Solo la comunicazione del deposito della domanda di mediazione e l’allegazione della medesima, contenente anche la causa petendi, interrompe il termine decadenziale ex art. 1137, 2° comma, c.c.

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Avv. Donato  Mele Mongiò

Tribunale di Aosta, 28.04.2023, sentenza n. 147, Giudice Estensore Simona Modolo

A cura del Mediatore Avv. Donato Mele Mongiò da Lecce.
Letto 815 dal 21/05/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione della delibera condominiale.

Parte attrice deduceva, tra le varie, che il Condominio convenuto non aveva partecipato alla mediazione, mentre parte convenuta eccepiva l’improcedibilità dell’azione per decadenza dal termine ex art. 1137 cc.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • non è sufficiente che parte attrice depositi la domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione entro il termine di Legge;
  • neppure è sufficiente che la stessa parte comunichi all'altra di avere deposito la domanda, senza provvedere contestualmente ad allegarla;
  • nel caso di specie, parte attrice si è limitata a comunicare tempestivamente alla parte convenuta di avere depositato la domanda di mediazione;
  • tuttavia, la domanda di mediazione è generica e priva di indicazione della causa petendi;
  • peraltro, l'allegazione della domanda non può limitarsi all'indicazione della norma violata, ma deve comprendere anche l'esplicazione delle ragioni dell’istanza;
  • non è pervenuta al convenuto alcuna comunicazione idonea a sospendere il termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera.
 
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda attorea per violazione del termine ex art. 1337, 2° comma, c.c. e condannato parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte convenuta.*
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
 
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 412/2021 promossa da:

C.X , ATTORE 
contro
CONDOMINIO L. - CONVENUTO

CONCLUSIONI: Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: - in via principale: dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera assembleare impugnata nella sua interezza per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, annullarla con ogni ulteriore e conseguenziale pronuncia; - in via subordinata: dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera assembleare impugnata in relazione ai punti n.ri 1 , 2, 4 e 5 all'o.d.g. per i motivi di cui in narrativa e , per l'effetto, annullarla con ogni ulteriore e conseguenziale pronuncia; - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge. in via Istruttoria come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., rimarcando il fatto che controparte, benché formalmente invitata, non abbia partecipato alla mediazione, nonostante i numerosi rinvii concessi dal mediatore.
Parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: respinta ogni contraria istanza in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità/improcedibili dei termini di cui all'art. 1137 c.c. nel merito: respingere le domande tutte formulate dell'attore e, per l'effetto, assolvere il condominio esponente da ogni domanda proposta nei suoi confronti con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Svolgimento del procedimento.
Con atto di citazione datato 7.4.2021 e ritualmente notificato al convenuto, la P.XXXXX srl unip. citava in giudizio il C.X per l'impugnazione della delibera condominiale del 36.10.2019. Il Condominio si costituiva ritualmente in giudizio.
All'udienza del 30 settembre 2021 le parti chiedevano ed ottenevano termini per il deposito di memorie ex art. 183 u.c. c.p.c.
All'udienza fissata per la disamina delle istanze istruttorie, il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la discussione, fissava udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc al 22 Marzo 2022 concedendo alle parti termini per brevi note conclusive.
All'udienza del 22 Marzo 2022 le parti chiedevano rinvio pendenti trattative, l'udienza veniva rinviata al 31 maggio 2022; all'udienza del 31 maggio 2022 le parti chiedevano nuovo rinvio ed il Giudice formulava proposta transattiva fissando udienza al Il ottobre 2022 per conoscere le intenzioni delle parti circa la proposta transattiva formulata; l'udienza del Il ottobre 2022 veniva rinviata al 17 gennaio 2023 stante l'ulteriore istanza di rinvio delle parti; lo stesso avveniva all'udienza del 17 gennaio 2023 con rinvio al 7 marzo 2023; all'udienza del 7 marzo 2023 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito di note conclusive ed il Giudice rinviava pertanto al 5 aprile 2023; la causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini per note conclusive viste le istanze in tal senso delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
 
