Procedimento per convalida di sfratto: mediazione obbligatoria dopo il mutamento del rito ex art.667 c.p.c.

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Avv. Paola Bini

Tribunale di Palermo, ordinanza 13 aprile 2012

A cura del Mediatore Avv. Paola Bini da Bologna.
Letto 11165 dal 22/05/2012

Commento:
Secondo quanto dispone l'art. 5 IV co. d.lvo 28/2010, la necessità del tentativo di mediazione è esclusa nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile. Ne consegue, che per tale procedimento il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase cd. sommaria.

Testo integrale:

Tribunale di Palermo, sez. II Civile

ordinanza
 

Fatto e diritto

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 02/4/2012 nel procedimento n. 8046/2011 R.G.;
vista la documentazione versata, e le deduzioni delle parti in ordine all'avvio del procedimento di mediazione dopo l'udienza di discussione, fissata a seguito del mutamento del rito in speciale locatizio;
ricordato che a mente del disposto di cui all'art. 5 IV co. d.lvo 28/2010 la necessità del tentativo di mediazione è esclusa nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
osservato allora che per il procedimento per convalida di sfratto (quale quello di specie) il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase cd. sommaria, e per il giudizio a cognizione piena derivato dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito;
considerato perciò che va condiviso l'orientamento secondo cui è onere della parte (nel caso di specie, rammentato dal giudice in sede di mutamento del rito) avviare il procedimento di mediazione all'esito del mutamento del rito, e di conseguenza la verifica di cui al 1° comma del citato art. 5 andrà operata solo all'udienza fissata ex art. 667 c.p.c.;
rilevato che nel caso di specie la società intimante ha dato prova di avere avviato il procedimento di mediazione, seppur dopo l'udienza del 21 dicembre
2011, calendata appunto ex art. 667 c.p.c., atteso che è questa l'udienza in seno alla quale va appunto avviato il meccanismo di "sanatoria" previsto dal più volte citato art. 5;
ritenuto, pertanto, che la questione della procedibilità della domanda (su cui le parti erano state invitate a dedurre alla udienza del 1° febbraio 2012) deve ritenersi superata, potendosi cioè procedere oltre;
viste le istanze istruttorie formulate, ammette, siccome rilevante, la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente-intimante con la memoria depositata il 25.11.2011 (e ad esclusione del primo articolato, ex art. 2722 c.c.), e limitando a due i testi da escutere, mentre non ammette la prova testi della resistente, non vertendo su circostanze specifiche in fatto;

P.Q.M

disattesa allo stato ogni altra, diversa istanza,
fissa per la prosecuzione l'udienza del 25 giugno 2012 ore 11:00, per l'espletamento della prova ammessa.

Palermo, 13.4.2012

Il Giudice

Giudice Giuseppe De Gregorio

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Chi è l'autore
Avv. Paola Bini Mediatore Avv. Paola Bini
Ha un suo studio in Bologna, in cui svolge continuativamente la professione di Avvocato civilista.
Dall’anno 2000 è stata inserita nell’Elenco dei Conciliatori presso la C.C.I.A.A. di Bologna, ente presso il quale ha svolto attività di mediazione conseguendo l’abilitazione specifica nelle materie societaria e cooperativa, ma negli anni si è ritrovata a gestire mediazioni un po' in ogni materia, dalle locazioni alla responsabilità civile, al condominio e molte altre. Accreditata come mediatore ...
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