Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale la parte resistente ha eccepito l’improcedibilità della domanda di pagamento a seguito della presenza di una clausola contrattuale di mediazione obbligatoria.
In merito, il Giudice ha così statuito:
- la validità ed efficacia della clausola contrattuale di mediazione non è oggetto di contestazione;
- la predetta clausola è vincolante e pacifica;
- la clausola non risulta vessatoria, né implica abuso;
- dal tenore letterale della clausola si evince la comune volontà delle parti di sottoporre obbligatoriamente all’organismo di mediazione individuato ogni eventuale controversia che derivi dal contratto, prima di agire giudizialmente;
- risulta violata la volontà comune di tentare di risolvere la controversia con la mediazione e di adire l’Autorità Giudiziaria solo nel caso in cui non venga raggiunto un accordo bonario.