Non è contestato e risulta agli atti che Con au P.XX s.r.l. unipersonale sia la società di gestione della multiproprietà F.XX e che essa, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento - Statuto di Multiproprietà sia l'organo che provvede all'amministrazione degli immobili.
In data 26 ottobre 2019, si teneva l'assemblea del C.
Parte attrice impugna la relativa delibera assunta in tale data per i seguenti motivi: 1. M.XX indicazione del nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega. Mancato raggiungimento del quorum deliberativo. Violazione degli articoli 1130 bis e 1136 c.c.; 2. Mancata esibizione del verbale, del registro presenze e delle deleghe; 3. P.XXX n. 4 all'o.d.g. "Esame e deliberazione del preventivo 2019/2020", anche in relazione al punto n. 1 o.d.g. "Esame e deliberazione consuntivo 2018/2019".
Violazione del principio di trasparenza nella gestione della cosa comune.
Parte attrice promuoveva la procedura di mediazione con esito negativo. "Parte convenuta eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c. stante la generica richiesta di mediazione da cui non si desumono i motivi di impugnazione e chiedeva respingersi nel merito le domande attoree.
Si rileva come la domanda di mediazione proposta dall'attore e comunicata al convenuto, riporti alla voce "oggetto della controversia": "impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del ----  ed alla voce "ragioni della pretesa": "Nullità e/o annullabilità de RG n. 41 2/2021 assembleare per molteplici violazioni di legge. Parte istante  delibera impugnata in quanto, ad oggi, il documento non è stato messo a disposizione dall'amministratore condominiale".
Nel caso di specie, l'attrice ha impugnato la delibera assembleare invocando vizi che non determinano la carenza degli elementi essenziali della delibera impugnata; né si può ritenere che l'oggetto delle delibere impugnate sia illecito, o in qualche modo incida sui diritti reali esclusivi dell'attrice.
La domanda, quindi, come innanzi qualificata, concerne tre distinti casi di "annullabilità" della delibera assembleare ed è quindi soggetta al termine perentorio di cui all'art. 1137, comma II, c.c. (come attualmente previsto dal codice civile, all'esito della riforma del condominio, di cui alla legge 220/2012).
Sul punto, merita accoglimento l'eccezione di improcedibilità formulata da parte convenuta.
L'art. 5 comma 6., d.lgs. 28/2010 stabilisce che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo Il presso la segreteria dell'organismo".
L'art. 8 della medesima legge, disciplinando il "procedimento di mediazione", precisa che: "All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante".
La parte istante, quindi, non è liberata dal proprio onere di tempestiva impugnazione con il semplice deposito entro il termine perentorio della domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione. Né è sufficiente che la stessa parte provveda a comunicare all'altra il solo fatto di "aver deposito la domanda" (come nel caso di specie), senza provvedere contestualmente all'allegazione della stessa domanda. Solo la "domanda di mediazione", infatti, consente alla controparte di venire a conoscenza dei motivi di impugnazione. La ratio del Termine perentorio di legge, infatti, è proprio quella di consentire al Condominio di conoscere quanto prima i motivi di doglianza, al fine di porvi eventuale rimedio nel più rapido tempo possibile, ed evitare sia il giudizio di impugnazione che quello stragiudiziale di mediaconciliazione.
Nel caso di specie parte attrice comunicava tempestivamente la domanda di mediazione a parte convenuta; tuttavia la domanda di mediazione risulta del tutto generica e priva della benché minima indicazione della causa petendi, avendo ad oggetto la sola indicazione dell'impugnativa della delibera  del 26.10.2019 per motivi di nullità e/o annullabilità.
Deve, sul punto, osservarsi che anche la disciplina di cui alla legge 28/2010, avendo finalità deflattive del contenzioso, è informata al principio della necessaria simmetria tra la domanda azionata in sede di mediaconciliazione e quella avviata nel successivo giudizio. L'allegazione della domanda non può limitarsi all'indicazione della norma violata o del petitum sostanziale richiesto, dovendo comprendere anche l'esplicazione, per quanto sintetica, delle ragioni fondanti tale istanza.
Solo attraverso tale enunciazione la controparte può esser effettivamente resa edotta della domanda che l'istante intenderà azionare nel successivo giudizio. In tal senso vedasi Trib. Foggia 1.10.2020, Trib. S.XXXX 8.2.2019, nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è già espressa interpretando l'analoga previsione di tentativo obbligatorio di conciliazione vigente nel contenzioso 3 agrario, osservando che: " in materia di contratti agrari, perché possa ritenersi osservata la prescrizione del preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, è necessario che la pretesa fatta valere in sede di conciliazione sia identica, della "causa petendi", a quella avanzata in giudizio, ma tale condizione è rispettata anche quando la domanda giudiziale abbia ad oggetto una richiesta ridotta rispetto a quella contenuta nella diffida, in modo tale che il più di quest'ultima contenga il meno di quella". (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/06/2017) (Cass. civ. Sez. III Ord., 26/06/2019, n. 17059 - rv. 654403-01).
E, del resto, ragionando diversamente, in ipotesi (come quella del caso di specie) nelle quali il giudice si trovi nella necessità di riqualificare la domanda a causa dell'erronea indicazione del petitum materiali richiesto ("nullità " in luogo di "annullamento") , il convenuto non avrebbe alcun modo di conoscere il contenuto della domanda stessa in sede di mediaconciliazione.
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che nel termine di cui all'art. 1137, comma II, c.c. non sia pervenuta al convenuto alcuna comunicazione idonea a sospendere il termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera di cui è causa. Risulta non contestato, oltre che documentato, il fatto che il 26.10.2019 l'attrice fosse presente in assemblea; il termine perentorio per l'impugnazione, quindi, scadeva il 25.11.2019. Entro tale data il convenuto ha ricevuto la sola comunicazione del 23.11.2019 non idonea a far comprendere la causa petendi poi azionata con il presente giudizio. Va quindi dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio, per mancato rispetto del Termine perentorio ex art. 1137, comma II, c.c.. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D. M 55/2014 e succ. modif., in ragione del valore indeterminato di bassa complessità del presente giudizio, in euro 3.809,00 oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (applicate le tariffe minime ex D.M. 55/2014 stante l'assenza di questioni di fatto controverse).

P.Q.M.
 
I.X Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara improcedibile la domanda attorea per violazione del Termine ex art. 1137, comma II, c.c.; - Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di giudizio, che si liquidano in euro  3.809,00, oltre I.V.A, c.p.a. e rimborso forfettario al 15%.

Aosta, 28 Aprile 2023

Il Giudice  dott. Simona Modolo
 

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Chi è l'autore
Avv. Donato  Mele Mongiò Mediatore Avv. Donato Mele Mongiò
Iscritto nell’Albo degli Avvocati presso la Corte d’Appello di Lecce dal 15.9.99, ha partecipato a numerosi seminari e corsi di aggiornamento in Diritto e Procedura Civile, Diritto Amministrativo e Contabilità di Stato.
Svolge intensa attività stragiudiziale, particolarmente in materia contrattuale e difesa in materia fallimentare, esecutiva, contrattuale, agraria, successoria ed è un fermo sostenitorte della definizione conciliativa delle vertenze.
Ha esercitato per molti anni la carriera uni...
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