Il mediatore deve verbalizzare quale delle parti non intende proseguire oltre il primo incontro informativo.

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Avv. Pietro Lencioni

Tribunale di Pavia, ordinanza 30.3.2015

A cura del Mediatore Avv. Pietro Lencioni da Prato.
Letto 2662 dal 08/04/2015

Commento:
Ai fini della regolamentazione delle spese processuali è necessario comprendere quale delle parti non ha effettivamente partecipato alla mediazione e impedito la possibilità di giungere ad un accordo. Pertanto, ai sensi degli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 c.p.c., il mediatore deve verbalizzare quale, tra le parti che partecipano all’incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare.

Testo integrale:

Tribunale di Pavia
Sezione III Civile
dott. Marzocchi
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
promosso da
Comune di X
attore-opponente
contro
YY
convenuta-opposta
Il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23.03.2015; Viste le istanze avanzate dalle parti in udienza;
Letti atti e documenti del fascicolo;
Sulla competenza territoriale del giudice adìto, ritiene opportuno riservare la relativa decisione preliminare unitamente al merito del giudizio;
Sulla provvisoria esecuzione del decreto osserva e decide:
L’opposizione non è fondata su prova scritta e, per contro, il titolo e l’ammontare del credito vantato dall’opposta è fondato su idonea prova scritta: trattasi quindi di credito certo, liquido ed esigibile. Del resto, da quanto emerso nella discussione orale, la retta mensile spettante alla convenuta opposta era stata regolarmente corrisposta dall’ente opponente, sia prima che dopo il periodo di inadempimento che ha dato luogo all’ingiunzione. Non si vede pertanto, allo stato, alcun motivo per ritenere non dovuta solo una parte delle rette mensili, stante la continuità del rapporto di ospitalità offerto della struttura.
Ciò premesso, visto l’art. 648 cpc, concede l’esecuzione provvisoria del decreto opposto.
Visto che non è avanzata istanza di fissazione dei termini per le memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, cpc, e ritenuto che la causa possa essere ritenuta matura per la decisione, fissa l’udienza di precisazione delle conclusioni per la data sotto indicata;
Considerato lo stato dell’istruzione, la natura della causa e il comportamento delle parti;
Ritenuto opportuno disporre il tentativo di mediazione in vista di una possibile conciliazione della controversia, alla luce degli elementi di fatto e di diritto emersi;
Ritenuto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente – o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare – che all’interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare (ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.14; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15);
Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L.98/2013;
PQM
Letto ed applicato l’art. 5, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, ponendo l’onere dell’avvio della procedura di mediazione a carico di parte opponente e avvisando entrambe le parti che, per l’effetto, l’esperimento del tentativo di mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori - sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli difensori delle parti;
Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 c.p.c., invita il mediatore a
verbalizzare quale, tra le parti che partecipano all’incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare;
Ordina alla parte più diligente di allegare la presente ordinanza anche in copia “libera” all’istanza di avvio della mediazione o all’adesione alla stessa, in modo che il mediatore possa averne compiuta conoscenza;
Fissa il termine di legge di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza all’opponente per la presentazione della domanda di avvio della procedura di mediazione, da depositarsi presso un Organismo di mediazione regolarmente iscritto nel registro ministeriale che svolga le sue funzioni nel circondario del Tribunale di Pavia, ex. art. 4, co. 1, D. Lgs. 28/2010.
Fissa nuova udienza per il 7 ottobre 2015, ore 10,30, per la verifica dell’esito della procedura di mediazione e, in caso suo esito negativo, per la precisazione delle conclusioni;
Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Pavia, 30 marzo 2015
Dott. Giorgio Marzocchi

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Chi è l'autore
Avv. Pietro Lencioni Mediatore Avv. Pietro Lencioni
Sono iscritto nell'Albo degli Avvocati di Prato dal 1965 ed in quello degli Avvocati Cassazionisti dal 1979. Ho avuto l'incarico di Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Prato dal 1989 al 1997.
Sono Mediatore dal 28 aprile 2011.
Come avvocato ho trattato tutte le materie nell'ambito civile, preferendo quelle relative alle succesioni ereditarie, alle comunioni, alle locazioni Non tratto controversie di lavoro e di infortunistica stradale.
Svolgendo ancora la professione di avvoca...
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