L'avvocato-mediatore non può instaurare procedure conciliative innanzi all'organismo in cui è iscritto e a maggior ragione se tale organismo ha sede presso il proprio studio professionale.

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Sospeso l'avvocato che avvia la mediazione presso l'organismo in cui è mediatore

Letto 155 dal 23/05/2023



l-avvocato-mediatore-non-puo-instaurare-procedure-conciliative-innanzi-all-organismo-in-cui-e-iscritto-e-a-maggior-ragione-se-tale-organismo-ha-sede.jpg Secondo la pronuncia n. 265/2022 del Consiglio Nazionale Forense, su esposto di un collega, instaurare procedure conciliative ex D.Lgs. n. 28/2010 dinanzi all’Organismo di mediazione di cui egli stesso faccia parte, tantopiù nel caso in cui la sede dell’Organismo stesso coincida o sia contigua con quella del proprio studio professionale in violazione dell’art. 62 cdf, costituisce illecito disciplinare, che è sufficiente a far dubitare dell’imparzialità ed indipendenza dell’avvocato-mediatore ed integra una indubbia situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento di clientela

L’avvocato presentava deduzioni difensive con le quali, nel respingere ogni accusa in ordine ad eventuali violazioni deontologiche, precisava di non aver preso parte né di esser stato presente all'incontro fissato per la mediazione; chiariva, inoltre, che la sede dell'Organismo e quella dello studio legale si trovavano sì nel medesimo appartamento ma non nel medesimo studio avendo i due uffici ingressi e locali diversi; aggiungeva, infine, che i due uffici condividevano solo il portoncino d'ingresso.

Il COA di Messina trasmetteva gli atti al CDD e a seguito dell'avvio del procedimento disciplinare, il Consiglio, ritenuto che la separazione degli ambienti all'interno del medesimo appartamento non valesse ad escludere l'integrazione della fattispecie sanzionata dell'articolo 55 bis comma IV codice 2 deontologico previgente, dichiarava il legale responsabile dell'illecito a lui ascritto e comminava allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi due.
L'avvocato adiva, quindi, il CNF insistendo sull'insussistenza dell'addebito contestato in quanto il condividere un locale d'ingresso di accesso a tre autonomi, separati minialloggi non costituiva fattore in grado di ipotizzare commistione di interessi o una situazione di ambiguità.
Il CNF, tuttavia, respinge il ricorso in quanto "il disvalore ascritto alla coincidenza ovvero contiguità tra sede dell'organismo di mediazione e sede dello studio legale deriva dalla necessità di evitare anche la mera apparenza di una commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell'imparzialità dell'avvocato mediatore" e  "quel che i principi deontologici son posti a difesa e baluardo non è soltanto la presenza dei valori etici nell'esercizio della professione forense, ma altresì la sua apparenza agli occhi dei terzi perché è dalla apparente mancanza apparenza che può derivare una generale immagine negativa anche dell'istituto della mediazione".
Il divieto di coincidenza/contiguità, tra studio e organismo, "non opera soltanto nei confronti dei soggetti in mediazione, ma anche e soprattutto a tutela dell'immagine dell'Avvocatura e, anche dell'istituto della mediazione ed è posto proprio affinché i cittadini possano ad essa affidarsi in totale fiducia e trasparenza".

 
Si veda
 
 
Marina Crisafi, Sospeso l'avvocato che avvia la mediazione presso l'organismo di cui è parte, in Norme&Tributi Plus Diritto, 22 maggio 2023

 

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