Commento:
Il caso di specie ha ad oggetto un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni di locazione, in cui il giudice d'appello ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui parte appellante, soccombente in primo grado, aveva chiesto la condanna di controparte alle spese di lite, addebitandole all'insuccesso dell'incontro di mediazione: infatti, nella circostanza, l'importo a cui l'appellante era stata condannata con il provvedimento monitorio opposto era stato integralmente confermato in sede di opposizione né vi era alcuna corrispondenza con la proposta di mediazione.
La Corte d’appello rigetto i tre motivi. Per quanto riguarda il terzo, con cui l’attrice chiedeva la condanna della convenuta alle spese di lite, addebitandole all'insuccesso dell'incontro di mediazione, la corte afferma che in tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 28/2010, il giudice tiene conto del comportamento della parte che ha rifiutato la proposta al fine di ripartire le spese processuali solo nel caso in cui "...il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta...".°
Mediatore Dott. Vincenzo Vivona
“Amo aiutare gli altri!
per questo ritengo che guidare le persone al dialogo e alla comprensione reciproca sia fondamentale in una società dove tutti hanno pari diritti di essere ascoltati e capiti.
Dove tutti devono poter trovare strade pacifiche per ottenere il giusto e possibile riconoscimento.
Sono Vincenzo Vivona e sono un Mediatore e un Coach in Programmazione Neuro Linguistica.
Ho acquisito con impegno e dedizione capacità di ascolto ed equilibrio necessari per poter guidare le person...
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