Gli avvocati devono riferire al giudice sull’esito della mediazione indicando le parti (sostanziali) che non sono comparse, le ragioni pregiudiziali che hanno impedito la mediazione e coloro che hanno rifiutato l’eventuale proposta del mediatore.

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Avv. Marco Benesperi

Tribunale di Firenze, Ordinanza 18 marzo 2014.

A cura del Mediatore Avv. Marco Benesperi da Prato.
Letto 2616 dal 18/07/2014

Commento:
Con una innovativa ordinanza in tema di effettiva partecipazione alla mediazione civile, il Tribunale di Firenze ha onerato gli avvocati a relazione sull’esito del primo incontro, indicando le parti sostanziali assenti, le questioni pregiudiziali che hanno impedito la mediazione, la proposta del mediatore ed il suo contenuto con l’indicazione della parte che l'ha rifiutata ai fini della valutazione delle spese di giustizia.

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE


VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.___/2013
 
 Tra ….. 
  ATTORE
e     …..   
CONVENUTA
 
Oggi 18 marzo 2014, innanzi al Giudice dott. Anna Primavera, sono comparsi:
Per: l’attore____ l’avv. ….. ;
Per: il convenuto_____ l’avv. ….. ;
Entrambi i difensori chiedono la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
 
Il Giudice, visto l’art. 5, comma 2, D.L.vo n. 28/2010, così come modificato dalla L. n. 98/2013, sentiti i procuratori,
dispone
che parte opposta quale attrice in senso sostanziale esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni;
fa presente
 che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.L.vo citato, il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
invita
- gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all’art. 4, comma 3, (D.L.vo citato);
- le parti e i loro avvocati a partecipare a una sessione informativa presso l’ufficio gestito dall’ Università di Firenze (Laboratorio Un Altro Modo, con sede nel nuovo Palazzo di Giustizia, edificio B, piano V, stanza n. 9, orari di ricevimento: martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
- le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza.
La nota dovrà contenere informazioni:
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 bis (D.L.vo citato), in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo;
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 (D.L.vo citato) in merito alle eventuali ragioni di natura pregiudiziale o preliminare che hanno impedito l’avvio del procedimento di mediazione;
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 (D.L.vo citato), anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito al rifiuto delle parti – con specifica menzione della parte (delle parti) che ha (hanno) opposto il rifiuto – dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, con indicazione del suo contenuto;
fissa
 al fine di acquisire le informazioni relative all’esito del disposto tentativo di mediazione e di verificare l’avveramento o meno della condizione di procedibilità l’udienza del 1.10.2014 ore 10.10. .
 
Il Giudice
dott. Anna Primavera
 
 
 
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Marco Benesperi Mediatore Avv. Marco Benesperi
Nato a Pistoia il 15 luglio 1983, diploma di ragioniere e perito commerciale, laureato in giurisprudenza nel 2008, mediatore dal 2011, il suo punto di forza è nella capacità di risolvere in via stragiudiziale le situazioni di conflitto. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale, contratti bancari, locazioni e condominio.
Oltre all'attività legale è collaboratore esterno del quotidiano “Il Tirreno” e del settimanale “La Vita”, è direttore responsabile periodico ufficiale del Comune di Agl...
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