Commento:
Interessante ordinanza del giudice Massimo Vaccari in cui lo stesso ritiene opportuno formulare alle parti una proposta conciliativa, ai sensi del combinato disposto negli articoli 185 bis e 420 cpc, alla luce delle risultanze della CTM espletata nel corso del procedimento di mediazione, che ha acclarato la non comoda divisibilità dell’immobile per cui è causa e attribuito ad esso un valore di circa 90mila euro. La proposta consiste in “vendita a terzi l'immobile per cui a causa, ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia di stima, con impegno dell'Agenzia delle entrate a prestare consenso alla cancellazione dell'ipoteca su di esso gravante a fronte del pagamento in suo favore a parziale riduzione del credito da essa vantato nei confronti della convenuta della somma pari al 50% del prezzo ricavato da tale vendita e l'attribuzione all'attrice del restante 50%, il tutto a spese compensate”.
Tali risultanze vengono ritenute utilizzabili nel giudizio, quale prova atipica, anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate che, pur invitata a partecipare al procedimento di mediazione, non vi aveva aderito.
Il giudice si pronuncia inoltra sulla applicabilità dell’art. 8 del d. lgs. 149/ 2022 (che ha inserito nel d. lgs. 28/2010, una norma, l’art. 11 bis, che limita la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche per la conclusione di un accordo di conciliazione) già sin dal 28 febbraio 2023.°