Azione revocatoria di una donazione immobiliare: è obbligatorio l’esperimento del tentativo di mediazione?

Rss feed Invia ad un amico
Dott.ssa Elisa  Semeraro

Corte d'Appello di Milano, sentenza del 2 maggio 2017

A cura del Mediatore Dott.ssa Elisa Semeraro da Brescia.
Letto 9208 dal 09/07/2018

Commento:
In tema di azione revocatoria di una donazione immobiliare non è obbligatorio l’esperimento del tentativo di mediazione.
Secondo la Corte d’Appello di Milano, il mancato svolgimento della mediazione non può giustificare una pronuncia di improcedibilità dell’azione revocatoria.
A tale conclusione può giungersi in quanto l’azione revocatoria ordinaria non dà vita ad una controversia avente ad oggetto un diritto reale bensì, semplicemente, è rivolta soltanto a ricostruire la garanzia generica ex art. 2740 c.c. tramite la dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
dott.ssa Marisa Nardo - Presidente
dott. Vincenzo Barbuto - Consigliere rel.
dott.ssa Mery De Luca - Consigliere
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, dandone lettura in udienza.
nella cause riunite, iscritte ai numeri di ruolo generale 2308 e 2320, del 2016
tra
C.V. -(...) -con proc. dom. avv. (...) , del Foro di (...) ed avv. (...), per procura nel retro del foglio di pag.17 dell'atto d'appello, nel proc.n.2308/20l6 R.G.,
appellante principale,
e
V.G. -(...)-con proc. dom. avv. (...), del (...), per procura su foglio allegato all'atto di citazione in appello, nel proc.n.2320/2016 R.G.,
appellante incidentale,
e
Fallimento S.E. s.r.l. -(...) -in persona del curatore (...) rappresentato e difeso dall'avv. Luca Beretta, elettivamente domiciliato presso l'avv. (...), per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato 
    Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che, con atto di citazione notificato alla Curatela, ammessa al gratuito patrocinio, ed al V. in data 26.5.2016, V.C. ha appellato la sentenza n.707, del 23.4.2016, del Tribunale di Busto Arsizio, notificata il 26.4.2016;
rilevato, altresì, che, con altro atto di citazione, notificato alla Curatela ed alla C. in data 26.5.2016, G.V. ha appellato la sentenza medesima (Cass.n.15687/01);
rilevato che la Curatela fallimentare s'è costituita, concludendo per il rigetto di entrambe le impugnazioni;
atteso che il primo Giudice, pronunciando sulla domanda della Curatela, ha dichiarato l'inefficacia, ex art.2901 c.c., del rogito notarile del 22.1.2010 -n.323 (...)p., n.10 (...) c.c., a ministero del notaio (...), in (...) -con cui il V. ha ceduto, senza corrispettivo alcuno, nonché per spirito di liberalità, la quota di sua comproprietà, pari al 50% , dell'immobile in (...) via (...), con usufrutto in favore della C. e nuda proprietà in favore del loro figlio minore (...) (nato il (...));
rilevato che l'appellante principale lamenta, anzitutto, che abbia errato il primo Giudice nel non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del minore (...) tenuto conto che gli appellanti, C. e V., "si sono costituiti in proprio e non anche in nome e per conto dell'altro convenuto (...), minore e parte necessaria", senza che si sia provveduto alla nomina di curatore speciale, ex art. 78 c.p.c. , pur in considerazione del conflitto di interessi tra genitori e figlio minore (appello, peg.4,5);
ritenuto, secondo la Corte, che il motivo di censura sia infondata, per un verso, poiché risulta dalla cd vocatio in ius, nell'atto di citazione del Fallimento, in primo grado, che i due appellanti sono stati citati entrambi in proprio e quali genitori del figlio minore, e da nessuna delle due comparse di costituzione e risposta, depositate dagli allora convenuti, è dato di desumere che abbiano inteso difendersi soltanto in proprio, escludendo la propria veste di genitori del minore donatario della nuda proprietà; per altro verso, poiché non emerge alcuna situazione di conflitto di interessi tra genitori e minore, in relazione alla domanda svolta dalla Curatela, convergendo, piuttosto, gli interessi di tutti i soggetti privati nella direzione del rigetto della domanda medesima;
rilavato che l'appellante principale lamenta, in secondo luogo, che abbia errato il Tribunale nei pronunciare sul merito della lite, pur in mancanza di previo esperimento della procedura di mediazione, qui obbligatoria, avuto riguardo al "rapporto causale sottostante che -nel caso di specie -riguarda appunto diritti reali" (appello, pag.6), perciò, condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
