Commento:
Una compagnia assicuratrice agiva in rivalsa verso il proprio assicurato, al fine di ottenere l'importo corrisposto ai soggetti danneggiati da un sinistro stradale causato dal convenuto mentre era alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza.
Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda. Di contro, la Corte d’appello meneghina, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la «improcedibilità del giudizio», affermando che la procura rilasciata dal legale rappresentante della compagnia assicuratrice al proprio difensore, seppur in forma notarile e riferita al determinato tipo di attività negoziale quale è la mediazione, fosse inidonea a concedere al difensore il diritto di rappresentare la parte nel procedimento di mediazione, occorrendo all’uopo una procura sostanziale rilasciata per partecipare alla specifica controversia.
L’ente di assicurazione, quindi, impugnava la sentenza di seconde cure in Cassazione, prospettando la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 28 del 2010, poiché, a suo dire, la Corte d'Appello di Milano, stravolgendo le finalità del procedimento di mediazione e prescindendo da una lettura costituzionalmente orientata della normativa, aveva erroneamente ritenuto la procura sostanziale rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della compagnia al difensore inidonea a rappresentare e sostituire la parte nel procedimento di mediazione e conseguentemente non avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010.
La Cassazione ha, giustamente, accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Queste le osservazioni del giudice di legittimità:
- non vi è alcun argomento, né di carattere letterale né di carattere sistematico, nelle disposizioni di legge richiamate, che possa indurre a ritenere necessario che, per partecipare al procedimento di mediazione, il rappresentante della parte che non possa o voglia intervenire personalmente debba essere munito di una procura speciale che contenga uno specifico riferimento alla controversia oggetto della mediazione stessa;
- occorre senz’altro, a tal fine, una procura che attribuisca al rappresentante tutti i poteri sostanziali necessari per partecipare utilmente al procedimento di mediazione;
- pertanto, non potrebbe ritenersi sufficiente una procura (generale o, anche, speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale (e, quindi, nella quale l’autografia della sottoscrizione possa essere certificata dal difensore stesso ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c.), anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite, poiché la procura per partecipare al procedimento di mediazione deve, comunque, specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio;
- è, inoltre, necessario, per le medesime ragioni, che siffatta procura sia conferita ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza delle vicende sostanziali alla base della controversia;
- risulta, d'altronde, una indimostrata petizione di principio affermare che una procura conferita per una serie indeterminata e perfino indeterminabile a priori di controversie implichi l’impossibilità, per il rappresentante, di acquisire l'adeguata conoscenza dei dati delle singole controversie via via sottoposte al procedimento di mediazione, onde renderne fruttuoso l'esperimento.
Conseguentemente, la pronuncia n. 14676/2025 ha concluso evidenziando il seguente principio di diritto: “per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l'utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa; non è, invece, necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso”.
E ha aggiunto un interessante obiter dictum: “le condizioni di procedibilità delle domande giudiziali vanno sempre interpretate restrittivamente”.
Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda. Di contro, la Corte d’appello meneghina, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la «improcedibilità del giudizio», affermando che la procura rilasciata dal legale rappresentante della compagnia assicuratrice al proprio difensore, seppur in forma notarile e riferita al determinato tipo di attività negoziale quale è la mediazione, fosse inidonea a concedere al difensore il diritto di rappresentare la parte nel procedimento di mediazione, occorrendo all’uopo una procura sostanziale rilasciata per partecipare alla specifica controversia.
L’ente di assicurazione, quindi, impugnava la sentenza di seconde cure in Cassazione, prospettando la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 28 del 2010, poiché, a suo dire, la Corte d'Appello di Milano, stravolgendo le finalità del procedimento di mediazione e prescindendo da una lettura costituzionalmente orientata della normativa, aveva erroneamente ritenuto la procura sostanziale rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della compagnia al difensore inidonea a rappresentare e sostituire la parte nel procedimento di mediazione e conseguentemente non avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010.
La Cassazione ha, giustamente, accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Queste le osservazioni del giudice di legittimità:
- non vi è alcun argomento, né di carattere letterale né di carattere sistematico, nelle disposizioni di legge richiamate, che possa indurre a ritenere necessario che, per partecipare al procedimento di mediazione, il rappresentante della parte che non possa o voglia intervenire personalmente debba essere munito di una procura speciale che contenga uno specifico riferimento alla controversia oggetto della mediazione stessa;
- occorre senz’altro, a tal fine, una procura che attribuisca al rappresentante tutti i poteri sostanziali necessari per partecipare utilmente al procedimento di mediazione;
- pertanto, non potrebbe ritenersi sufficiente una procura (generale o, anche, speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale (e, quindi, nella quale l’autografia della sottoscrizione possa essere certificata dal difensore stesso ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c.), anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite, poiché la procura per partecipare al procedimento di mediazione deve, comunque, specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio;
- è, inoltre, necessario, per le medesime ragioni, che siffatta procura sia conferita ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza delle vicende sostanziali alla base della controversia;
- risulta, d'altronde, una indimostrata petizione di principio affermare che una procura conferita per una serie indeterminata e perfino indeterminabile a priori di controversie implichi l’impossibilità, per il rappresentante, di acquisire l'adeguata conoscenza dei dati delle singole controversie via via sottoposte al procedimento di mediazione, onde renderne fruttuoso l'esperimento.
Conseguentemente, la pronuncia n. 14676/2025 ha concluso evidenziando il seguente principio di diritto: “per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l'utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa; non è, invece, necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso”.
E ha aggiunto un interessante obiter dictum: “le condizioni di procedibilità delle domande giudiziali vanno sempre interpretate restrittivamente”.