Rigettata l’eccezione di improcedibilità dell’azione revocatoria per assenza della mediazione obbligatoria

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Avv. Roberta Calabrò

Tribunale sez. II - Milano, 16/11/2021, n. 9350, Estensore dott. Francesco Pipicelli

A cura del Mediatore Avv. Roberta Calabrò da Roma.
Letto 4932 dal 11/02/2022

Commento:
Questa vicenda ha ad oggetto l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per sentire dichiarare inefficace un atto notarile di risoluzione per mutuo consenso della donazione di un diritto di usufrutto su un immobile a tutela di un credito basato su una sentenza che aveva accertato la filiazione e l’azione di simulazione dell’atto stesso (questa seconda azione poi viene rinunciata).  La parte convenuta eccepiva in via pregiudiziale di rito l'improcedibilità della domanda. L'avvocato dei convenuti insisteva nell'eccezione di improcedibilità della domanda di simulazione in quanto rientrante in materia sottoposta alla mediazione obbligatoria ed eccepiva la prescrizione dell'azione revocatoria. L'avvocato dell’attore in relazione all'improcedibilità precisava che la revocatoria non necessita di mediazione obbligatoria anche se riferita ad immobili, come da sentenza della Corte di Appello di Milano Sez. IV 2.5.2017 e diversi tribunali di merito.
Il giudice rigettava allo stato l'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione formulata dai convenuti e non concedeva termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
L'improcedibilità della domanda di simulazione per assenza della mediazione obbligatoria viene rinunciata. L’improcedibilità dell’azione revocatoria per assenza della mediazione viene rigettata richiamandosi a Corte d'Appello di Milano, sentenza 2.05.2017 est. Barbuto e diversa giurisprudenza di merito in quanto la funzione dell'azione revocatoria ordinaria è soltanto quella di ricostituire la garanzia generica ex art. 2740 cc, tramite l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo.  (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/azione-revocatoria-di-una-donazione-immobiliare-e-obbligatorio-l-esperimento-del-tentativo-di-mediazione-762.aspx )
La mediazione obbligatoria costituisce una limitazione alla regola generale dell'accesso diretto alla Giustizia, e, come tutte le ipotesi di giurisdizione cd. condizionata, costituisce quindi una norma eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La giurisprudenza costituzionale ha enunciato, ad esempio nella sentenza n. 403 del 2007, il principio generale per cui deve essere garantito l'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria ed ha ammesso che questo può essere sì ragionevolmente derogato, introducendo forme di giurisdizione cd. condizionata tramite disposizioni di legge, le quali vanno pero` considerate "di stretta interpretazione”.
Analogamente all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta in via principale e che ha funzione reintegrativa della garanzia patrimoniale – l'azione di simulazione assoluta è un'azione contrattuale anche quando sia volta a privare di efficacia tra le parti un negozio traslativo di un diritto reale ex art. 1414 c.c., ragion per cui la tutela giurisdizionale domandata in via diretta appare di tipo contrattuale e non reale ne´ di tipo possessorio né petitorio, venendo in considerazione il diritto di usufrutto solo quale petitum mediato e ius ad rem a valle dell'azione contrattuale predetta, mentre la mediazione obbligatoria nell'intento del legislatore deve riguardare le cause inerenti direttamente la proprietà, il possesso, o diritti reali minori quali diritti "assoluti" e non quali pretese restitutorie o sottostanti, come nel caso della riconsegna di bene mobile a valle dell'azione di risoluzione; rilevato che in ultima analisi non viene in questione quale petitum immediato l'usufrutto ma soltanto in via mediata, essendo l'azione volta in via diretta ed immediata a sentire dichiarare l'inefficacia, ex art. 1414 c.c. e comunque la revocabilita` ex art. 2901 c.c. del predetto negozio con proposizione di azioni costitutive relative a situazioni giuridiche in via diretta volte a tutelare pretese contrattuali o derivanti da diritti "relativi" di obbligazione o ex art. 2740 c.c.".
In tema di azione revocatoria e mediazione, va richiamata l’attenzione sull’ordinanza della Corte di Cassazione Sez. II, ordinanza n. 25855 del 23.09.2021 che ha ritenuto che l’azione revocatoria non rientri tra le controversie soggette alla mediazione obbligatoria. (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-azione-revocatoria-non-e-soggetta-alla-mediazione-obbligatoria-1007.aspx) °
 
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Roberta Calabrò Mediatore Avv. Roberta Calabrò
Ho scelto di fare l'avvocato per innata attitudine e passione per il diritto ed esercito la professione dal 1989.
L'approccio con le tecniche di negoziazione, di comunicazione e di gestione del conflitto hanno segnato un'evoluzione che mi ha permesso di divenire uno dei pionieri della Mediazione professionale in Italia a partire dal 1999. Costante aggiornamento e continua pratica hanno fatto il resto.
L' indiscusso apprezzamento della mia opera di mediatore e di formatore in questa materia ...
continua





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