L’iter giudiziario della causa è sproporzionato? Il giudice propone alle parti una ipotesi transattiva ex art.185 bis c.p.c., ed in caso di disaccordo, le invita alla mediazione civile.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Pierfrancesco Fratini

Tribunale di Milano, Ordinanza 21 marzo 2014

A cura del Mediatore Avv. Pierfrancesco Fratini da Prato.
Letto 6434 dal 15/04/2014

Commento:
Quando l’iter giudiziario della causa appare sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia, il giudice, valutata la congruenza e rilevanza dei mezzi di prova richiesti ed ammissibili, può invitare le parti ex art.185 bis c.p.c. a valutare una ipotesi di definizione transattiva della lite ed in caso di rifiuto immotivato, può avviarle alla mediazione civile ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. 28/2010.

Testo integrale:

Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa

ordinanza 21 marzo 2014

Il giudice istruttore,

letti gli atti introduttivi e le sei memorie depositate ex art. 183 co. 6° c.p.c.,

ed esaminati i documenti prodotti dalle parti,

sciogliendo la riserva automaticamente assunta il 18/3/2014,

RILEVATO

che non vi è specifica contestazione, ad opera della XX s.r.l., in merito alla quantificazione del residuo credito 'provvigionale' (in realtà, partecipazioni agli utili del Punto vendita napoletano dell'associante) maturato dal X alla cessazione del rapporto (ottobre 2012) e risultante dalle fatture prodotte dall'attore sub doc. 12;

che non vi è altresì stata specifica contestazione ad opera dell'associato del conteggio relativo ai cc.dd. sospesi riferiti agli introiti di biglietteria, come documentato dalla società convenuta ai suoi documenti 6 & 7, portanti un residuo credito dell'Associante dell'ammontare di € 1.363,00;

che per il resto le parti si addebitano reciproci inadempimenti - di dubbia fondatezza- dai quali sarebbero discesi danni di cui, l'uno chiedendone accertamento giudiziale in via equitativa e l'altra cumulando ogni possibile penale contrattuale, hanno chiesto il risarcimento nella rispettiva misura di € 88.814,94 ed € 53.850,00;

RITENUTO

che, così stando le cose e a quasi un anno e mezzo dai fatti, la causa ha già avuto un corso sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia, che avevano indotto il difensore della società convenuta - già nel primissimo scambio di corrispondenza alla fine del 2012- ad ipotizzare un ragionevole componimento riconoscendo "le eventuali competenze maturate dal sig. X (...) a seguito del regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali dal medesimo assunte in merito alla gestione degli incassi e delle prenotazioni effettuate" (cfr. doc. 5 conv.);

che pertanto, anche alla luce della dubbia rilevanza e congruenza – nella parte in cui possono ritenersi ammissibili - dei mezzi di prova orale offerti da ambo le parti nelle rispettive memorie ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c., le parti vanno piuttosto invitate ex art. 185 bis c.p.c. a valutare attentamente una ipotesi di definizione transattiva della causa in termini di riconoscimento e corresponsione dalla …. al X del saldo residuo di € 16.934,11 (18.297,00 - 1.363,00), con reciproca rinuncia a tutte le altre pretese risarcitorie ed alla refusione delle spese di lite da ciascuno di essi sin qui sostenute;

F. che sin d'ora lo scrivente, ove le parti rifiutassero immotivatamente tale proposta, si riserva di avviarle a mediazione ai sensi dell'art. 5 co. 2° del d. lgs. n. 28/2010,

p. t. m.

letti gli artt. 183 co. 7° e 185 bis c.p.c.,

1) formula alle parti la proposta transattiva indicata al punto E. della parte motiva della presente ordinanza;

2) invita le parti a riferire delle determinazioni in proposito assunte - ovvero sin d'ora per innescare, se lo riterranno, il meccanismo processuale di cui all'art. 309 c.p.c. - all'udienza del 16 settembre 2014 alle ore 11,20;

3) manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle

parti.

Milano, 21/3/2014.

Il Giudice, Dr. G. Vannicelli

aa
Chi è l'autore
Avv. Pierfrancesco Fratini Mediatore Avv. Pierfrancesco Fratini
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Firenze nell'anno accademico 2007, sono un giovane avvocato e mediatore. Credo fermamente nella Mediazione, in quanto la considero uno strumento efficace per la tutela dei diritti del cittadino, capace di assicurare la deflazione del contenzioso, nonchè di accelerare la risoluzione dei conflitti con un minimo esborso economico a carico delle parti. Sono, inoltre, un fermo sostenitore della mediazione facilitativa, poichè la soluzione ...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia







ok