ritenuto, secondo la Corte, che anche tale censura sia infondata, poiché la funzione dell'azione revocatoria ordinaria è soltanto quella di ricostituire la garanzia generica ex art.2740 c.c., tramite l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo, sicché non v'è controversia alcuna sulla validità dell'atto, né, tantomeno, sull'oggetto della disposizione;
rilevato che l'appellante principale lamenta, in terzo luogo, che il Tribunale abbia accolto la domanda della Curatela, "senza che l'attore abbia formulato domanda di revocatoria anche per la sentenza di divorzio presupposto dall'atto di cessione", e degli eventuali accordi sottoscritti dai coniugi in sede di divorzio (appello, pag.7), tenuto conto che "l'atto esecutivo di cessione della quota immobiliare è un atto vincolato in quanto adempimento di un obbligo previsto in un precedente provvedimento giudiziale" (pag.8);
ritenuto, secondo la Corte, che anche tale motivo sia infondato, per un verso, poiché il disposto dell'art.2901 c.c. richiama espressamente gli atti di disposizione patrimoniale, nel cui ambito, in tutta evidenza, non è possibile comprendervi le sentenze di divorzio, attinenti anche alla sfera strettamente personale dei coniugi, e, per altro verso, poiché la cessione in parola è apertamente qualificata, in rogito, come spontaneo atto di liberalità, non quale adempimento di debito previsto nella sentenza;
rilevato, ancora, che l'appellante principale lamenta che il primo Giudice abbia errato nel ritenere irrilevante "che il trasferimento immobiliare oggetto di revocatoria sia stato effettuato al fine di adempiere, in un'unica soluzione, all'obbligo di mantenimento del coniuge e del figlio" (appello, pag.9), sicché l'atto di cui al predetto rogito notarile non può essere inteso come donazione, bensì teso a svolgere "funzione solutoria-compensativa dell'obbligazione di mantenimento" (pag.10);
ritenuto, secondo la Corte, che anche tale motivo sia infondato, poiché, come risulta dallo stesso rogito notarile, al punto n.1, "il signor V.G. cede, senza corrispettivo alcuno, nonché per spirito di liberalità (per il quale minore cessionario sotto indicato, accetta la madre e, ove occorra e possa, lo stesso padre) la quota di sua comproprietà"; e, inoltre, come risulta dal foglio allegato alla sentenza di divorzio, n.1056/2009, del Tribunale di Busto Arsizio, e richiamato all'ultimo punto del dispositivo, la donazione in parola (punto C) si aggiunge, per libera scelta del donante, e non esclude l'obbligo di mantenimento del minore, fissato in Euro450,00 mensili (punto D), mentre, nel rapporto interno, "i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non hanno economicamente nulla da pretendere l'uno dall'altro" (punto G), sicché il versamento, dal V alla C di Euro360,00 mensili pari alla metà della rata di mutuo gravante sull'immobile coniugale, di cui al punto E), è da intendersi come contributo spontaneo quale adempimento di debito; ritenuto, perciò, che l'appello principale debba essere senz'altro respinto, senza che occorra provvedere ad ulteriore attività istruttoria, pur sollecitata, per prova orale, tuttavia superflua, ove a conferma dei documenti prodotti e, altresì, su capitoli inammissibili, poiché formulati in modo generico, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c.
rilevato che l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale abbia deciso senza esperire la prova orale articolata al fine di dimostrare la finalità solutoria-compensativa rectius, onerosa dell'atto oggetto di revocatoria", "perfezionata al solo fine di adempiere all'obbligo di mantenimento su di lui cioè, il V(...) gravante in favore della Sig.ra C(...) (appello, pag,8); e, altresì. che il medesimo abbia errato nel non considerare che l'atto notarile di cessione della quota di proprietà dell'immobile è mera esecuzione dell'accordo di divorzio, per adempimento dell'obbligo di mantenimento della moglie, e, perciò, a titolo oneroso (ivi, pag.11);
