Mediazione delegata nel circondario del Tribunale anche se è eccepita continenza o litispendenza

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Avv. Silvio Zicconi

Ordinanza del 27 gennaio 2014, Tribunale di Verona

A cura del Mediatore Avv. Silvio Zicconi da Sassari.
Letto 8924 dal 01/02/2014

Commento:
Il Tribunale di Verona di recente ha affermato che la sospensione disposta nel corso del giudizio in accoglimento della eccezione di continenza rispetto ad un altro giudizio tra le parti, non incide in alcun modo sul separato ed autonomo procedimento di mediazione, né detta eccezione può incidere sulla competenza. Il magistrato chiede l'espletamento dell'iter di mediazione avvisando le parti che il procedimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e fissa una nuova udienza.

Testo integrale:

Sì alla mediazione delegata presso un organismo di conciliazione che ha sede nel circondario del Tribunale anche se la parte eccepisce continenza o litispendenza, sostenendo in sintesi che l'oggetto della causa risulta speculare a quello della causa pendente davanti a un altro Tribunale, con la conseguenza che vi sarebbe un rapporto di continenza della prima nella seconda, e che l'altro Tribunale sarebbe il giudice adito per primo. È quanto emerge dall'ordinanza emessa il 27 gennaio dal tribunale di Verona (giudice Massimo Vaccari).

Reciproche concessioni

La lite è fra due avvocati e si preannuncia lunga e dispendiosa perché potrebbe arrivare un regolamento di competenza. Ma ci sono comunque gli spazi per arrivare a una composizione stragiudiziale, che ben può essere disposta dal giudice a processo in corso grazie al decreto fare?. I due legali hanno tentato la conciliazione davanti all'Ordine forense senza poi spiegare le ragioni del fallimento. E soprattutto si può individuare una somma più modesta rispetto all'entità del credito fatto valere dal convenuto, in modo da arrivare a reciproche concessioni delle parti.

Conciliazione e attrazione

Resta da capire in quale territorio debba essere ricercato l'organismo chiamato a tentare la conciliazione fra le parti, visto che non risulta almeno controversa anche la competenza del giudice. E la soluzione arriva dall'interpretazione della circolare emessa dal ministero della Giustizia alla fine dell'anno scorso (cfr. Così la mediazione post-decreto fare: pagano le spese di avvio le parti che si fermano al primo incontro, pubblicata il 2 dicembre). Una certa dottrina sostiene, sia pure con riguardo alla disciplina originaria del decreto legislativo 28/2010, che si configuri un«attrazione» del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un organismo che abbia la propria sede nel circondario del tribunale o nel distretto della corte d'appello nel quale la controversia è pendente, sulla falsariga di quanto dispone l'articolo 669 quater Cpc per la competenza per la trattazione dei procedimenti cautelari in corso di causa.

Condizione di procedibilità
Nel caso di specie il giudice, tuttavia, dichiara che è competente a trattare il procedimento di mediazione delegata un organismo di mediazione sito nel circondario del tribunale di Verona: l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 non attribuisce rilievo a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo Cpc ai fini della determinazione della competenza per territorio dell'organismo di mediazione, tanto da rendere irrilevanti eventi processuali come la litispendenza o continenza; e ciò specie se si considera che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza, e, dall'altro, che il convenuto non ha contestato che il tribunale di Verona sia competente per territorio per la causa introdotta dall''attore ai sensi dell'articolo 20 Cpc. Il magistrato dunque chiede l'espletamento dell'iter di mediazione avvisando le parti che il procedimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e fissa una nuova udienza a maggio.

A seguire uno stralcio della decisione richiamata.

Non è di ostacolo alla mediazione civile l’eventualità che nell’arco di tempo necessario per lo svolgimento del procedimento di mediazione l’attore nel presente giudizio proponga regolamento di competenza avverso l’ordinanza, sopra citata, del Tribunale di Reggio Emilia poiché tale iniziativa potrà determinare la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale emiliano ma non potrà avere lo stesso effetto sul giudizio che resterà distinto da quello fino a quando questo giudice non si pronuncerà sulla istanza di parte convenuta.

Peraltro deve escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare anche la sospensione del procedimento di mediazione che sia stato disposto nel corso di esso, dal momento che questo incidente, pur inserendosi nel giudizio, ha una propria autonomia, ricollegabile alla sua esclusiva finalità conciliativa, cosicché non pare risentire delle sorti del processo (un riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel disposto dell’art. 6 comma 2 d.lgs. che prevede che il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto a sospensione feriale).

Riguardo la competenza, alla luce della novella legislativa introdotta con la legge di conversione del decreto del fare, e dei chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia con la circolare 27 novembre 2013 è poi sufficiente che nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la controversia si trovi una sede secondaria dell’organismo di mediazione, regolarmente comunicata e iscritta presso il dicastero della giustizia, perché il procedimento possa considerarsi correttamente radicato presso di essa.

Ciò detto si tratta di individuare l’organismo di mediazione territorialmente competente nel caso di specie;

Giova evidenziare che nel caso di specie è possibile affermare che competente a trattare il procedimento di mediazione delegato da questo giudice è un organismo di mediazione sito nel circondario di questo Tribunale, giacché da un lato, l’art.4 comma 1, d.lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo I del c.p.c., cosicché non rilevano , al fine suddetto, eventi processuali come la litispendenza o continenza prospettate nel caso di specie, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza e, dall’altro, che il convenuto non ha contestato che il Tribunale di Verona sia competente per territorio per la causa introdotta dall’adottare ai sensi dell’art.20 c.p.c.” .

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Chi è l'autore
Avv. Silvio Zicconi Mediatore Avv. Silvio Zicconi
Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto comme...
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