Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Giudice Dott. Salvatore Serra ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 1344/2021 e vertente TRA
- SRL, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via - • Castel Guelfo di Bologna (BO) ATTRICE
Il Condominio--- CONVENUTO
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: 1) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla la delibera dell'assemblea del 9 Agosto 2021 adottata dal CONDOMINIO, in persona del sig. -- amministratore pro-tempore sito in - Località -- relativamente al punto n. 1 e 4 dell'ordine del gi orno 2) condannare il CONDOMINIO, in persona del sig. -amministratore pro-tempore sito in - Località --- -ex art 96 comma 3 cpc 3) condannare il CONDOMINIO, in persona del sig. -amministratore pro-tempore sito in - Località --- - al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizi o, oltre IVA e CAP come per legge.
Per parte convenuta Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così decidere: 1) In via pregiudiziale - dichiarare I'improcedibilità delle avverse domande per i motivi espressi nel punto 1) della superiore narrativa; - condannare l'attrice ex art. 96 c.p.c.; - con vittori a di spese e competenze del giudizio. 2) in via preliminare e di rito: - dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice e rigettando ogni avversa domanda; - condannare l'attrice ex art. 96 c.p.c.; - con vittoria di spese e competenze del giudizio. 3) Nel merito: - rigettare per i motivi sopra esposti le domande di parte attrice; - condannare l 'attrice ex art. 96 c.p.c.; - con vittoria di spese e competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve di chiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale per violazione, in relazione al prodromico procedimento di mediazione, dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 28/2010.
Invero, tale articolo statuisce che, nella domanda di mediazione, devono essere indicate, fra l'altro, "le ragioni della pretesa".
Questa previsione è pressoché equivalente a quella dell'art. 125 c.p.c., il quale fa riferimento alle "ragioni della domanda".
Se ne inferisce che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, che tale simmetria deve riguardare quantomeno le ragioni addotte dalla parte interessata e che, in caso contrario, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale.
La ragione è semplice: se l'istanza di mediazione non ricalca la futura domanda di merito, la parte chiamata non viene posta nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di prendere adeguatamente posizione su di essa, con una sostanziale vanificazione della funzione deflattiva dell'istituto.
Nel caso di specie, nella domanda di mediazione ci si limita a indicare I' "IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 9 AGOSTO 2021", con una evidente asimmetria rispetto alla esposizione di cui all'atto di citazione focalizzato con copiosità di deduzioni sui capi 1 e 4 della delibera impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
a) Dichiara l 'improcedibilità della domanda proposta dall' attrice ••SRL, in persona del legale rapp.te p.t., e, per l 'effetto, la rigetta;
b) Condanna l'attrice SRL, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, nei confronti del convenuto Condominio in persona dell'amministratore p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali e € 300,00 per spese, oltre CPA e spese generali
Così deciso in Nuoro in data 28 agosto 2023
Il Giudice Dott. Salvatore Serra