atteso, altresì, che il Tribunale -preso atto che V (...) socio ed amministratore unico della fallita, tale dichiarata con sentenza n.(...) del 13.2.12, del Tribunale di (...) s'era obbligato, a verbali d'assemblea sociale 29.6.09 e 30.4.10, a ripianare le perdite sociali, senza darvi attuazione, tanto che la Curatela ha ottenuto, nei confronti del V (...), decreto ingiuntivo n. 1085/2012, definitivo, per l'importo di Euro182.661,00-ha motivato nel senso che "l'atto risulta essere stato stipulato in epoca posteriore rispetto ai sorgere dell'obbligazione, a nulla rilevando che l'assunzione del debito di Euro139.823,00 previa rinuncia a restituzione dell'importo di Euro18.442,00, erogato dal socio V(...) a finanziamento sociale, sulla perdita sociale di Euro158,256,00, risultante a verbale d'assemblea 30.4.10; N.d.E. sia avvenuta in data posteriore al deposito della sentenza di divorzio ed alla redazione del rogito de QUO atteso che una parte dell'esposizione debitoria è pacificamente sorta prima dell'atto oggetto di istanza di revocatoria";
ritenuto, secondo la Corte, che la censura sia infondata, poiché il titolo in forza del quale la Curatela ha agito per via monitoria è dato anzitutto dal verbale d'assemblea 29.6.09, la cui data è anteriore rispetto a quella (22.1.10) della donazione in parola -atto pienamente valido, poiché non impugnato per simulazione relativa o altro vizio, a titolo gratuito e connotato da spirito di liberalità, per mera e spontanea elargizione, fine a se stessa, in assenza di previa costrizione giuridica, estraneo, quindi, a qualsivoglia adempimento di precedente vincolo giuridico o extra giuridico rilevante per l'ordinamento;
ritenuto, cioè, che, sebbene nel rogito in parola, rubricato come "cessione di quota di immobile in esecuzione di sentenza di divorzio", si legga, in premessa, che il V "intende ottemperare con questo atto agli obblighi ed impegni previsti dalla citata sentenza in merito all'immobile in (...) via (...) e, altresì, nell'accordo tra coniugi, richiamato in sentenza di divorzio, si legga (lettera C) che 'il signor V(...) trasferira con atto notarile stipulato entro il 31.12.2009, a titolo di donazione, la sua quota di proprietà pari al 50% dell'immobile coniugale", ciò configura mera dichiarazione di disponibilità, incoercibile, non potendosi configurare promessa unilaterale recettizia, né valido preliminare di donazione, trattandosi di atto di mera liberalità (Cass.n.3315/79);
ritenuto che il consilium fraudis in capo al debitore V (trattandosi di atto a titolo gratuito non rileva la correlativa posizione del terzo beneficiario; in tal senso, Cass n. 14274/99, n.27546/14) risulti evidente, ex art.2729 c.c., avendo il medesimo ribadito, ancora nell'aprile 2010, di assumere su di sé il debito della società, tuttavia, poi, rimasto insoluto, nonostante il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Curatela, senza che risultino beni del V sufficienti al pagamento dei debito medesimo;
ritenuto, altresì, che, quanto all'istanza per prova orale, valgano i medesimi rilievi sopra svolti, in sede di scrutinio del'appello principale;
ritenuto che al rigetto di ambo gli appelli segua la condanna solidale degli appellanti, e art.97, primo comma, secondo inciso, del codice di rito, alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, liquidate, per il presente grado, come in dispositivo, secondo criteri di cui a D.M. n. 55 del 2014 , avuto riguardo all'importo creditorio a garanzia del quale è stata proposta la revocatoria (Cass.n.10089/'14);

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede;
1) respinge l'appello principale, proposto da V.C. , e quello incidentale, proposto da G.V. , entrambi con atti di citazione notificati in data 26.5.2016, avverso la sentenza n.707/2016, del Tribunale di Busto Arsizio, che, perciò, conferma;
2) condanna i predetti appellanti, in solida tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, liquidate, per il presente grado, in Euro10.942,25, oltre accessori come per legge;

aa
Chi è l'autore
Dott.ssa Elisa  Semeraro Mediatore Dott.ssa Elisa Semeraro
Laurea in giurisprudenza, ho gestito per 6 anni un organismo di mediazione e credo che la mediazione sia un ottima alternativa alla giustizia tradizionale sono stata moderatrice di 4 convegni sulla mediazione organizzati da me in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Brescia. La materia di mediazione da me più trattata è quella bancaria, anche se le mediazioni in cui ho messo a frutto maggiormente le mie qualità di mediatrice sono state quelle condominiali, di divisioni societarie e di s...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia







ok