Le spese relative alla mediazione facoltativa non possono essere poste a carico della parte soccombente in giudizio.

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Avv. Federica Vignolo

Tribunale di Velletri, 12.11.2024, sentenza n. 2337, Giudice Marcello Buscema

A cura del Mediatore Avv. Federica Vignolo da Torino.
Letto 18 dal 22/05/2025

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di rilascio di immobile.

Parte attrice chiedeva la restituzione dell’immobile che controparte non aveva rilasciato nonostante alla scadenza pattuita, nonostante fosse stato raggiunto un accordo in tal senso, oltre alla rifusione delle spese di lite e delle spese di mediazione sostenute per l’attivazione della procedura.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • il resistente occupa l’immobile senza titolo sin dalla scadenza del termine per il rilascio e, pertanto, va condannato a liberare l’immobile;
  • le spese processuali vengono poste a carico del soccombente;
  • non vengono riconosciute, invece, le spese di mediazione in quanto la domanda di accertamento dell’occupazione senza titolo di un immobile e la richiesta di rilascio del medesimo costituisce un’azione personale di restituzione differente rispetto all’azione petitoria di rivendicazione ex art. 948 c.c., che non è soggetta alla mediazione obbligatoria;
  • di conseguenza le spese per la mediazione facoltativa non risultano rimborsabili in quanto spese non necessarie. *

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Federica Vignolo Mediatore Avv. Federica Vignolo
Sono avvocato da oltre 15 anni, mi occupo di consulenza e di assistenza legale prevalentemente in materia di diritto civile, diritto di famiglia, successioni ereditarie, contratti assicurativi e diritti reali. Ho anche maturato pluriennale esperienza a livello internazionale, collaborando con noti studi anglosassoni e ho buona padronanza dell'inglese giuridico.
Amo la mia professione e, in particolare, la dimensione umana della stessa.
Aiutare i mei Assistiti a risolvere i diversi problemi le...
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