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso sulla base di delibere condominiali valide (23.06.2009, 18.06.2010, 29.04.2011, 28.04.2012, 15.06.2013, 19.04.2014, 11.04.2015) che di per sé legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto (Cass. 2387/2003; 7261/2002; 11515/1999; 3302/1993).
La pretesa azionata, rappresentata dalla richiesta di pagamento dell’importo di euro 6.441,91, appare pertinente dall’esame della documentazione prodotta in fase monitoria.
La richiesta di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo impugnato deve essere rigettata in quanto basata su ripartizioni approvate con delibere valide.
Parte attrice, inoltre chiedeva la condanna del condominio alla restituzione di quanto percepito in più per spese di acqua relativamente alla propria unità immobiliare.
La domanda deve essere rigettata.
Parte attrice insta per la restituzione di somme indebitamente pagate sulla base di un conteggio errato del consumo di acqua ma dagli atti di causa (docc. 6-10-16-20-24-28-32-34 fascicolo monitorio) risulta che dall’anno 2004 in poi non sono mai stati posti a carico di V. O. consumi di acqua.
Con decreto ingiuntivo 719/2008 del Tribunale Civile di Chiavari, ormai definitivo, era già stato ingiunto il pagamento degli oneri maturati fino al bilancio preventivo 2008. Con sentenza n. 186 del 15.02.2008 la Corte di Appello di Genova aveva dichiarato corretto il criterio adottato dal condominio “S. Q.” per la ripartizione delle spese afferenti alla fornitura d’acqua così come da rendiconto approvato con delibera 05.05.1998.
A seguito del distacco della proprietà attrice dall’impianto condominiale, distacco deliberato con verbale dell’assemblea del condominio “S. Q.” in data 13.05.2003, le spese dell’acqua non sono più state ascritte a V. O.
La regolarità del criterio per la ripartizione delle spese risulta già accertato con sentenza della Corte di Appello di Genova n. 186/2008.
I rendiconti e piani di riparto precedenti a quelli posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto erano già stati richiesti con decreto ingiuntivo n. 719/2008 del Tribunale di Chiavari, mai opposto. Ciò rilevato la richiesta di restituzione delle spese sostenute da parte di V. O. per la voce “acqua” deve essere rigettata.
Da documentazione depositata dal condominio opposto (doc. 35) risulta che lo stesso ha azionato la procedura monitoria a seguito di ordine di integrazione del Giudice dell’Esecuzione, non potendo quindi sussistere la volontà del condominio opposto di aggravio di spese per parte attrice. Le domande di parte attrice opponente devono quindi essere tutte rigettate.
Considerato quanto sopra la domanda di parte attrice non può essere accolta.
Non ricorrono le condizioni per l’accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in quanto non è stata fornita la prova della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte che vada oltre l’esborso sostenuto per le spese legali, così come richiesto dal costante orientamento giurisprudenziale ( Cass. Civ. 18169/2004).
La mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo da parte della signora V. O. comporta la condanna di parte attrice al versamento all’entrata del bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Dal verbale di mediazione risulta, infatti, che è stato più volte richiesta dal mediatore a parte attrice una procura idonea a rappresentarla ma detta procura non è stata mai depositata in atti comportando la chiusura della mediazione per mancanza di documentazione richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza. E pertanto sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 10/3/14 ridotti del 50% data la non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
1. rigetta le domande proposte dall’attrice in opposizione V. O. nei confronti del condominio convenuto opposto S. Q. in Rapallo
2. conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto
3. condanna V. O. al pagamento, a favore del Condominio resistente, della somma non pagata contenuta nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. /2011 RG- n. /2011 ing del 07.11.2011 di euro 208,78.
4. condanna V. O. al pagamento, a favore del Condominio resistente, alle spese di lite che liquida per la fase giudiziale in € 2.417,50 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per Legge e per la fase di mediazione in € 52,30 per spese esenti, in € 945,00 per competenze, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per Legge.
5. condanna V. O. al versamento all’entrata del bilancio dello stato di euro 118,50.
Genova 24/03/2017
 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Daniela Bellingeri

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Chi è l'autore
Avv. Bianca Alagna Mediatore Avv. Bianca Alagna
Sono laureata in giurisprudenza ed ho da sempre studiato per diventare avvocato. L'avvocatura non è, quindi, un ripiego, ma una attività da me svolta con grande passione ed interesse.
Essere avvocati per me significa aiutare il cliente a risolvere un problema. Sempre più spesso mi accade che tale risoluzione, piuttosto che nelle aule di un Tribunale, avvenga attraverso delle trattative con i colleghi o le controparti e ciò proprio perchè a volte, per risolvere un problema, non è necessaria la s...
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